Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sez. VIII; sentenza 8-19/4/2022, n. 530/2022; Pres. Sinisi, Rel. est. Morlini; Agenzia delle Entrate Riscossione (dott.ssa Valenti) c. Omissis (avv. Di Rosa e Fedele).
Secondo tentativo di consegna pec ex articolo 60 DPR n. 602/1973 – Effettuazione solo se la casella di posta elettronica è satura – Non necessità se l’indirizzo non è valido.
Attestazione dell’agente di riscossione di avere provveduto agli adempimenti indicati dall’art. 60 DPR n. 602/1973 del deposito e dell’avviso telematici - Pubblica fede fino a querela di falso – Sussiste.
Artt. 60 comma 6 DPR n. 602/1973 e 26 comma 2 DPR n. 600/1973
Il secondo tentativo di consegna tramite pec previsto dall’articolo 60 DPR n. 602/1973, deve essere effettuato solo se l’infruttuoso primo tentativo deriva dal fatto che la casella di posta elettronica è satura, non anche nel caso l’indirizzo sia non valido.
L’attestazione dell’agente di riscossione di avere provveduto agli adempimenti indicati dall’art. 60 DPR n. 602/1973 del deposito e dell’avviso telematici, fa fede fino a querela di falso.
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