Danni  -  Redazione P&D  -  31/01/2024

Contributo Tecnico medico legale  :  “Bareme danno biologico per Invalidità permanenti comprese tra 10% e 100% “ - Enrico Pedoja

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Contributo Tecnico medico legale  :  “Bareme danno biologico per Invalidità permanenti comprese tra 10% e 100% “

Dr Enrico Pedoja

Medico legale 

Presupposti interpretativi

IL parametro della Invalidità permanente biologica  è finalizzato a stabilire quale sia il grado di disfunzionalità psichica o fisica dell’individuo che ha subito un evento lesivo conseguente a “fatto illecito “  ed è finalizzato a fornire   un indicatore idoneo a stabilire il   disvalore anatomo funzionale   del danneggiato in conseguenza di una accertata condizione menomativa psichica o fisica 

Il parametro – in sè considerato ,   afferente esclusivamente a “variabili di riduzione del potenziale psico fisico umano”  – non ha, sotto il profilo “causale “ alcuna   corrispondenza automatica , nè proporzionale,  sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali , che rappresentato il presupposto di  stima del danno alla persona di rilevanza economica 

Basti considerare, ad esempio ,  che con una analoga percentuale di IP del 15% possono essere quantificati – senza alcuna differenza ai fini dell’incidenza sul fare e sentire del danneggiato – sia    la perdita della funzionale di un rene sia  gli  esiti coesistenti  di disfunzionalità minori  ( ad esempio la frattura di una clavicola  e la  perdita della milza  )  

Ne deriva che il solo parametro della invalidità permanente biologica  non puo' tecnicamente   rappresentare il solo indicatore tecnico  finalizzato a definire economicamente un  danno alla Persona, mancando la variabile “ qualitativa “ , anch’essa necessariamente correlata alla accertata menomazione,  idonea a far sì che , a parità di percentuali di Invalidità permanente , sia limitata la  possibilità di  pervenire a  sperequazioni  risarcitorie  della componente biologica del “danno non patrimoniale “

  Considerazioni che assumono, peraltro particolare rilievo anche nel contesto del cosiddetto  danno “incrementativo “ la cui ricaduta, ai fini  risarcitori , dovrebbe trovare effettivo riscontro,  non solo nell’incremento “quantitativo”  di disfunzionalità biologica del danneggiato , ma anche  nel oggettivo riscontro di un correlato e qualificato  peggioramento della qualità di vita , rispetto allo stato anteriore  

La componente “ qualitativa “ ( studiata, elaborata ,  condivisa ed applicata già dal 2009 nel  contesto professionale medico legale Triveneto , dopo l’introduzione  del principio giuridico di “danno non patrimoniale ,  e successivamente acquisita – con l’apporto dell’Accademia e dei libero professionisti del Settore-  anche in SIMLA ) è stata  definita  quale “ sofferenza menomazione  correlata “ e ha lo scopo di riequilibrare il principio di “danno biologico “ ove questo debba rientrare nel contesto più ampio del “danno non patrimoniale “ ,

Essa è sempre presente a seguito di accertata disfunzionalità anatomo-psichica , rappresenta  la componente del danno biologico idonea a definire la  ricaduta esistenziale della menomazione sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali  ed è quindi  necessaria   a modulare  - ai fini risarcitori  - il rapporto  di “causa – effetto “ previsto dalla stesso concetto di danno biologico :  presupposto cui fa riferimento  l’Art 138 del Codice delle Assicurazioni 

Va subito precisato che tale “parametro “- in quanto di natura tecnica- non si sovrappone a quello espresso dalla Cassazione che afferisce alla “ sofferenza intima “,  intesa come sofferenza derivante da condizioni di danno  “non biologiche ” ( quindi relative  a lesione di differenti diritti costituzionalmente tutelati o al perturbamento dello stato d’animo per l’offesa ecc) 

Presupposto di danno. quest’ultimo , che -oggettivamente - non può avere alcun rapporto di incremento o decremento liquidativo con la sola “ invalidità permanente biologica”,  derivando da  presupposti giuridici   - ai fini risarcitori-    ontologicamente differenti  

In conclusione la sofferenza menomazione correlata  è un  parametro che , avendo lo scopo di  inquadrare l’effettiva ricaduta esistenziale che si realizza  sugli atti comuni della vita quotidiana , sui comuni aspetti relazionali e sul sentire di qualsiasi danneggiato ( portatore di quella accertata e qualificata condizione menomativa   ) rappresenta un  presupposto tecnico  necessario ad evitare quelle possibili  sperequazioni liquidative che potrebbero determinarsi ove la liquidazione della componente biologica del danno non patrimoniale si ancorasse esclusivamente ed in via automatica alla sola percentuale di Invalidità permanente biologica 

L’intervento  del medico legale ,nei termini sovra esposti,  ha anche un preciso riferimento professionale  di natura “deontologica” essendo finalizzato a tutelare concretamente il  bene “salute” del cittadino  con evidenti risvolti anche  sociali  -  per l’ ambito  di cui in oggetto.  

Il Baréme delle Macro invalidita’

In attesa di conoscere l’indirizzo della SIMLA in previsione  della “Consensus” finalizzata  alla condivisione tecnica dei presupposti  scientifici costitutivi della Tabella nella  quale inserire  ogni condizione menomativa accertata in sede medico con rigoroso criterio  clinico e/ o strumentale  ,  si dovrebbe tuttavia  considerare anche  il problema  connesso al successivo inquadramento tabellare delle fasce di invalidità 

Essendo impensabile   che , nel contesto di una valutazione medico legale di natura accertativa , la quale  prevede variabili “quantitative “ di ordine esclusivamente anatomo e psichico funzionale , si possano inserire variabili “qualitative “ ( comunque necessarie a definire , seppur in via presuntiva ,  il rapporto causale tra invalidita’ permanente  e ricaduta “ esistenziale “ della posta biologica non patrimoniale) , si dovrà considerare che - qualunque sia la futura impostazione tabellare- si rendera’ necessaria ,  un parallelo inquadramento  “ di ordine qualitativo “ della componente di “ sofferenza correlata “ 

Indicazione che – in analogia con l’attuale modello di TUN – dovrebbe prevedere tre fasce di modulazione ( lieve -media – elevata ) , con possibilita’ di estensione al livello “elevatissimo “  di “sofferenza menomazione correlata “  ai casi di estremo degrado delle condizioni esistenziali del danneggiato 

Rimane aperto il problema – ora apparentemente demandato dal Ministero del Made in Italy a quello della Salute -  se il “riequilibrio” della componente “qualitativa “ biologica del danno non patrimoniale diventi una incombenza  medico legale , prevedendosi quindi  adeguamenti modulati  della “ generica invalidità permanente “  ,  autonomamente liquidabili  nel contesto della nuova  Tabella di liquidazione Nazionale

Ovvero se essa rappresenti – come in passato per le Tabelle di Milano o di Roma-  un parametro aggiuntivo suscettibile di autonoma liquidazione equitativa , utilizzabile dagli Operatori nell’ottica delle fasi  conciliative tra le  Parti, ovvero secondo decisione del Giudice secondo le previsioni dell’art 1226 del Codice Civile 

Dovendosi, comunque  , escludere dal calcolo Tabellare  ogni  ulteriore  integrazione risarcitoria di danno non patrimoniale  conseguente a “peculiari aspetti “ dinamico relazionali del danneggiato , che esula – sotto l’aspetto probatorio - dal contesto tecnico valutativo  medico legale.  

Verso una ridefinizione tecnica del concetto di danno biologico 

Il nuovo assetto Liquidativo della Tabella Nazionale di liquidazione del danno non patrimoniale di “non lieve entità “  richiederebbe  - ai fini perequativi e sociali   -  un più esaustivo inquadramento “tecnico”   del principio  medico legale di danno biologico che rappresenta la premessa dell’art 138 del Codice delle Assicurazioni. 

Per danno Biologico si  intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,

Nel contesto del danno non patrimoniale   è competenza del Medico legale  accertare e definite  le distinte componenti biologiche

  1. La componente di “ menomazione  permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica”   passibile di accertamento e di quantificazione  medico-legale in termini di Invalidità permanente biologica 
  2. La componente di “ sofferenza menomazione  correlata “ passibile di autonomo  inquadramento e definizione  “qualitativa” medico legale 

 




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