Come adottare un bambino (adozione nazionale) ?
CASO – una coppia di coniugi decide di adottare un bambino nell'ambito dell'adozione nazionale. La sterilità di lui non consente alla coppia di avere figli propri e vorrebbero ricorrere all'adozione di un neonato, ma attenzione sono previsti dei limiti nella differenza d'età tra i coniugi e il bambino da adottare
DISCIPLINA - la normativa di riferimento è la legge 184 del 4 maggio 1983 che impone determinati limiti alle coppie che intendono fare domanda di adozione:
matrimonio da almeno 3 anni
nessuna separazione in corso
compimento del 18°anno di età
differenza di età con il bambino da adottare inferiore ai 40 anni
disponibilità ad avviare un percorso di valutazione psico-sociale
COME FARE – è necessario inoltrare al Presidente del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente la domanda di disponibilità all'adozione nazionale allegando la seguente documentazione:
certificato di sana e robusta costituzione psico fisica rilasciato dal medico di medicina generale o dall'Asl
analisi mediche (di norma HIV, Epatiti, TBC, TPHA da effettuare presso strutture pubbliche o convenzionate)
dichiarazione in carta libera da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all'adozione richiesta dai figli, diversamente certificato di morte.
Fotocopia documento d'identità degli istanti
foto recente della coppia
scheda informativa indicante, per entrambe i coniugi, la situazione lavorativa, la disponibilità ad accogliere minori con differenti condizioni (disabilità, sieropositivi, di diversa etnia, abusati...), la presenza di altri minori (biologici, in affido, adottati) all'interno del nucleo
Recepita l'istanza e valutate le condizioni formali, il Tribunale dispone un'indagine psico sociale da parte dei servizi sociali atta a stabilire l'idoneità della coppia in considerazione del profilo psico-sociale, della storia personale e famigliare, dell'anamnesi sanitaria, del contesto sociale e delle motivazioni che spingono all'adozione.
La valutazione psico sociale richiede più incontri con la coppia o laddove siano presenti nel nucleo famigliare anche altri minori sarà necessario valutare altresì l'effettiva disponibilità al cambiamento be le possibili reazioni di tutti i componenti del nucleo.
Terminata la fase di valutazione i servizi sociali redigono una relazione psico sociale accurata e dettagliata che consenta al Tribunale di riconoscere, o meno, alla coppia l'idoneità all'adozione nazionale
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Legge 184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia" - art. 6
L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
L'età' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'età' dell'adottando.
Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli (anche) adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già' dagli stessi adottato.
Ai medesimi coniugi sono consentite più' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più' fratelli, ovvero la disponibilità' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati.
Indagine psico sociale -aspetti giuridici Il Tribunale per i Minorenni ricevuta la domanda di adozione presentata dagli aspiranti genitori adottivi dispone l'esecuzione, ai sensi dell'art. 57 della legge 184/1983, di un'indagine psico sociale da effettuarsi tramite il servizio sociale professionale competente per residenza dei richiedenti.
Gli aspetti oggetto dell'indagine saranno attinenti a:
l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute e il contesto famigliare, anche allargato
le motivazioni per le quali la coppia intende adottare un minore e la propensione ad accogliere anche minori con eventuali problematicità, nonché una valutazione sul cosiddetto "bambino immaginato" ovvero le fantasie e le proiezioni che la coppia ha fatto sul bambino
la personalità del minore e la fattibilità dell'adozione in relazione al minore, ai coniugi e all'intero contesto
Adozione in casi particolari la legge 184/83 all'art. 44 disciplina altresì l'adozione in casi particolari a favore di quei minori che si trovano sul territorio dello stato italiano, ma per i quali non è dichiarabile uno stato di adottabilità. È il caso di
persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore è orfano di madre e padre.
Il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge
i minori in condizioni previste dall'art. 3 Lg 104/1992 orfani di madre e padre
constata l'impossibilita di affidamento preadottivo