In tema di assicurazione sulla vita, quale che sia il “titolo” della chiamata all’eredità – e cioè, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” - è la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7 novembre 2024, n. 28749
Notizia tratta da ilQG
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