Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  14/07/2023

Cenni sulle misure provvisorie nel processo civile riformato

L’introduzione della possibilità di richiedere ed adottare misure provvisorie ed urgenti nel processo civile, ad avviso dello scrivente costituisce, unitamente alle norme in materia di procedimenti nei quali siano allegati fatti di violenza di genere, la novità più rilevante della riforma del processo per le persone, i minorenni e le famiglie, resa definitiva con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, attuativo della Legge 26 novembre 2021 n. 206.

Anteriormente alla riforma, con l’applicazione generalizzata del rito camerale in materia di diritto di famiglia, non era possibile ammettere una tutela cautelare e urgente incidentale, in quanto  rito a cognizione sommaria, che non consentiva la concorrenza con mezzi alternativi o contestuali.

Con la riforma, l’introduzione di un rito unico in materia di diritto di famiglia e minorile, ha consentito di introdurre misure urgenti provvisorie, anche anteriormente alla prima udienza di trattazione (ex udienza presidenziale del vecchio rito), qualora sussista un pregiudizio imminente e irreparabile o nel caso in cui la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento , così come espressamente previsto dall’articolo 473 – bis 15 c.p.c.

La norma, così come formulata, richiama i presupposti e la disciplina processuale dei provvedimenti cautelari, diversamente dalla formulazione della legge delega 206/2021, la quale prevedeva la possibilità di emissione di provvedimenti “necessari”, quindi ancorati a  presupposti diversi da quelli tipici dei provvedimenti cautelari, vale a dire il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Dunque, in estrema sintesi, in analogia alla disciplina dei procedimenti cautelari, secondo quanto previsto dalla riforma, il giudice, con lo stesso decreto con il quale concede i provvedimenti indifferibili inaudita altera parte, deve fissare l’udienza per la convalida, in contraddittorio con l’altra parte, entro i successivi quindici giorni. I provvedimenti possono, in tutto o in parte, anticipare i provvedimenti di merito riguardanti i figli e, nei limiti delle domande proposte, quelli  riguardanti le parti.

All’udienza fissata, qualora permanga il contrasto tra i coniugi il giudice, assunte, eventuali, sommarie informazioni, emette i provvedimenti temporanei urgenti, con ordinanza, come previsto dal nuovo articolo 473 – bis 22 c.p.c.

L’ordinanza con la quale vengono emessi i provvedimenti urgenti e indifferibili e che provvede anche in relazione alle istanze istruttorie, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e mantiene efficacia anche successivamente all’estinzione del processo.

Inoltre, qualora  venga posto a carico di una delle parti un obbligo di mantenimento, l’obbligo può essere fatto retroagire  sino alla data della domanda, con superamento dell’attuale orientamento secondo il quale , in assenza di indicazioni specifiche, gli effetti dell’obbligo decorrono dalla data della pronuncia.

In difetto di necessità di istruzione probatoria ulteriore, il giudice fa precisare le conclusioni e procede alla discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta delle parti,  in un’udienza successiva, trattenendo all’esito la causa in decisione, con rimessione al collegio.

Circa la revoca e la modifica del provvedimento urgente, esse sono consentite  solamente in presenza di circostanze sopravvenute o in caso di nuovi “accertamenti istruttori”, con riapertura, in quest’ultimo caso, dei termini istruttori per le parti

In ogni caso, a prescindere dalla sopravvenienza, è comunque ammesso il reclamo avverso i provvedimenti provvisori emessi in udienza, entro dieci giorni dall’udienza, se vi è pronuncia immediata, ovvero, fuori udienza, dalla comunicazione o notificazione, se anteriore.

Entro il termine di dieci giorni dall’udienza, o dalla comunicazione o notificazione, i provvedimenti emessi sono reclamabili, su modello dei procedimenti cautelari. Il reclamo deve essere proposto innanzi alla Corte d’appello la quale, investita del gravame, potrà assumere, “qualora indispensabile ai fini della decisione,  “sommarie informazioni”.

Il reclamo suddetto, con la riforma del processo civile, potrà riguardare provvedimenti provvisori emessi nella fase urgente e cautelare o in corso di giudizio,  purché relativi alla sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, alla modifica del regime di affidamento e alla collocazione del minore o all’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Con riferimento, invece, alle ordinanze provvisorie del tribunale per i minorenni, sempre se relative a rapporti tra genitori e figli, sarà possibile la proposizione di ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost.

Le pur sommarie notazioni sopra riportate, sicuramente non esaustive di una novità importante e articolata, quale è quella dei provvedimenti provvisori e urgenti nel processo civile riformato,  vogliono evidenziare, in particolare, l’importante novità costituita dai provvedimenti provvisori urgenti nel processo civile, che vanno a coprire una grave lacuna presente nel sistema previgente, che andrà a vantaggio soprattutto delle coppie non coniugate, precedentemente prive di tutela, in caso di necessità di provvedere su aspetti importanti della vita familiare, prima dell’udienza di trattazione del procedimento. Con l’auspicio, che le problematiche organizzative e di arretrato di molti tribunali, non vanifichino  gli scopi di questa importante innovazione legislativa.




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