-  Mazzon Riccardo  -  17/03/2017

Beneficio d'inventario: il chiamato alleredità che sia in possesso dei beni ereditari - Riccardo Mazzon

In generale, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa la legittimazione a stare in giudizio - salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli art. 460 e 486 c.c. - si trasmette non già al chiamato all'eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede.

Peraltro, durante i termini stabiliti dalla legge o dal giudice (cfr. il paragrafo 4.2., capitolo quarto, del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015) per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato all"eredità - che sia in possesso dei beni ereditari! -, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460 c.c. (cfr., amplius, il capitolo primo del volume citato), può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità; anche perché, se convenuto e non compare, l'autorità giudiziaria nominerà un curatore alla eredità, affinché la rappresenti in giudizio.

La norma dell'art. 486 comma 1 c.c. (secondo cui, per l"appunto, il chiamato all'eredità, che sia nel possesso dei beni ereditari, durante i termini stabiliti per fare l'inventario o per deliberare, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità) si applica anche nell'ipotesi in cui il chiamato all'eredità sia un incapace, in quanto pure il minore, l'interdetto o l'inabilitato,

"il minore chiamato all'eredità e in possesso dei beni ereditati, che sia in giudizio in qualità di convenuto, come soggetto esponenziale dell'eredità, si trova in una posizione di mera gestione processuale, la quale non preclude al suo rappresentante legale di accettare l'eredità col beneficio d'inventario, né a se medesimo di avvalersi del beneficio, entro il termine previsto dall'art. 489 c.c." (Cass., sez. III, 10 novembre 1979, n. 5799, GCM, 1979, fasc. 11) (art. 110 c.p.c.; cfr. anche Cass., sez. I, 16 settembre 1995, n. 9782, GCM, 1995, 1655)

mediante le persone che li rappresentano o li assistono, possono stare in giudizio come "longa manus" dell'eredità, nella veste di convenuti, qualora siano nel possesso dei beni ereditari (nel solo caso in cui il chiamato, quantunque regolarmente citato, non compare, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina di un curatore speciale, affinché l'eredità sia presente in giudizio: Cass. sez. III, 10 novembre 1979, n. 5799, GCM, 1979, fasc. 11).

Così, dichiarata l'interruzione del processo per morte di una delle parti e riassunto il giudizio con la notificazione dell'istanza nei confronti degli eredi della parte defunta, collettivamente e impersonalmente, in tale formula può comprendersi anche il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato e la cui legittimazione deriva sia dall'articolo 460 del Cc (che come norma di carattere generale contenente la disciplina del potere del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, autorizzando il chiamato, che si trovi o non nel possesso dei beni ereditari, a compiere atti conservativi lo legittima alla difesa processuale del patrimonio ereditario) sia - trattandosi di eredita devoluta a minori - dall'articolo 486 del Cc che prevede esplicitamente

"la legittimazione del chiamato, prima dell'accettazione, a stare in giudizio quale convenuto per rappresentare l'eredita" (Cass., sez. II, 25 marzo 2013, n. 7464, GDir, 2013, 21, 50).

Tuttavia, in tema di debiti ereditari, il soggetto chiamato all'eredità e che non l'abbia accettata, se si trova nel possesso di beni ereditari (art. 486 c.c.), può stare in giudizio per rappresentare l'eredità, ma, siccome non è ancora succeduto all'ereditando, non è soggetto passivo delle obbligazioni già pertinenti al suo dante causa e, dunque, contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario!

Quando, però, detta domanda sia stata proposta nei suoi confronti, egli ha l'onere di resistere sostenendo l'insussistenza della sua qualità di erede, al fine di conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, in quanto, una volta che attraverso il giudicato sia stato accertato un diritto di una parte nei confronti di un'altra, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione, anche ai fini dell'allegazione della sopravvenuta rinuncia all'eredità: esemplare, a riguardo, una fattispecie in cui il chiamato all'eredità, nei cui confronti era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di quota di un debito ereditario, non aveva proposto opposizione e solo dopo la scadenza del termine dell'opposizione stessa, aveva rinunziato all'eredità proponendo opposizione a precetto (cfr. Cass., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18534, GCM, 2007, 9).

Per contro, il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 c.c. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile né proseguire il giudizio instaurato nei confronti del "de cuius", né agire "ex novo"; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione, il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione, intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione, possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità,

"trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità" (Cass., sez. III, 3 agosto 2000, n. 10197, GCM, 2000, 1699);

Il giudizio proseguirà, poi, nei confronti dell'erede o del chiamato nel possesso dei beni ereditari, ovvero, se nessuno si costituisce o accetta il contraddittorio, nei confronti di un curatore speciale, nominato a norma dell'art. 528 c.c. (cfr. anche Cass., sez. II, 13 agosto 1980, n. 4929, GCM, 1980, fasc. 8).

 




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