Due minorenni, bulli di quartiere, si rendevano responsabili di rapine e percosse ai danni di coetanei.
Il giudice per le indagini preliminari, dando per implicita una prognosi favorevole, concedeva la sospensione del processo per "messa alla prova" dei minori.
A parere del PMM, però si è trattato di una soluzione poco ponderata, atteso che mancava, da parte del GIP, una valutazione sulle possibilità di rieducazione e reinserimento sociale dei due minori. In particolare, secondo il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, nel caso concreto mancavano le condizioni per disporre la misura, in quanto i fatti contestati non erano occasionali e rappresentavano adesione a modelli di vita devianti. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il provvedimento del GIP non era adeguatamente giustificato, anche alla luce del fatto che il progetto elaborato dai Servizi minorili neppure sfiorava il tema delle modalità dirette a riparare le conseguenze del reato.
Concorda su questa linea la Cassazione che ricorda come in ambito di messa alla prova dei minori, dirimente è valutare la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale, considerati gli indicatori tipici del "reato commesso" e della "personalità del reo". La formulazione di un tale giudizio prognostico è risultata carente perchè non ha specificamente valorizzato i fatti contestati, la personalità dei minori e il loro comportamento successivo al reato.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 – 17 giugno 2014, n. 26044 Presidente Prestipino – Relatore Gallo
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 27/1/2014, il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna disponeva la sospensione del processo per messa alla prova, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/1988, nei confronti di C.M. e M.I., imputati di vari episodi di rapine e percosse ai danni di loro coetanei.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M. con due atti separati ma analoghi, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 28 D.P.R. 448/1988 e art. 27 D.Lgs. 272/89, nonché mancanza di motivazione. In particolare il P.M. ricorrente eccepisce l'insussistenza della condizioni per disporre la messa in prova dei minorenni, in quanto i fatti contestati, non essendo occasionali, rappresentavano adesione a modelli di vita devianti. Si duole che il Gip non abbia fornito una giustificazione del provvedimento adottato ed eccepisce che il Progetto elaborato dai Servizi minorili non prende in considerazione il tema delle modalità dirette a riparare le conseguenze del reato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo l'insegnamento di questa Corte, la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dei minore verso modelli socialmente adeguati.
3. Successivamente la Corte ha precisato che nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo é subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255267).
4. Nel caso di specie il provvedimento del Gip, omette di formulare un giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione e reinserimento sociale del minore, limitandosi a valutare implicitamente in modo positivo il progetto di messa alla prova dei minori elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, senza svolgere motivazione alcuna in ordine ai fatti contestati ed alla personalità dei prevenuti, nonché al comportamento successivo.
5. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per i Minorenni per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Bologna per nuovo esame.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.