-  Mazzon Riccardo  -  03/12/2014

ZONE DI RISPETTO CIMITERIALI: COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, RIDUZIONE, NORMATIVA E RATIO - RM

- cimitero e zona di rispetto: le competenze del consiglio comunale

- ridurre la zona di rispetto: si può?

- normativa e ratio

Il consiglio comunale può approvare,

"la delibera di approvazione delle opere pubbliche del comune non sostituisce il provvedimento tipico previsto dal t.u.l.s. per l'ampliamento del cimitero e per la riduzione della zona di rispetto" T.A.R. Lombardia Brescia 3.6.04, n. 613, FA, 2004, 1655 - cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -) 

previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti

"l'art. 57 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (recante il regolamento di polizia mortuaria), ribadito che "i cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 33 del t.u. delle leggi sanitarie...", ha statuito, al comma 3, che "è vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti", consentendo, al comma 4, soltanto una deroga per l'ampliamento dei cimiteri esistenti (e non anche per la loro costruzione) negli stessi limiti già ammessi dall'art. 338 comma 4 t.u. sanitario, senza far cenno alcuno alla possibilità di riduzione della fascia di rispetto e quindi, alla deroga di cui al successivo comma 5 art. 338 t.u. sanitario; di conseguenza deve ritenersi che la disposizione ha regolato in modo novativo le fattispecie già disciplinate dall'art. 338 t.u. sanitario, cit., con implicita abrogazione, per incompatibilità, di quelle parti non riprodotte e, in particolare, della previsione di una deroga alla fascia di rispetto cimiteriale non finalizzata all'ampliamento dei cimiteri esistenti" T.A.R. Puglia Bari 7.6.99, n. 392, FA, 2000, 217;

ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

"ai sensi dell'art. 338 t.u.l.s. per la riduzione della zona di rispetto cimiteriale devono ricorrere le condizioni ivi previste, tra cui l'impossibilità di provvedere altrimenti: è pertanto illegittima l'approvazione del progetto di ampliamento del cimitero e di riduzione della zona di rispetto che non dia neanche conto di tale impossibilità" T.A.R. Lombardia Brescia 3.6.04, n. 613, FA, 2004, 1655;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti

"non può assentirsi concessione edilizia in sanatoria per l'edificazione di un box auto privato, realizzato ove sorgeva una baracca di legno demolita, non ricorrendo le condizioni di cui al 5º comma dell'art. 338 t.u.l.s., secondo cui il Consiglio comunale può autorizzare la riduzione della zona di rispetto cimiteriale per l'ampliamento di edifici preesistenti, e tale non è quello realizzato in luogo di altro demolito, o per realizzare parcheggi pubblici o privati, dovendosi intendere per parcheggi, che non siano opere pubbliche, quelli a raso, privi di rilevanza urbanistica" T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 24/02/2011, n. 107 F. c. (avv. Giadrossi) c. Com. Trieste c. (avv. Filipuzzi, Giraldi, Frezza, Mazzurco) Foro amm. TAR 2011, 2, 398 (s.m.)

o la costruzione di nuovi edifici:

"il divieto di costruire entro il perimetro di duecento metri da un cimitero, posto dall'art. 338 t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), non può trovare deroghe di fatto, ma può essere eliminato solo in forza di regolare procedura amministrativa (delibera del prefetto, su richiesta del consiglio comunale e conforme parere del consiglio sanitario provinciale); pertanto, al fine della determinazione dell'indennità espropriativa, un terreno compreso nell'indicata zona di rispetto non è qualificabile come edificatorio sulla sola base della circostanza che nella zona medesima esistano costruzioni illegittimamente realizzate" Cass. 4.8.77, n. 3482, Ram, 1978, 332.

La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero

"in relazione ad un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, ai sensi dell'art. 338 r.d. n. 1265 del 1934, legittimamente il giudice di merito ne esclude l'edificabilità, anche se il piano regolatore generale includa il suolo stesso in zona riservata ad edilizia economica e generale, attesa l'illegittimità di tale eventuale inclusione e la possibilità, in quella zona di rispetto, solo di un ampliamento di edifici preesistenti, previa autorizzazione prefettizia. Nè, a tal riguardo, è consentito far riferimento ad una pretesa edificabilità di fatto divergente da tale vincolo imposto dalla legge, in quanto il comma 3 dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 richiede che l'edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale" Cass. 23.9.98, n. 9503, GCM, 1998, 1929;

ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457:

"l'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), in combinato disposto con l'art. 57 d.P.R. n. 285 del 1990, che istituisce e regolamenta le c.d. "zone di rispetto", nelle quali è vietata ogni tipo di attività edilizia costruttiva o ampliativa del preesistente, risponde, da un lato, alla tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura; pertanto, deve ritenersi preclusa non soltanto la costruzione di nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto, ma anche l'avanzamento e l'ampliamento degli impianti cimiteriali che siano tali, in concreto, da determinare la riduzione della profondità della zona di rispetto nei confronti di edifici preesistenti a valori inferiori rispetto a quelli minimi stabiliti normativamente, con la conseguenza che anche l'Amministrazione tenuta ad osservare, in caso di intervento sulle attrezzature cimiteriali, le distanze minime previste" T.A.R. Sicilia Catania 15.7.03, n. 1141, FA, 2003, 2464.

Inoltre, in argomento, è stato deciso che

"è illegittima la concessione edilizia rilasciata per un intervento costruttivo ricadente in area ubicata al di fuori della zona di rispetto cimiteriale a suo tempo delimitata dal medico provinciale ai sensi dell'art. 338, t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), ma posta all'interno di quella, più ampia, stabilita dal più recente ed ancora vigente strumento urbanistico, perché detta concessione ha indebitamente derogato alle prescrizioni di quest'ultimo, cui comunque occorre far riferimento anche in caso di diversa rappresentazione topografica dell'area medesima nel piano di lottizzazione presupposto all'intervento predetto, essendo questo un mero strumento attuativo del p.r.g., da cui ripete pedissequamente i limiti di zona sebbene con una scala di rappresentazione minore e più dettagliata" Cons. St., sez. V, 24.2.96, n. 238, FA, 1996, 583.

La ratio sottesa al demanio cimiteriale è quella di assicurare tutela all'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo, associata all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura:

"l'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), in combinato disposto con l'art. 57 d.P.R. n. 285 del 1990, che istituisce e regolamenta le c.d. "zone di rispetto", nelle quali è vietata ogni tipo di attività edilizia costruttiva o ampliativa del preesistente, risponde, da un lato, alla tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura; pertanto, deve ritenersi preclusa non soltanto la costruzione di nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto, ma anche l'avanzamento e l'ampliamento degli impianti cimiteriali che siano tali, in concreto, da determinare la riduzione della profondità della zona di rispetto nei confronti di edifici preesistenti a valori inferiori rispetto a quelli minimi stabiliti normativamente, con la conseguenza che anche l'Amministrazione tenuta ad osservare, in caso di intervento sulle attrezzature cimiteriali, le distanze minime previste" T.A.R. Sicilia Catania 15.7.03, n. 1141, FA, 2003, 2464.

 




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