Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  20/07/2023

Cumulo della domanda di separazione e divorzio: la parola alle Sezioni Unite 

A seguito dell’ordinanza del Tribunale di Treviso, chiamato a decidere in relazione ad una domanda congiunta di separazione e divorzio consensuale, la Prima Presidente della Corte di Cassazione, Dr.ssa Margherita Cassano, il 14 giugno scorso ha assegnato alla prima sezione della Suprema Corte, ai sensi dell’articolo 363 bis c.p.c.,la questione sollevata dal Tribunale veneto, in via pregiudiziale, per la pronuncia in relazione all’ammissibilità o meno della pronuncia sul cumulo di domande di separazione e divorzio, ai sensi della riforma del processo civile, ed in particolare degli articoli 473 – bis 49 e 473 – bis 51. Il legislatore, infatti, con gli articoli di legge introdotti all’interno del codice di procedura civile, ha provveduto a disciplinare unicamente l’eventualità in cui il ricorrente, nell’ambito di una separazione giudiziale, formuli, altresì,  domanda sul divorzio, senza disporre alcunché circa l’eventualità che i coniugi presentino, cumulativamente, le stesse domande all’interno di una separazione consensuale.

La questione è dibattuta, tanto che sia  in dottrina, che nell’ambito della giurisprudenza di merito, si rinvengono opinioni contrastanti e decisioni in entrambi i sensi  o, diversamente, con le quali i giudici si sono riservati di adottare ulteriori provvedimenti, ritenendo che allo stato attuale “gli orientamenti dei Tribunali non appaiono sufficientemente stabilizzati” (in questo senso, v. nota ufficiale del Tribunale di Macerata del 21 aprile scorso).

Le questiono sottese alla problematica in oggetto sono molteplici e, in via di sintesi generale, gli argomenti dottrinali a favore del cumulo si fondano, essenzialmente, sul principio di economia processuale, in forza della perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi e pur nella diversità della domanda, con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali. Diversamente, chi sostiene la tesi contraria, ritiene che il cumulo delle domande di separazione e divorzio debba essere ritenuto ammissibile solamente nel caso del procedimento contenzioso, in quanto la disciplina dei procedimenti su domanda congiunta è disciplinata dall'articolo 473-bis.51 c.p.c. che non richiama l'articolo 473-bis.49 c.p.c. Inoltre, chi nega la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio,  evidenzia che la legge delega non fa alcun riferimento al cumulo nei procedimenti non contenziosi.

Sullo sfondo, rimane la questione della disponibilità dei diritti connessi allo scioglimento del matrimonio, anticipati già nella fase di separazione, tenuto conto dell’orientamento della Sprema Corte, pressochè “granitico”, che non ammette accordi, in vista del divorzio.

La Corte di Cassazione, dovrà chiarirà tutti i dubbi, ad oggi non risolti, nell’ottica di dare indicazioni agli operatori del diritto che, attualmente, si trovano costretti a non presentare domande congiunte di separazione e/o divorzio, al fine di evitare possibili decisioni non prevedibili sul punto.

In allegato l'articolo completo di note ed il provvedimento


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