Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  26/05/2023

Cenni sulle modifiche in materia di volontaria giurisdizione nel processo civile riformato

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, attuativo della Legge 26 novembre 2021, n. 206 ( “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”),  ha inciso, oltre che sul processo civile contenzioso e sulle ADR, sui procedimenti di volontaria giurisdizione.

In particolare, dette modifiche si pongono su un doppio livello: da un lato, vengono riviste e snellite le  competenze in materia di volontaria giurisdizione, mediante la sostituzione del Giudice Tutelare al Tribunale in composizione collegiale; dall’altro,  alla competenza del Giudice Tutelare si affianca quella dei Notai, a partire dal 1 marzo 2023, a seguito dell’anticipazione della decorrenza da parte della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Circa il regime delle autorizzazioni, la novità sicuramente più rilevante è l’attribuzione  generale della competenza al Giudice Tutelare della competenza relativa all’autorizzazione di atti di incapaci, cosicchè i riferimenti al tribunale contenuti negli articoli del codice civile riferiti alla volontaria giurisdizione devono intendersi sostituiti dal Giudice Tutelare.

Dunque, tutti gli atti indicati nell’articolo 375 c.p.c,già di competenza del Tribunale collegiale, diventano  autorizzabili dal solo Giudice Tutelare il quale, quindi, non emetterà solamente un parere, con equiparazione, di fatto, tra tutela e amministrazione di sostegno, in relazione al regime delle autorizzazioni relative al compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Alla competenza giurisdizionale di cui sopra si affianca, come anticipato, quella notarile, prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 149/2022, secondo il quale il Notaio, in “concorrenza” con il giudice, è legittimato al rilascio delle autorizzazioni per la stipula di atti pubblici e di scritture private autenticate da parte di incapaci o di amministrati di sostegno, personalmente o per il tramite di procuratore legale.

La competenza del Notaio, quindi, riguarda solo alcuni atti, nei quali siano parti minori, interdetti, inabilitati o amministrati di sostegno, aventi ad oggetto beni ereditari, con soluzione della questione del conflitto di competenza tra gli articoli 320 c.c. e 747 c.p.c. in materia di beni pervenuti al minore “a causa di morte”, nei casi in cui sia il Notaio ad occuparsi dell’autorizzazione, fatta eccezione per i casi in cui l’autorizzazione debba comprendere, altresì, la promozione, la rinuncia la transazione o la compromissione in arbitri su beni di provenienza successoria.

L’attribuzione delle competenze di volontaria giurisdizione è affidata al notaio rogante, vale a dire il solo notaio che stipulerà, successivamente all’autorizzazione, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata collegata all’autorizzazione, senza limiti territoriali.

L’incarico al notaio deve essere rilasciato dalle parti in forma scritta, personalmente o per il tramite di un “procuratore legale”, senza nessun’altra ulteriore precisazione circa forma, contenuto e schema di autorizzazione.

In relazione a quest’ultimo profilo, è del tutto ragionevole ritenere che l’autorizzazione dovrà essere similare a quelle che i giudici hanno emesso sino ad oggi,  e quindi essere conforme ai presupposti di legge per il suo rilascio (l’evidente utilità, la necessità manifesta ecc.) e determinare le modalità di reimpiego di eventuali somme o capitali delle quali il minore o l’incapace dovesse beneficiare, in conformità agli articoli 372 e 376 c.p.c.

Il Notaio, successivamente, comunicherà il provvedimento alla cancelleria del Giudice Tutelare che sarebbe competente se il provvedimento fosse da lui emesso ed al PM presso il medesimo tribunale. Le norme non specificano nulla in relazione alla forma della comunicazione.

Dunque, da una prima interpretazione della normativa, pare si possa affermare che  l’autorizzazione del notaio non abbia efficacia immediata  e che, quindi, il reclamo sospenda l’esecutorietà del provvedimento, fatti salvi gli effetti “rebus sic stantibus” del provvedimento, regola generale della volontaria giurisdizione.

La riforma in materia di volontaria giurisdizione presenta ancora molti punti oscuri, che solo la prassi applicativa potrà chiarire; sarà interessante, inoltre, verificare l’effettivo utilizzo, da parte dei notai, dello strumento autorizzativo ai medesimi conferito per legge, dato ad oggi non verificabile, in forza della recentissima entrata in vigore della riforma.




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