Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  13/01/2023

Brevi note in tema di mediazione in materia condominiale e problemi applicativi post riforma

La riforma del processo civile e delle ADR, approvata in via definitiva nel corso dell’anno appena terminato, con il D.Lgs. 149/2022, inizia il suo percorso applicativo in modo piuttosto accidentato, tra anticipazioni disorganiche di alcune parti della riforma stessa e  mancati coordinamenti normativi che producono vuoti legislativi, che dovranno sicuramente, e in breve tempo, essere colmati.

Il riferimento è alla riforma delle ADR (mediazione e negoziazione assistita), e più precisamente alla parte relativa alla mediazione in materia condominiale, oggetto di novità legislative piuttosto significative.

Il D.Lgs. 142/2022, infatti, ha introdotto, all’interno del D.Lgs. 28/2010, l’articolo 5-ter, al fine di consentire all’amministratore del condominio di attivare, aderire e partecipare  alla mediazione, senza necessità di una preventiva delibera assembleare, che deleghi l’amministratore a tale incombente. Inoltre, il verbale contenente l’accordo tra le parti, o la proposta conciliativa del mediatore, dovranno essere sottoposti, ma solo successivamente, all’approvazione dell’assemblea dei condomini, che potrà ratificarlo, oppure respingerlo, con definizione, in tale ultimo caso, della mediazione con verbale “negativo”.

I problemi applicativi , sopra accennati, sono relativi all’avvenuta abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo  71-quater disp. att. c.c., attualmente vigente, fatta eccezione, quindi, per il solo comma 1, che rimane in vigore, il quale definisce l’ambito di applicabilità della condizione di procedibilità in materia condominiale. Il rinvio del comma 3, dell’articolo sopra citato, all’articolo 5-ter, fa sì che l’entrata in vigore della disciplina riformata sia definita al 30 giugno 2023.

Tuttavia, la legge di Bilancio licenziata dal Parlamento a fine dicembre (legge n. 197/2022), anticipa, in alcune sue parti, l’entrata in vigore della riforma, compresa, tra le altre, quella che riguarda la mediazione condominiale, inizialmente prevista, in modo unitario, per il 30 giugno 2023.

Dunque, con la legge 197/2022, l’articolo 71-quater viene in larga parte abrogato e modificato (mediante rinvio al nuovo articolo 5-ter del Dlgs 28/2010 novellato).

Di conseguenza, viene anticipata l’entrata entrata in vigore della normativa prevista dalla riforma, in materia di mediazione condominiale, a far data dal 28 febbraio 2023. Dunque, da un lato, le  modifiche all’articolo 71-quater entreranno in vigore il 28 febbraio prossimo, ma dall’altro, il nuovo articolo 5-ter (che sostituisce l’attuale disciplina) entrerà in vigore solamente a far data  dal 30 giugno 2023.

In considerazione di quanto sopra, è evidente la necessità di un celere intervento del legislatore, al fine di evitare che il mancato coordinamento legislativo comporti, quale conseguenza immediata e, sicuramente, già ad oggi prevedibile, un’incertezza normativa tale  da impedire, di fatto, un corretto svolgimento, per non dire una vera e propria sospensione, delle mediazioni in materia condominiale.

Quanto sopra, lascia del tutto incerta la questione relativa alla disciplina applicabile alle mediazioni in materia di condominio, tra il 28 febbraio 2023 e il 30 giugno successivo, in assenza di una normativa vigente nel suddetto lasso temporale. L’auspicio, è che il legislatore intervenga al più presto, al fine di evitare che le previsioni della riforma, ad avviso dello scrivente, assolutamente condivisibili nel merito, vengano vanificate da una questione meramente formale, oggetto di possibile rettifica in tempi brevi.




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