Al privato libero professionista, che ricopre l'incarico di direttore generale di aziende sanitarie, si applica, come a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni, la normativa in materia di divieto di cumulo degli incarichi, poiché l'art. 3-bis, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 estende l'incompatibilità ai rapporti di lavoro autonomo, quale è quello che si instaura con la stipulazione di contratto d'opera con l'ente pubblico, in conformità alle finalità, perseguite dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, di sottrarre tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze, in senso lato, della P.A. ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività, verificandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento.
Massima tratta da il foroitaliano.it