Varie  -  Redazione P&D  -  02/11/2014

ATTI SESSUALI CON MINORENNE. LA CONDIZIONE DI AFFIDAMENTO PER RAGIONI DI CURA, DI EDUCAZIONE, DI ISTRUZIONE, DI VIGILANZA O DI CUSTODIA - Cass. pen. 1800/2014 - Eleonora MONTARULI

L"imputato era condannato per il reato di atti sessuali con minore di anni sedici, fattispecie punita dall"art 609 quater comma 1 n. 2 c.p.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice d"Appello, contestando la sussistenza del requisito dell"affidamento della minore in capo all"imputato. Tale requisito deve essere, a dire della difesa, inteso in termini rigorosi e restrittivi e deve porsi in rapporto causale con il compimento degli atti di natura sessuale. Ciò soprattutto in ragione del fatto che il compimento degli atti sessuali aveva avuto luogo al di fuori dell"ambiente scolastico.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso. E precisamente affermava che, pur essendo pacificamente configurabile la condizione di affidamento del minore in capo al collaboratore scolastico, per la sussistenza della fattispecie di reato in oggetto è necessario sussista un rapporto causale fra detto affidamento e la consumazione del reato. Su questo punto la parte motiva della sentenza impugnata era lacunosa, in particolare non erano individuati elementi idonei a porre in rapporto causale l"affidamento con il compimento degli atti sessuali, anche in considerazione del fatto che tali atti erano avvenuti in ambiente extrascolastico.

La Suprema Corte annullava la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d"Appello.

Quanto alla sussistenza del rapporto di affidamento in capo al collaboratore scolastico, la Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi in senso positivo, giacché "figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi". (Cass. pen., sez III, 7 luglio 2010, n. 35809, in Ced Cass. pen. n. 248619).

A proposito del rapporto causale fra affidamento e compimento degli atti sessuali, la Corte ha affermato, a proposito dell"affidamento per ragione di istruzione, che: "in tema di atti sessuali con minore infrasedicenne l'affidamento per ragioni di istruzione presuppone che l'agente, anche se non insegnante diretto del minore, venga comunque a contatto con quest'ultimo in ambito scolastico e in ragione della docenza. (Nella specie è stato escluso il rapporto di affidamento non essendo mai stato il soggetto agente, pur appartenente alla medesima scuola del minore, insegnante, neppure occasionalmente, dello stesso ed essendo irrilevanti i contatti avvenuti fuori dell'ambito scolastico)". Così Cass. pen., sez III, 28 giugno 2012, n. 47220, in Ced Cass pen., n. 254066. In senso conforma anche Cass.Pen., sez. III, 22 maggio 2007, n. 21815, in Ced Cass. Pen. n. 236735.




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