"In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la condizione di alcol dipendenza non rileva ai fini dell'unicità del disegno criminoso, non essendo equiparabile, secondo massime di comune esperienza, allo stato di tossicodipendenza, la cui rilevanza si fonda sull'intento del legislatore di attenuare le sanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati e dipendenti da tale stato, connotato dalla necessità di procurarsi, con impellente frequenza, i mezzi necessari all'acquisto delle sostanze psicotrope" (Sez. I, n. 37829 del 30 marzo 2022, Riviera, Rv. 283779).
Infine, il giudice del rinvio dovrà conformarsi all'esegesi di legittimità che non riconosce alcuna assimilazione tra la ludopatia ed altre forme di dipendenza, invece rilevanti in tema di riconoscimento della continuazione, come la tossicodipendenza (Sez. I, n. 42877 del 28 aprile 2023, Garrafa, non mass.).
È stato, in particolare, affermato, sul punto, che "L'estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne ha comportato l'assimilazione alla tossicodipendenza, né consente, per la differenza che si riscontra tra le situazioni di base, il ricorso all'analogia" (Sez. I, n. 2136 del 13 luglio 2018, Petrocco, non mass.; Sez. I, n. 18162 del 16 dicembre 2015, dep. 2016, Bruno, non mass.). E si è specificato che "anche se l'art. 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 e pubblicato in G.U. 10 novembre 2012 n. 263, ha introdotto un programma di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 'con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi come definita dalla Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)', la ludopatia, pur potendo avere in comune con la tossicodipendenza la dipendenza dal gioco d'azzardo, non diversamente peraltro da altre situazioni che creano dipendenza come il tabagismo, l'alcolismo e la cleptomania, affonda le proprie radici in aspetti della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti di danno, che l'esperienza ha dimostrato essere alla base dei comportamenti devianti cui, nell'ambito della discrezionalità legislativa, la modifica normativa sopra indicata ha inteso porre un rimedio", pervenendosi al rilievo conclusivo che "in definitiva, l'estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne ha comportato l'assimilazione alla tossicodipendenza, né consente, per la differenza che si riscontra tra le situazioni di base, il ricorso all'analogia" (Sez. I, n. 866 del 20 aprile 2017, dep. 2018, Fiore, non mass.)."