Il legislatore italiano ha avuto cura di far risaltare in più occasioni, nella riforma del 2004, l’imprescindibilità del trend in esame.
Autodeterminazione, libertà di gestione: il beneficiario dovrà stabilire lui, di regola, quel che rientra nelle sue ‘’praterie d’inveramento’’ – e dei suoi desideri occorrerà tener conto, sempre e comunque, da parte degli operatori che lo attorniano.
Più d’una le disposizioni che interessano.
Nell’art. 1 della l. 6\2004, si parla, in particolare, di ‘’finalità di tutelare, con la minore limitazione
possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia’’. Nell’art. 406 del codice civile, di ‘’ricorso per l'istituzione dell'Amministrazione di sostegno’’ che ‘’può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato’’.
Nell’art. 407 c.c., di un giudice tutelare che ‘’deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova’’ e che ‘’deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa’’. Nell’art. 408 c.c., di scelta dell'amministratore di sostegno, che dovrà compiersi ‘’con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario’’, precisandosi poi che ‘’l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata’’.
Nell’art. 409 c.c. si sottolinea che ‘’Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno’’ e che egli ‘’può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana’’. Nell’art. 410 c.c. viene stabilito che ‘’nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario’’, che egli ‘’deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso’’, aggiungendo che ’’in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti’’.