Diritto commerciale  -  Federico Basso  -  14/06/2022

Brevi cenni in tema di condizioni e limiti all’acquisto di azioni proprie da parte di società quotate e intermediari finanziari

La disciplina dell’acquisto di azioni proprie nelle società quotate e negli intermediari finanziari ha «natura composita», nel senso che all’impianto normativo di cui agli artt. 2357 e ss. c.c. si aggiungono l’art. 132 T.U.F. ed una serie di disposizioni previste dalla normativa regolamentare della Consob e della Banca d’Italia, la cui applicabilità risulta necessaria al fine di promuovere e salvaguardare la tutela di interessi pubblicistici e generali, quali l’efficienza e la stabilità del mercato finanziario e creditizio. «In questa nuova prospettiva trova, allora, giustificazione la disciplina “aggiuntiva” dell’acquisto di azioni proprie da parte di società quotate [e di intermediari finanziari, ndr] rispetto a quella dell’art. 2357 c.c. prevista per le società per azioni di diritto comune (alla cui ratio fa, invece, difetto la considerazione esplicita degli effetti dell’acquisto sul mercato), ed è questo il punto di rottura in cui le disposizioni codicistiche esauriscono la loro portata segnando il passaggio, quasi obbligato, alla rilevazione del profilo “esterno” di incidenza dell’operazione rispetto al quale viene riconosciuta la necessità di stabilire regole di comportamento che la società deve rispettare al momento dell’esecuzione dell’acquisto» (C. GRIPPA, Le modalità di acquisto di azioni proprie da parte di società quotate, in Riv. dir. comm., 2003, I, 729 e ss.).

L’analisi della materia non può che partire dalle fonti primarie, ed in particolare dall’art. 132 T.U.F., il quale dispone che gli acquisti di azioni proprie effettuati da società quotate devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento, precisando poi al comma 2 che tale disposizione si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359 bis c.c. da parte di una società controllata.

Dalla lettura della norma è evidente come la medesima costituisca applicazione del principio generale della parità di trattamento riconosciuta dall’art. 92 T.U.F. ai portatori di strumenti finanziari; principio che viene qui ribadito e di cui ne viene rafforzata la portata in occasione del compimento dell’operazione in esame. In particolare, l’art. 132 T.U.F. nel momento in cui impone alla società che acquista proprie azioni di garantire il trattamento paritario degli azionisti non costituisce semplice norma (di diritto societario) a tutela dei partecipanti al capitale, bensì (anche) norma di tutela del mercato, giacché essa mira a determinare la trasparenza del meccanismo di formazione del prezzo delle azioni: l’esplicitazione del principio della parità di trattamento, concludendo, «sovrintende alla legittimità della stessa operazione».

In quest’ottica, invero, l’art. 144 bis Reg. Emittenti (11971/1999) stabilisce che sono legittimi e rispettosi della parità di trattamento gli acquisti effettuati:

a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;

b) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:

- non consentire l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- garantire un’agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l’acquisto di azioni proprie;

d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un’opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell’assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;

d-bis) nello svolgimento dell’attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;

d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Infine, il comma 1 bis prevede che gli acquisti di azioni proprie disciplinati dall’articolo 132 T.U.F. possono essere altresì effettuati alle condizioni indicate dall’art. 5 del regolamento (UE) n. 596/2014, mentre l’art. 144 bis.1 precisa che le operazioni di acquisto di azioni proprie e stabilizzazione non costituiscono abusi di mercato quando ricorrono le condizioni indicate dall’articolo 5 del predetto regolamento.

In ogni caso, la delibera dell’assemblea che autorizza l’acquisto di azioni proprie deve specificare quali delle modalità sopra indicate possono essere utilizzate dagli amministratori (art. 144 bis, comma 2 Reg. Emittenti) e comunque prima dell’inizio delle operazioni finalizzate all’acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate alla lett. a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall’assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione (art. 144 bis, comma 3 Reg. Emittenti).

Inoltre, la società quotata che intenda acquistare azioni proprie deve mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e con le modalità indicate dagli articoli 65 quinquies, 65 sexies e 65 septies, la relazione illustrativa dell’organo amministrativo (art. 73 Reg. Emittenti).

A chiusura del sistema, il comma 3 bis dell’art. 132 T.U.F. prevede che le disposizioni del medesimo articolo (e, di conseguenza, la normativa regolamentare da esso richiamata al comma 1) si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, mentre il comma 3 sancisce che tali disposizioni non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, comma 8 c.c., ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis T.U.F.

Con riguardo, invece, agli intermediari finanziari, la circolare n. 263/2006 della Banca d’Italia, intitolata “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, al titolo I, cap. 2, par. 6 dispone che l’acquisto o il rimborso da parte della banca di proprie azioni per un importo complessivo superiore al 5% del capitale è soggetto all’autorizzazione della Banca d'Italia.

L’istanza per il rilascio di quest’ultima deve essere presentata dopo l’adozione della delibera da parte dell’organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l’ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell’operazione. Inoltre, l’istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati quando ciò comporti il superamento del limite sopra indicato; in tal caso all’istanza è allegata la delibera con cui l’organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il piano di riacquisto/rimborso delle proprie azioni.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto o di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo ed autorizza il riacquisto o il rimborso di proprie azioni a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca.

Il riacquisto o il rimborso potrà essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio della predetta autorizzazione.

In materia di gestione collettiva del risparmio è, infine, opportuno precisare che l’art. 35 quater, comma 8 T.U.F. dispone che la Sicav non può acquistare né detenere azioni proprie, mentre l’art. 28 quaterdecies, comma 2 Reg. Emittenti prevede che la Sgr che gestisce un FIA che acquisisce il controllo di una società non quotata ovvero di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi, in merito alle operazioni di distribuzione, ivi compresa l’acquisizione di azioni proprie da parte della società partecipata:

a) si astiene dall’agevolarle, sostenerle o istruirle;

b) non esprime voto favorevole sulle stesse per conto del FIA nella società partecipata;

c) si adopera al fine di impedire le stesse.

In conclusione, il comma 4 del medesimo articolo statuisce, infine, che agli acquisti di azioni proprie effettuati ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 2357 bis, commi 1, numeri 2), 3) e 4), e 2 c.c.

 




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