L'art. 2051 (i. a.) non mi è ancora chiaro. Responsabilità non proprio, sic, da posizione (il cuius commoda ... suona male, anacronistico). Nemmeno, però, semplicemente "aggravata". In media re. Il danno non si lascia (recte: non si deve sempre e comunque lasciare) là dove cade! In diritto magari oggettivo. Colpa del danneggiato e caso fortuito non dovrebbero agli effetti, dirimenti, parificarsi (se non nei casi, direi estremi, di colpa davvero "assorbente" del danneggiato). Le due cose, i due aspetti, continuano purtuttavia a confondersi, anche nella più recente prassi giudiziaria. Per cui sembra sempre presupposta, ai fini dell'affermazione dello stesso an respondeatur, la non evidenza di atti e/od omissioni al danneggiato in un qualche modo rimproverabili.
Trib. La Spezia, 27 sett. 2021 (cosa "custodita": scale/scalini condominiali; fonte di pericolo: fessurazione gradino; elemento "indiziante" motivazionale: conoscenza o conoscibilità del pericolo = imprudenza).
Cass. 28 sett. 2021 n. 26235 (cosa "custodita": strada; fonte di pericolo: buca; elemento "indiziante" motivazionale: conoscenza o conoscibilità del pericolo = imprudenza).
Ma, in fondo, va bene così. Causazione e colpa, assieme, spiegano la causalità. E dunque, normativamente, la responsabilità.
I commi 1 e 2 dell'art. 1227 andrebbero meglio coordinati, forse allora avvicinati, checché - sulla scorta della relazione min. (§ 572) - se ne dica.
Cfr. in part.re Forchielli 1960, 66 ss. e anche già, se vuoi, Carnelutti, Il danno e il reato
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