-  Mottola Maria Rita  -  17/06/2010

VACANZA ROVINATA, TEMPO LIBERO E SPORT: LA GIURISPRUDENZA SUL DANNO – Maria Rita MOTTOLA

 

QUALIFICAZIONE DELLE POSTE DI DANNO


La giurisprudenza italiana oscilla tra varie interpretazioni e classificazioni del danno da vacanza rovinata. Il danno da
“vacanza rovinata” inteso come il disagio sofferto per la perdita di un'opportunità di svago e di riposo è stato considerato come emotional distresses, stress emotivo. Talaltra la perdita della vacanza è stata considerata perdita di chanche di un’opportunità che potrebbe non ripresentarsi. Ancora il danno da vacanza rovinata è stato considerato alla stregua di un danno biologico come lesione ad un bene non suscettibile di valutazione economica immediata ma comunque risarcibile. Infine è stato più volte definito come un danno non patrimoniale risarcibile.
Autorevoli autori hanno evidenziato che una vacanza totalmente o parzialmente rovinata può dar luogo alla perdita di una chance, che non sempre si ripresenta con facilità.

Mentre alcuni interpreti hanno ricondotto la fattispecie del danno da “vacanza rovinata” nell'ambito del pregiudizio materiale, di natura essenzialmente biologica, derivante dalla lesione arrecata a un bene (la vacanza, appunto) non suscettibile di immediata valutazione economica, altri l'hanno ricompresa nell'ambito del pregiudizio non patrimoniale, pur riconoscendone la risarcibilità.

Gdp Siracusa, 26 marzo 1999, GC, 2000, I, 1205

 La sentenza ormai datata liquida il danno da vacanza rovinata considerandolo quale danno biologico nascente dallo stress emotivo derivato dagli inconvenienti lamentati dai turisti “il particolare tipo di danno non patrimoniale in esame deve più verosimilmente rassembrarsi al danno biologico che attiene al pregiudizio subito dalla salute, intesa in senso lato, dell'individuo, avuto riguardo alla proiezione negativa sul suo futuro esistenziale delle conseguenze dell'evento dannoso, sotto l'aspetto della limitazione al libero sviluppo della personalità a causa della lesione subita nella propria integrità biopsichica, con i conseguenziali risvolti deteriori anche nella vita di relazione”


GdP Bologna 18 gennaio 2001,
www.coonsumerlaw.it

“per quanto attiene i danni da stress e/o da vacanza rovinata, si osserva che le vacanze costituiscono un "bene" che viene acquistato, nel caso del lavoratore, per il recupero delle energie, e più in generale, per un fine di riposo o di svago ugualmente oggetto di valutazione economica, ciò che consentirebbe di ritenere il pregiudizio de quo, patrimonialmente valutabile e, come tale, sottratto alla limitazione prevista dall’art. 2059 c.c. Infatti, è evidente -e questo appare l'aspetto decisivo- che il fondamento giuridico del diritto ad ottenere il risarcimento del c.d. danno da stress e/o da vacanza rovinata, poi il fatto che il programma di viaggio e di soggiorno previsto, con l'aggravio di notevoli disagi, è risultato diverso e più breve di quello stabilito. Rimane pertanto assodato che il danno da vacanza rovinata, a prescindere da una presa di posizione sulla sua natura (patrimoniale o non patrimoniale), è comunque risarcibile nel vigente ordinamento giuridico. Si ritiene, pertanto, in via equitativa, di liquidare a tale titolo la somma di £.800.000.”


GdP Bari 26 novembre 2003 www.personaedanno.it

 Anche questa sentenza considera come esistenziali i danni con esplicito riferimento all’art. 36 della Cost. che garantisce un periodo di riposo dalle fatiche lavorative “concernente il richiesto risarcimento del danno esistenziale (ossia da vacanza rovinata), il Giudicante assume a base del suo accertamento le lunghe attese sofferte dagli attori nelle giornate del 24 gennaio 2003 e del 26 gennaio 2003 presso gli aeroporti di Bari, Roma e Venezia oltre che i ritardi nel giungere a Venezia e nel rientrare a Bari, connotanti anche e comunque una inesatta esecuzione del contratto di trasporto, fondanti coevamente la risarcibilità del danno. Il cd. emotional distress degli attori non può non considerarsi quale diritto assoluto proprio dei diritti della persona. Le ferie, scelte e volute dagli attori per trascorrere nel caso di specie il cd. weekend a Venezia, formano oggetto di un diritto costituzionalmente garantito (art. 36, co. 3° Cost. «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale... e non può rinunciarvi»), ed è stato sicuramente pregiudicato, almeno in parte, dal disagio e dall'afflizione provocata dal mancato integrale godimento della vacanza programmata come occasione di svago e/o di riposo e/o di relax, anche dal punto di vista del riposo mentale”


Gdp Imola, 21.05.2001 www.personaedanno.it

 La sentenza riconosce il risarcimento del danno perché vi è un inadempimento contrattuale e un danno extracontrattuale per violazione del principio neminem laedere “si richiamano gli artt. 1218 e 1223 del C.c. e si ritiene la convenuta tenuta al risarcimento del danno contrattuale che, in via equitativa, viene quantificato in Lit. 500.000=. (Mentre) in merito al danno non patrimoniale il cui risarcimento è stato pure. richiesto, va premesso che l'orientamento giurisprudenziale predominante è a favore del cosiddetto "danno da vacanza rovinata ". Nella caso in esame non è stata rovinata una vacanza ma un viaggio di nozze che è qualcosa di più e questo Giudice ritiene di dover accogliere anche questa domanda tenuto conto che la Sig.ra …………. ha concretizzato un minore godimento con disagio rispetto alle proprie aspettative. Pertanto si reputa che l'attrice nell'occasione abbia subito un danno ingiusto di natura extracontrattuale che in via equitativa viene quantificato in Lit. 1.000.000=.”

Gdp Roma 12 maggio 2003 n. 21552 www.consumerlaw.it

 Lo spirito delle norme del citato decreto ed in particolare l'art. 14, 15 e 16 nel prevedere una responsabilità per danni, dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, oltre che patrimoniale anche di tipo diverso (danni alla persona e danni diversi alla persona, norma quest'ultima di allegare con l'art. 13 della legge 1084/1977) è quello di prevedere un integrale ristoro a favore del consumatore. Tale danno deve essere inteso come delusione da parte del consumatore per le aspettative tradite; tensioni e stress accumulati durante il periodo di vacanza conseguenti al mancato riposo stante la necessita di intraprendere continui reclami per i disservizi derivanti dalle omissioni delle società interessate; compromesso godimento di quel clima di relax e serenità lecito attendersi dalla vacanza; pregiudizio psichico e alla vita di relazione che assume particolare rilevo se subito in occasione di circostanze di norma non ripetibili (unico periodo di ferie nell'anno o particolari ricorrenze o viaggi di nozze urne nel caso in esame).

 

Gdp San Pietro Vernotico 4 febbraio 2005 www.personaedanno.it

 Alcune sentenze esplicitamente definiscono “esistenziale” il danno da vacanza rovinata.
“Pare evidente a questo Giudice che in seguito ai comportamenti della convenuta gli attori hanno ricevuto danni di tipo contrattuale (da inadempimento e/o inesatto adempimento), tale pregiudizio, non patrimoniale, definibile come “esistenziale” deve essere risarcito ex art. 2059 c.c. e non può essere contenuto nei limiti di cui all’art. 4 del Reg. CEE n.285/91 ma va liquidato in via equitativa in assenza di parametri legislativi cui equiparare la lesione, come nel caso de quo di diritti della personalità (art. 2 e 3 Cost.) di rango costituzionale”.

 

Trib. Napoli 27 aprile 2006, Redazione Giuffré, 2006

 Il diritto allo svago e al pieno godimento del tempo libero consiste “nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dall'afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, dev’essere risarcito infatti, viene meno la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, ed al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa”. 

Gdp Verona, 2 gennaio 2009, www.personaedanno.it

Anche dopo la sentenza delle S.U. 11.11.2008, n. 26972, si sente l’esigenza porre rimedio a attività compromissorie di aspetti ludici della vita e così il Gdp afferma “pare sommessamente allo scrivente che, in un’ottica di risarcimento inteso quale “restituito in integrum”, porre l’accento sul pregiudizio quale esso sia, ma pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla coscienza comune, nobilita di per sé anche l’interesse leso, che seppur non rientra tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, emerge quale aspetto indefettibile della personalità di un individuo che si fa persona nel contesto di un sistema giuridico”


DANNO CONTRATTUALE

L'inadempimento deve valutarsi in rapporto alle prestazioni offerte che, per la peculiarità del contratto, sono rappresentate, il più delle volte, da depliant illustrativi e promozionali.


Gdp Cagliari, 24 gennaio 2000, n. 66 www.forodicagliari.it

 E’ evidente che il turista acquista il pacchetto perché si proietta nel luogo illustrato dalle foto che gli vengono rammostrate e che generano in lui una legittima aspettativa. “Va anche precisato che, secondo un principio ormai correntemente accettato nella prassi giurisprudenziale e condiviso dal giudicante, le effettive caratteristiche del soggiorno offerto da un organizzatore professionale di viaggi devono puntualmente corrispondere a quelle rese note al turista sin dalla fase delle trattative precontrattuali e descritte nelle “brochures” o cataloghi illustrativi che gli vengono consegnati, e che l’organizzatore del soggiorno deve ritenersi responsabile a titolo di inadempimento contrattuale, anche parziale, dei propri obblighi di organizzazione, qualora i servizi forniti siano di qualità inferiore o inadeguati rispetto a quelli promessi (v. fra le altre sentenze citate al riguardo dagli attori e Sen. Tribunale Monza 4-12-1996 e Pretura Genova 13-07-1994)”. Nel caso di specie la sistemazione offerta non aveva in alcun modo le caratteristiche promesse visto che i lavori di costruzione e ristrutturazione erano in corso

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Gdp Milano, 2 luglio 2003, www.consumerlaw.it

 Anche aver promesso caratteristiche dei luoghi consone ad una particolare situazione soggettiva del turista genera un danno. Nel caso di specie la turista era disabile e il villaggio non era provvisto delle strutture idonee. “E’ di tutta evidenza che l’aver venduto un pacchetto di viaggio sprovvisto di quelle qualità promesse nel catalogo costituisce inadempimento della s.p.a. Teorema Tour, non sussistendo gli estremi di legge per una declaratoria di annullamento del contratto per dolo. Sicuramente trattasi di inadempimento grave in quanto la convenuta era ben a conoscenza della condizione fisica dell’attrice così come risultava dal contratto intercorso tra le parti. Non solo, ma la convenuta era stata anche contattata telefonicamente dall’impiegata di viaggi per avere conferma dell’idoneità della struttura per le persone disabili”


Trib. Monza, 19 maggio 2003, n. 1617, www.personaedanno.it

 La sentenza liquida i danni per le spese sostenute e non previste e il danno derivante dalla lesione del “bene” vacanza ritenuto, anche se non esplicitamente come un bene suscettibile di valutazione economica, del bene compravenduto con il pacchetto tutto compreso. Tale interpretazione ha una certa validità in quanto il contratto in essere tra le parti è un contratto di contenuto economico a tutti gli effetti e così è definito anche dal Codice del Consumo attualmente in vigore. “Quanto, invece, al danno da c.d. "emotional distress” o più semplicemente da c.d. "vacanza rovinata", ribadita la legittimazione della B. a richiederlo solamente in proprio (non avendo agito in giudizio anche per gli altri partecipanti al viaggio), deve premettersi che, nel contesto delle dispute dottrinarie e giurisprudenziali in materia, questo giudicante ritiene dubbia e comunque non necessaria la collocazione di un simile pregiudizio nell'alveo del danno non patrimoniale disciplinato dall’art.2059 c.c. Al contrario, al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita, a parere di chi scrive, piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque pregiudizio" derivante dall'inadempimento dell'operatore turistico (art.13 Convenzione dì Bruxelles del 23.4.1970).”

Gdp Milano, 2 luglio 2003, www.consumerlaw.it

 In altri casi l’inadempimento contrattuale non è così grave da determinare la risoluzione del contratto. “E’ di tutta evidenza che l’aver venduto un pacchetto di viaggio sprovvisto di quelle qualità promesse nel catalogo costituisce inadempimento della s.p.a. T. Tour, non sussistendo gli estremi di legge per una declaratoria di annullamento del contratto per dolo. Sicuramente trattasi di inadempimento grave in quanto la convenuta era ben a conoscenza della condizione fisica dell’attrice così come risultava dal contratto intercorso tra le parti. Non solo, ma la convenuta era stata anche contattata telefonicamente dall’impiegata di viaggi per avere conferma dell’idoneità della struttura per le persone disabili”

App. Bologna 18 febbraio 2004, www.personaedanno.it

 Il danno ha secondo alcune sentenze origine da un inadempimento contrattuale “i turisti non sono stati vittime di semplici disguidi, ma di un vero e proprio disservizio determinato dalla grave disorganizzazione del tour operator, che ha indicato per la riprotezione un albergo affetto da consistenti problemi di overbooking e da carenza di posti da assegnare ai clienti nonché caratterizzato da una qualità dei servizi decisamente scarsa e nettamente inferiore rispetto allo standard medio della categoria di appartenenza: biancheria lurida, presenza di rifiuti nella piscina, sporcizia diffusa non rappresentano inconvenienti di scarsa rilevanza siccome connessi alla scelta dei turisti di recarsi in un luogo "ove il concetto di igiene è molto più labile che in Italia", atteso che l'opzione degli appellati è caduta su un albergo raffigurato e descritto nel catalogo promozionale come sistemazione adeguata alle esigenze del turista straniero e idonea ad assicurare una permanenza confortevole”. Così ragionando la Corte conclude per la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., con restituzione delle somme versate per la vacanza non goduta.

GdP. Fasano, 29 maggio 2006, www.personaedanno.it

 Quando i disagi subiti pregiudicano le attività di svago possono essere intesi come parziale inadempimento contrattuale e causa di risarcimento del danno non patrimoniale, danno inquadrabile nel genere di "danno esistenziale", in quanto rinuncia forzosa allo svolgimento d'attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per i danneggiati, risultati non conformi alle proprie legittime aspettative. Nel caso di specie si intendo come irripetibili, trattandosi di viaggio di nozze. Secondo il Giudice di Pace l'art. 2059 c.c., limitando il risarcimento del danno alle ipotesi previste dal legislatore non può escludere gli eventi che determinano una peggiore qualità della vita, in violazione del diritto all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana costituzionalmente garantiti dall'art. 2 e 32 della Costituzione. Tale prospettazione parte dall'assunto che la risarcibilità del danno esistenziale, così come sopra definito, nasce dall'intangibilità del contenuto essenziali di quei diritti, (Cass. 7281/03, 7282/03, 7283/03, 8827/03, 8828/03 e Corte Costituz, 233/2003) e che rappresentano la soglia di tolleranza civile, al disotto della quale il fatto non è tutelabile, poiché l'offesa all'interesse è di minima rilevanza. “L'art. 2059 c.c., infatti, recita che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge", dovendosi intendere tale limitazione non tanto ai casi di non poter più fare, quanto a quelli in cui viene a determinarsi una peggiore qualità della vita, in violazione del diritto all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana costituzionalmente garantiti dall'art. 2 e 32 della Costituzione. Quest'ultima, infatti, garantisce le libertà fondamentali, i diritti della personalità morale, i diritti di valenza sociale diritti della famiglia, della dignità umana e del libero sviluppo della personalità

Cass. 4 marzo 2010, n. 5189, D&G 2010
La sentenza ribadisce la peculiarità del contratto turistico la cui interpretazione non può prescindere dalle modalità di offerta delle prestazioni contenute nei depliant illustrativi che inducono l'acquirente del pacchetto turistico a valutare positivamente l'offerta stessa. L'operatore turistico si lebera solo dando prova ch el'indampimento non è imputabile al suo operato.


Qualora il viaggio divenga impossibile alle condizioni promesse o sia necessario modificare alcuni degli elementi, la durata, l’esatta collocazione alberghiera, la località ecc, il turista ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto ma il tour operator può offrire una alternativa. L’esistenza della proposta purché sia valutata congrua in giudizio determina una riduzione del risarcimento del danno.


Trib. Treviso, 14 gennaio 2002, n. 72, www.personaedanno.it

 Così la sentenza in commento in un caso di modifica della data iniziale del viaggio rifiutata dai turisti comporta un risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (qualora si ritenesse l'inesistenza del contratto scritto) o nella responsabilità per inadempimento (nel caso si ritenesse inopponibile agli attori la modifica della data di partenza). “Il danno riguarda sia le spese inutilmente sostenute per il trasferimento da Treviso a Bologna e ritorno indicate dagli attori in lire 750.000, e solo genericamente contestate dai convenuti, sia il pregiudizio da "vacanza rovinata" individuabile nei disagi sia materiali sia psichici connessi con la perdita dell'occasione di vacanza ( v. artt. 13 e 15 della L. 27 dicembre 1977 n. 1084 nonché l'art. 13 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 111.). Quest'ultima voce di danno considerata l'opportunità offerta dai convenuti di partenza alternativa con riduzione di due giorni del soggiorno rifiutata dagli attori deve essere equitativamente limitata alla somma di lire 500.000.”


QUANTIFICAZIONE DEL DANNO


Trib. Cagliari 9 marzo 2000, www.forodicagliari.it

 In un caso di disguidi nella gestione dei viaggi previsti da un pacchetto turistico il Tribunale liquida il danno nella misura di Lit. 4.263.457 somma rivalutata e gravata dagli interessi nella misura del 5% annuo. La sentenza richiama l’art. 2059 c.c. ritenendo che in via analogica sia applicabile anche a risarcimenti del danno a seguito di inadempimento contrattuale e intravvedendo nell’art. 16 del d. lg. 111/1995 la norma di richiamo e che prevede il risarcimento di tutti i danni occorsi ai turisti.

Trib. Bari 8 agosto 2000 www.consumerlaw.it

 La sentenza in relazione alla norma europea di definizione del pacchetto turistico di cui all’art. 16 del d. lgs. 111/1995 che prevede la forma scritta, ritiene che tale forma sia richiesta ad substantiam anche in assenza di esplicita prescrizione in tal senso. Pur riconoscendo il buon diritto dell’attore che non ha potuto godere del viaggio di nozze e dell’importanza di tale momento nella vita dell’attore liquida un danno dalla stessa motivazione ritenuto irrisorio perché contenuto nel massimale previsto dalla CCV del 23 aprile 1970 resa esecutiva con l. 27 dicembre 1977 n. 1084 in Franchi Francesi 5000.


Trib. Venezia 24 settembre 2000 www.personaedanno.it

 Nonostante l’acquisto di un pacchetto turistico comprendente il viaggio in Grecia e il soggiorno per 15 giorno in struttura alberghiera i turisti sono stati alloggiati in appartamenti lontani 40 Km dalla località prescelta e privi dei servizi promessi. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’agenzia viaggi perché non mero intermediario ma non ha accolto la domanda degli attori in relazione alla richiesta di rimborso dell’intero prezzo (perché comunque una qualche utilità vi era stata) e di risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto ritiene inapplicabile l’art. 2059 c.c.. Liquida così il danno patrimoniale in € 6000 pari a circa la metà del prezzo pagato oltre rivalutazione conteggiata sino al 1966 nella misura dell’8% e successivamente quali interessi legali.

 
Trib. Firenze 25 sett. 2001 www.consumerlaw.it

La sentenza riconosce il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. perché interpreta la norma di cui all’art. 13 del CCV d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111 quale norma di riferimento e lo quantifica nella misura di 1/3 del prezzo complessivo del viaggio che ha avuto una serie di disagi e disguidi, con overbooking in albergo, e la soppressione di alcun escursioni caratterizzanti del viaggio al delta del fiume Okavango. La somma riconosciuta rivalutata è gravata da interessi nella misura del 6%.

 
GdP di Milano 23 luglio 2002, www.personaedanno.it

 La sentenza risarcisce il danno esistenziale nascente dalla soppressione di un volo di rientro a casa dell’attore costretto a rimanere in aeroporto la vigilia di Natale sino al 26 dicembre e impossibilitato pertanto a trascorrere le festività con la famiglia. Il risarcimento è quantificato in €619,75.

 
GdP di Milano 12 febbraio 2003, www.personaedanno.it

 La sentenza liquida il danno da vacanza rovinata nella misura di € 550 in quanto ritiene che la condotta del tour operator è stata tale da creare comunque disagio, alterando lo stato di serenità proprio della vacanza per almeno gli ultimi due giorni anche se gli attori sono riusciti a rientrare a casa nonostante l’annullamento del volo già prenotato.

 

Trib. Roma 19 maggio 2003, www.diritto.it

 Il Tribunale non accoglie le domande proposte da familiari di una turista portatrice di handicap, che deducevano di aver avuto un grave disagio a seguito delle carenze strutturali della camera che ospitava la parente, per assenza di prova. Viceversa liquida in misura minima il danno alla turista in considerazione della disponibilità dimostrata dal personale addetto al villaggio nell’aiutarla, del fatto che ella trascorreva molto tempo fuori dalla La sentenza riconosce la riduzione del prezzo del pacchetto e un risarcimento del danno per ogni singolo componente del gruppo che definisce “per il disagio determinato dal disservizio” e che liquida in via equitativa.


Trib. Monza 19 maggio 2003, www.personaedanno.it

La mancata comunicazione di modifiche nell’orario della partenza del volo aereo che ha comportato spese e la perdita di un giorno di vacanza è degna di valutazione ai fini del risarcimento del danno che la sentenza liquida in € 981,28 per spese in parte liquidate equitativamente ed € 1000 per danno per “minore godimento della vacanza”.

 
Trib. Roma 23 giugno 2003 inedita

 Il Tribunale riconosce la responsabilità per vacanza rovinata solo in capo al tour operator con esclusione di ogni obbligo risarcitoria a carico dell’agenzia che aveva puntualmente comunicato le esigenze abitative dei clienti, esigenze disattese almeno per la prima settimana di soggiorno. Il danno è definito come danno <da vacanza rovinata” e qualificato come danno morale in riferimento all’art. 15 d. lgs. 111/1995. Il danno è quantificato in via equitativa in € 1320 mentre la sentenza esclude la riduzione del prezzo ritenendo che gli attori avrebbero dovuto indicare gli elementi utili a quantificare, anche in via equitativa, la riduzione stessa.

 
Trib. Ostia 2 ottobre 2003, www.consumerlaw.it

 Il danno da vacanza rovinata non è limitato dalla disposizioni della CCV del 1977 sul turismo che poneva un tetto massimo che può essere disatteso dal giudice ex art. 2721 c.c. pertanto il Tribunale a fronte di una collocazione in un albergo a Cuba del tutto differente da quello promesso nel contratto riduce il prezzo di € 750 e risarcisce il danno da vacanza rovinata in €5000.

GdP di Massa 13 novembre 2003, www.consumerlaw.it

 La sentenza riconosce il danno da vacanza rovinata, definito esistenziale, per lo smarrimento del bagaglio consistente dai disagi generati – perdita di tempo, acquisto di altri beni - in relazione alla breve durata del viaggio. Il danno viene liquidato in € 500 oltre 149 € per danno patrimoniale.

 
Trib. Roma 23 gennaio 2004, www.ricercagiuridica.it.

 Il rientro da un viaggio di nozze è aggravato dalla perdita del volo e dai costi conseguenti. Il Tribunale riconosce sia il danno patrimoniale per l’acquisto dei biglietti aerei sia il danno non patrimoniale quantificato tenendo in conto il costo complessivo del viaggio, la sua durata in relazione alla durata del disagio.

 
GdP di Pozzuoli 9 febbraio 2005, www.personaedanno.it.

 La sentenza risarcisce il danno da vacanza rovinata per inadempimento contrattuale avendo il tour operator non garantito i servizi promessi. Avendo natura morale il danno è liquidato in via equitativa in € 1000.

 
Trib. Torre Annunziata, 29 marzo 2005, www.personaedanno.it

 Il Tribunale riconosce sia il danno da vacanza rovinata sia la riduzione del prezzo per una parte della vacanza non goduta a seguito della perdita dei bagagli sin dal primo scalo e non recapitati per tutta la prima settimana. Riconosce la responsabilità del tour operato anche per fatto di terzo (nella specie il vettore aereo che di fatto ha smarrito i bagagli). La liquidazione è equitativa ma di una certa entità in relazione alla durata del viaggio – 26 giorni – e al costo complessivo dello stesso.


Trib. Milano 16 settembre 2005, www.persoanedanno.it.

A seguito di un sinistro stradale gli attori non poterono godere delle vacanze programmate. Il Tribunale riconosce un esigua somma di risarcimento ritenendo che comunque il periodo di riposo vi è stato ugualmente anche se in un luogo diverso da quello programmato.

 
GdP Castellammare di Stabia, 28 ottobre 2005, www.personaedanno.it.

 Il Giudice di Pace liquida il danno per overbooking condannando l’agenzia di viaggio al pagamento delle spese sostenute e del danno da vacanza rovinata in complessivi € 948,38, nega rilievo alla richiesta di danni per aver l’attore ottenuto una sistemazione in albergo diversa da quella convenuta per mancanza di prova di una sistemazione deteriore rispetto alla diversa prescelta.

Trib. Palermo 5 ottobre 2006, www.consumerlaw.it.

 Le promesse qualitative di un viaggio organizzato risultanti dal depliant illustrativo sono rimaste disattese generando complessivamente un disagio costante durante tutta la vacanza. Il Tribunale risarcisce il danno patrimoniale con il rimborso a favore degli attori del 75% del costo del pacchetto all inclusive, per € 1.280 ciascun viaggiatore, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per gli attori in viaggio di nozze liquidato in € 3000 per ciascun attore in viaggio di nozze ed € 1500 per gli altri.

 

DANNI DA PERDITA DEL BAGAGLIO

Se si viaggia in aereo è possibile che i bagagli siano imbarcati su un aeromobile sbagliato e non giungano a destinazione o al momento dell’arrivo vengano smarriti. Tale evento genera perdita di tempo nella ricerca delle valigie, tempo sottratto alla vacanza, spesso mancato ritrovamento delle valigie stesse, con difficoltà, almeno iniziale, per l’assenza degli oggetti, molti purtroppo, che siamo abituati ad usare quotidianamente.

Tale evento è considerato dalla giurisprudenza una inadempienza contrattuale del tour operator o del vettore e alcune volte anche fonte di un danno ulteriore per la vacanza rovinata.

 
Trib. Genova 5 aprile 2007, www.personaedanno.it

 Il danno subito non è considerato economico per la perdita delgi oggetti contenuti nei bagagli piuttosto “tali - oggettivamente limitati - danni nel contesto della più ampia configurazione del danno c.d. "da vacanza rovinata". In sostanza, il pregiudizio materiale derivato dal ritardo nella consegna e il danneggiamento di una valigia rilevano soltanto e sono assorbiti nella più complessa configurazione del danno non patrimoniale di natura contrattuale conseguito al mancato godimento della vacanza (e non del semplice viaggio inteso come trasporto da un luogo all'altro) che gli attori avevano "acquistato". Secondo la sentenza non è possibile inquadrare la perdita di bagaglio l'articolo 98, regola una fattispecie diversa da quella in esame, caratterizzata, come si è detto, non da una singola, specifica "mancanza" nell'esecuzione del contratto (i.e. il ritardo nella consegna del bagaglio), ma dalla contestazione di un comportamento complessivo tradottosi nell'aver fornito un servizio turistico (la "vacanza" in forma di crociera) rivelatosi totalmente inidoneo rispetto a quanto pattuito”.

 
Trib. Marsala, 5 aprile 2007, www.personaedanno.it

 La perdita di bagaglio rovina una luna di miele e il Tribunale evidenzia come in tal caso non si possa parlare di danno esistenziale piuttosto di danno morale vero e proprio: “il danno da vancanza rovinata lamentato dagli attori non può sussumersi nella detta ultima species (danno esistenziale), posto che, se pure, come si preciserà dappresso, lo smarrimento del bagaglio incide su interessi costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 36), esso non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali del soggetto leso. Il danno in esame, a ben vedere, in null’altro si concreta che in uno stress, un disagio ed una sofferenza transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspettative, della “qualità” e della serenità della vacanza (una cui parte significativa, è stata peraltro necessariamente canalizzata nella ricerca del bagaglio e nell’acquisto dei vestiti sostitutivi), aspettative, qualità e serenità che nel caso di specie devono presumersi particolarmente intense, posto che non di una vacanza qualsivoglia trattavasi, ma di una luna di miele, ovverosia di un’esperienza emotiva di difficile comparazione con altri viaggi ed esperienze di vita. Quello che gli attori hanno patito, in altri termini, è un vero e proprio danno morale, il quale può essere risarcito solo in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l’ipotesi di violazione d'interessi costituzionalmente garantiti”.

 
Cass. Pen. 18 marzo 2010,n. 19523, CED Cass. Pen, 2010

La sentenza esamina un caso estremamente grave e particolare. Un subisce una violenza sessuale mentre è in vacanza con i genitori l'ultimo giorni di soggiorno. I giudici del merito avevano liquidato tra le poste di danno anche il danno da vacanza rovinata, nonostante l'episodio criminoso fosse avvenuto l'ultimo giorno. La Cassazione conferma le lagittimità del risarcimento del danno.

DANNI DA MANCATA VACANZA

 Anche nell’ipotesi in cui la vacanza non può essere goduta per cause esterne e diverse dal rapporto
commerciale che si è instaurato tra tour operator e turista è possibile intravedere un danno risarcibile.

Trib. Monza, 7 aprile 2003, www.personaedanno.it

 Nel caso esaminato una utente di un centro di abbronzatura riportava delle ustioni che le impedirono di recarsi in vacanza. Il Tribunale di Monza non risarcisce il danno da vacanza rovinata ritenendo che il danno biologico temporaneo venisse già a risarcire l’impossibilità di svolgimento di attività areddituali, in una visione del danno biologico onnicomprensiva e discutibile. La malattia in sé è evento doloroso ma nel caso esaminato è aggravata dall'impossibilità di svolgere non solo le normali occupazioni ma di godere di un periodo di riposo e di divertimento. Non di duplicazione si sarebbe trattato ma di diversa valutazione della componente esistenziale del danno e di una quantificazione adeguata alla perdita del bene salute e del bene vacanza contestuale e temporanea.


Trib. Milano, 16 settembre 2005, n. 10090 www.personaedanno.it

 Per esempio nel caso di un sinistro stradale avvenuto appena prima della partenza per le vacanze il Tribunale di Milano riconosce che le lesioni hanno prodotto una ridotta capacità di godere del periodo di riposo, danno risarcibile e risarcito nella misura equitativa di € 500. “Tale diminuita possibilità di godimento del riposo feriale (che può - volendo ricorrere a invero superflue classificazioni - farsi rientrare nella categoria del danno biologico da invalidità temporanea) deve nella fattispecie essere risarcita, secondo questo giudice, nella misura di euro 500,00 complessivi in moneta attuale”

I DANNI PER MANCATA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE UNO SPORT

Nella giurisprudenza di merito le attività sportive sono considerate un mezzo per la piena realizzazione della persona e in effetti contribuiscono al benessere psico-fisico. L’impossibilità di dedicarsi allo sport preferito è pertanto considerato un danno risarcibile. Un’altra serie di sentenze ha esaminato anche l’impossibilità di partecipare allo sport non come parte attiva ma come semplice spettatore. In effetti questi ultimi casi si riferiscono a danni di minima entità.

Trib. Modena, sez. I, 11.9.2007, n. 1525, Giurisprudenza locale - Modena 2007

 Nella sentenza il Tribunale riconosce che il danno esistenziale consiste in un cambiamento forzoso delle proprie abitudini in cui è possibile far rientrare anche l’impossibilità di praticare uno sport, pregiudizio che deve essere risarcito in via equitativa se pur con doverosa e analitica determinazione.


RIPARTIZIONE E NATURA DELLA RESPONSABILITA’

In linea di massima l’agente di viaggi e il tour operator rispondono dei danni in via solidale.

 

Trib. Treviso, 14 gennaio 2002, n. 72, www.personaedanno.it

 Le indicazioni della sentenza sono ancora valide perché il Codice del Consumo vigente ha abrogato le norme richiamate ma non né ha modificato la sostanza: “ai sensi dell'articolo 14 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 111, l'organizzatore e il venditore sono tenuti entrambi al risarcimento del danno, sicché F.M. quale legale rappresentante della ditta agenzia viaggi con sede in O. e tour operator con sede in C., per quanto sopra esposto, andranno condannati a pagare in solido tra loro in favore degli attori la somma di lire L. 4.727.000 pari a euro 2'441,29 quale restituzione del prezzo del pacchetto turistico non fruito e la somma di lire 1.250.000 pari a euro 645,57 quale risarcimento del danno sofferto somme entrambe incrementate degli interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo”

 
Trib. Roma, 2 ottobre 2003, Dir. trasporti 2005, 285

 Conforme anche la decisione del Tribunale di Roma che conferma la responsabilità del venditore e dell'organizzatore del viaggio come solidale, perché in forza dell'art. 14 d.lg. 17 marzo 1995 n. 111, il venditore e l'organizzatore sono solidalmente responsabili quando entrambi abbiano peccato di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico.

 
Trib. Napoli, 17 maggio 2005, Corriere del merito 2005, 878

Ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 111 del 1995, la responsabilità del venditore e dell'organizzatore del pacchetto turistico non è solidale ma commisurata alle rispettive responsabilità, ben potendosi quindi addivenire, in caso di inadempimento, alla condanna esclusiva di uno solo dei convenuti.


Trib.Torino, 2 maggio 2005, GM, 2006, 2 348

 I rapporti tra venditore e organizzatore del viaggio sono stati equiparati ad un rapporto di mandato. “Ai sensi degli artt. 3 comma 2, e 4 d.lg. n. 111 del 1995, l'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore, quale mandatario con o senza rappresentanza, che è colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici, risultando evidente, quindi, che ben può il venditore obbligarsi in proprio, come un mandatario senza rappresentanza, al fine di consentire ai consumatori-clienti l'acquisizione di un pacchetto turistico”.

 
Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004, FI, 2004, I, 2555.

 La sentenza escludere la responsabilità del venditore che persiste solo se ha scelto, senza la dovuta diligenza, l'organizzatore del viaggio. “Il venditore del pacchetto turistico, presso il quale sia stato effettuata la prenotazione dello stesso, non risponde delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, salvo che, nell'esercizio della propria attività di mandatario, possa ritenersi responsabile per "culpa in eligendo" nella scelta dell'organizzazione di viaggi o del fornitore del singolo servizio, con il quale ha direttamente concluso il contratto in nome e per conto del turista”.

 
Trib. Roma, 23 giugno 2003 inedita

 Le clausole aggiunte al contratto non possono essere disattese ed escludono la responsabilità dell'agenzia viaggi per il mancato rispetto delle stesse, se ne è provata l'estraneità all'inadempimento, dipeso solo dalla condotta dell'organizzatore della vacanza. Le risultanze probatorie portano ad escludere “che le indicazioni contenute nel contratto siano il risultato di un'unilaterale ed arbitraria iniziativa dell'agenzia di viaggi, non avendo quest'ultima alcun interesse ad assumere una tale iniziativa e porta a concludere che l'agenzia stessa, nella vendita del pacchetto, si è attenuta a quanto precisato dal tour operator, richiesto di colmare una situazione di carenza descrittiva della documentazione dallo stesso fornita in ordine alla metratura dell'appartamento”.

 

Gdp Roma 12 maggio 2003, n.21552, www.consumerlaw.it

L’organizzatore del viaggio risponde anche quando non abbia realizzato in proprio un servizio ma utilizzi altri soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale “Prima di accertare l'esistenza o meno di responsabilità sull'accaduto occorre verificare il ruolo ricoperto dalle due società sulla base degli elementi forniti ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia (Dlgs. n. 111.del 17.3.1995). In concreto la R. s.r.l. ha venduto agli attori un pacchetto turistico negli USA comprendente il trasporto e l'alloggio in alberghi avvalendosi di strutture selezionate e convenzionate con la P.Infatti, la R. non ha venduto un viaggio già organizzato con servizio di voli e alloggio risultante da un depliant della P. e pubblicizzato dall'agenzia di viaggi, ma ha "costruito" un viaggio secondo le esigenze individuali del cliente, avvalendosi di altri operatori che direttamente o indirettamente hanno fornito i servizi richiesti. Di conseguenza la R. riveste la qualifica di "organizzatore del viaggio" (in tale veste la predetta società ha sottoscritto il contratto con gli attori) mentre la P. quella di "intermediario di viaggio" avendo venduto un servizio separato e in particolare l'alloggio in XXXXX presso l'albergo XXXXX per n. 7 notti dal 24.9.1997 (nel vaucher prodotto la P. viene indicata come società collaboratrice della R.)” Entrambi rispondono dei danni.


Gdp Roma, 7 aprile 2003, www.consumerlaw.it

 L’accertamento della responsabilità del organizzatore non può prescindere dall’accertamento dell’esatto adempimento dei servizi promessi ed attuati dal prestatore dei servizi stessi. “II comma dell’art. 14 de d.lgs. 17.3.1995 n. 111. Tale norma dispone che l’organizzatore, che si avvale di altri prestatori di servizi, è responsabile dell’inadempimento di questi, e quindi è tenuto a risarcire il conseguente danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalsa nei loro compiti. Il fatto che l’organizzatore risponde dei pregiudizi arrecati al viaggiatore a causa dell’inadempimento da parte dei prestatori di servizio, cui si era rivolto (per esempio l’albergatore o vettore, etc.) non può essere interpretato se non nel senso che l’organizzatore risponderà secondo le regole e la disciplina di responsabilità propria di ciascuno dei prestatori di servizio utilizzati, per esempio l’albergatore o vettore.”

 

Gdp Roma, 7 aprile 2003, www.consumerlaw.it

La stessa sentenza però nel verificare la condotta del terzo che si comporta secondo buona fede nella ricerca di ben eseguire il contratto esclude la responsabilità del tour operator.

ONERE PROBATORIO

Se si considera il danno come danno contrattuale, l'onere probatorio graverà sul turista per quanto riguarda la prova dell'illecito, dell'esistenza del rapporto contrattuale e del suo contenuto, dell'esistenza dell'inadempimento o del non esatto adempimento. L’organizzatore deve provare l'impossibilità a dare la prestazione promessa, l'esistenza di cause a sé non imputabili, la condotta colpevole del turista. Deve cioè dar prova del caso fortuito o della forza maggiore e dell'inadempimento del creditore (art. 1206 c.c.).


Trib. Cagliari, 9 marzo 2000, www.forodicagliari.it

In tale senso la sentenza richiamata che ricorda come il consumatore deve provare “il fatto della mancata o inesatta prestazione rispetto alle previsioni contrattuali, mentre il venditore per liberarsi dalla propria responsabilità deve dimostrare l’interruzione del nesso di causalità ovverosia la mancanza di colpa per intervento di una causa imprevedibile nelle diverse possibilità del fatto del terzo, del caso fortuito e della forza maggiore, secondo il meccanismo generale delineato dall’art. 1218 c.c., che pone a carico del debitore l’onere di provare di non aver potuto adempiere correttamente l’obbligazione per cause a lui non imputabili (nel senso che la prova deve comprendere anche la mancanza di colpa, dovendosi altrimenti presumere tale situazione soggettiva, v. Cass. civ. sez. I, 19-8-96 n. 7604; mentre la semplice difficoltà anche sopravvenuta, eventualmente in termini di maggiore onerosità, non esonera il debitore dall’adempimento)”.

 

Trib. Cagliari, 9 marzo 2000, www.forodicagliari.it

La stessa sentenza nega esistano cause giustificatrici tali da escludere l’inadempimento se il tour operator non dimostra che la scelta che ha causato i danni era discesa da eventi non governabili e in alcun modo evitabili. E la soppressione di un volo aereo se non è dipesa dalla volontà dell’organizzatore e non poteva essere evitato non può essere considerato un inadempimento contrattuale.

Trib. Napoli, 16 dicembre 2002, www.ricercagiuridica.it

 La sentenza non considera inadempimento la mancata comunicazione della natura del clima della meta del viaggio (nel caso di specie l’isola di Pasqua, particolarmente fredda in quel periodo).


PROVA DEL DANNO

Il turista deve dare prova del danno del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, non essendo sempre possibile collegare direttamente un inadempimento con l’esistenza di un danno. Ricordiamo il caso di una turista disabile che fu costretta a trascorrere le vacanze in un villaggio sprovvisto delle strutture a lei adatte e promesse al momento della conclusione del contratto. Ma il personale del villaggio si adoprò perché ella trascorresse serenamente la vacanza a punto tale che ritornò anche l’anno successivo. Non è perciò possibile sostenere che il danno è in re ipsa e non deve essere oggetto di prova. Piuttosto è possibile sostenere che la prova può essere raggiunta non tanto e non solo a mezzo prove testimoniali o prove documentali, ma con ogni mezzo di prova.


Trib. Roma, 19.05.2003, www.personaedanno.it

il personale del villaggio era stato solerte nel fare il possibile per ridurre al minimo i disagi; che la maggior parte del tempo, l'attrice lo trascorreva all'esterno del bungalow, infine, che la vacanza è stata portata a termine, essendo peraltro *** ritornata l'anno successivo nello stesso villaggio. Per tutte queste considerazione si deve ritenere che lo stress subito dall'attrice è stato ridotto.

 

Gdp Cagliari, 24 gennaio 2000 n. 66, www.forodicagliari.it

Le prove possono essere raccolte anche a mezzo di fotografie dei luoghi messe a confronto con i depliant illustrativi del viaggio oggetto del contratto.

 

Trib. Roma, 23 giugno 2003 inedita

 La prova può essere raggiunta ricorrendo a presunzioni semplici, deducendo da un fatto notorio un fatto non provato “Tale richiesta merita accoglimento e la prova del disagio subito è desumibile dalla mancanza di privacy determinata dalla mancanza della camera matrimoniale, dalla ristrettezza della sistemazione alloggiativa, dalle condizioni insalubri e disagevoli per l'assenza di finestra in una camera da letto e per l'umidità, dalla sottrazione allo svago del tempo speso per ottenere una sistemazione più confortevole, in primo tempo rifiutata e per inoltrare formale reclamo”.


Gdp Milano, Sez. III, 12 febbraio 2003, www.personaedanno.it

 La prova ancora può essere dedotta da massime d'esperienza ex art. 115 c.p.c. non tanto per provare l'entità del danno bensì per provarne l'esistenza questo Giudice ritiene che nel caso di specie debba riconoscersi agli attori quello che in giurisprudenza viene definito come risarcimento da "danno esistenziale" od anche "danno da vacanza rovinata", (in questo caso parzialmente) in esso intendendosi individuare quel danno che, ancorché non provato nella sua quantificazione materiale, tuttavia può essere dal Giudice liquidato equitativamente con libera determinazione riferibile alle massime di esperienza di cui all'art.115, secondo comma, c.p.c.

 

Gdp Pozzuoli 9 febbraio 2005, www.persoanedanno.it

Alcune sentenza, correttamente, desumono dalla complessiva valutazione del materiale probatorio il raggiungimento della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, desumendo anche ex art. 116 c.p.c. elementi dall’interrogatorio libero delle parti.

Trib. Napoli, 16 dicembre 2002, www.ricercagiuridica.it

Il giudice sollecita nell’interrogatorio libero delle parti, che può essere disposto dal giudice ex art. 117 c.p.c., il racconto dei fatti di causa le cui risultanze sono valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. “Il valore confessorio di tale dichiarazione, unitamente alla mancata dimostrazione, da parte dell'Agenzia rimasta contumace, dell'aver tempestivamente comunicato tale specifica richiesta attorea al tour operator ai fini della successiva predisposizione, ad opera di quest'ultima, del definitivo foglio delle notizie utili sul viaggio in questione, rende la medesima Agenzia responsabile, ad avviso di chi scrive, dell'inadempimento dedotto dagli attori e dei danni dagli stessi subiti”.

 

Gdp Roma, 25 giugno 2005, www.consumerlaw.it

 Anche in questa sentenza la valutazione complessiva delle prove consente la ricostruzione dell'odissea dei turisti nel caso trattato, e in particolar modo la valutazione delle risultanze dell’interrogatorio libero rapportate alle altre risultanze probatorie

Trib. Castellammare di Stabbia, 29 marzo 2005 www.personaedanno.it

Il danno non patrimoniale è normalmente liquidato in via equitativa. “Orbene, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, quali i disagi sicuramente subiti dagli attori per la mancanza di vestiti ed effetti personali e per la necessità di doverseli comunque procurare, lo stress subito per l'effettuazione delle ricerche necessarie al recupero dei propri bagagli e la definitiva delusione di vedersi comunque costretti a rinunciare al programmato viaggio, ritiene questo Giudice che il danno de quo ben possa essere congruamente determinato in via equitativa in € 8.000,00”.

 

Trib. Napoli, 16 dicembre 2002, www.ricercagiuridica.it

Se l’attore deduce un danno ulteriore di particolare stress che si protrae oltre la vacanza al rientro a casa deve darne puntuale prova. “Danni derivante dallo stress fisico e psichico subito per effetto degli asseriti inadempimenti delle convenute. Gli attori lamentano, come conseguenza dei dedotti inadempimenti delle convenute, un danno morale ed un fortissimo stress emotivo, le cui conseguenze sarebbero ancora attuali (stati di choc, di agitazione notturna e diurna, di depressione). L'infondatezza di tale assunto, per le ragioni appena esposte e soprattutto perché privo di qualsivoglia riscontro probatorio, è stato già evidenziata da questo giudice con l'ordinanza del 13.5.2002 (cfr. in atti), le cui argomentazioni devono intendersi, per brevità, integralmente ribadite in questa sede.

 

Gdp S.Anastasia 14 settembre 2006, www.personaedanno.it

l caso tratta di una richiesta danni per ritardo del volo aereo veramente inconsistente. Il giudice lo risarcisce anche in considerazione che il viaggiatore non aveva notizie circa le ragioni e la durata del ritardo, informazioni dovute dal vettore. Ci si chiede però se in tal caso senza la prova di un danno a seguito del ritardo (una perdita di opportunità per esempio) era veramente possibile risarcire il danno.


LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il turista offerta la prova dell’inadempimento e del danno subito deve provare anche l’ammontare del danno patrimoniale e non patrimoniale, suggerendo almeno i parametri necessari per la quantificazione stessa. Non può operarsi una liquidazione del danno totalmente svincolata dal caso concreto e priva di congrua e ragionevole motivazione. “In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto. Una volta che questo danno non sia stato escluso, il giudice nazionale non può ignorare i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pur avendo facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda. Il danno non patrimoniale deve essere dunque liquidato avendo riguardo alla natura ed alle caratteristiche di ciascuna controversia, le quali possono giustificare il superamento dei limiti minimi o massimi applicati dalla Corte europea, restando tuttavia escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie consentano di riconoscere una somma ulteriore arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e asseritamente dovuta in considerazione dell'oggetto della controversia” (Cass. 21 aprile 2006, n. 9411, GCM, 2006, 4).

 
Trib. Savona, 16 maggio 2005, Redazione Giuffré 2005

La sentenza non accoglie la domanda di danni perché il turista non ha offerto la prova dell’ammontare del danno stesso. “La liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. consiste nella quantificazione di un danno dimostrato nell'an ma non dimostrabile nel quantum cosicché la relativa domanda non può essere accolta qualora difetti la prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile”. L:a conclusione si giustifica perché “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima solo nel caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede altresì, onde non risultare arbitraria, l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata” (App. Ancona, 1 giugno 2005, Redazione Giuffré 2006).


Trib. Castellammare di Stabbia, 29 marzo 2005 www.personaedanno.it

In virtù di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il convenuto organizzatore va condannato in primo al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori e consistente senza dubbio nella differenza tra le prestazioni di cui gli stessi hanno usufruito e quelle non godute. Nessun esborso ulteriore è stato, poi, dedotto e documentato dagli attori Sebbene non sia stata data precisa dimostrazione dell’ammontare del predetto danno (risultando la somma di £ 9.893.000 indicata dai medesimi attori in maniera in verità del tutto apodittica), a parere di questo Giudice sussistono nel caso di specie elementi sufficienti per addivenire ad una liquidazione dello stesso in via equitativa, ex art. 1226 c.c. Ed invero, dal contratto versato in atti dai medesimi attori emerge che gli stessi hanno sostenuto un complessivo esborso di £ 17.153.200 (£ 18.056.000, meno 5% di sconto). Tenendo conto del fatto che il viaggio prevedeva un tour in Canada, un tour in Florida e una settimana alle isole Bahamas e del fatto che gli stessi **** ed ****, in conseguenza della vicende per cui è causa, hanno goduto del solo periodo in Canada e, infine, del costo del viaggio di andata e di ritorno (non essendo stata documentata l’avvenuta effettuazione di quest’ultimo a proprie spese), ritiene questo Giudice che il valore delle prestazioni non godute può congruamente stimarsi in £ 9.300.000 (pari ad € 4.803,04), sulla base di una media ponderata dei costi relativi alle tre predette fasi del viaggio.


Gdp Milano, 12 Febbraio 2003, www.personaedanno.it

Per tutto quanto precede, questo Giudice ritiene che nel caso di specie debba riconoscersi agli attori quello che in giurisprudenza viene definito come risarcimento da "danno esistenziale" od anche "danno da vacanza rovinata", (in questo caso parzialmente) in esso intendendosi individuare quel danno che, ancorché non provato nella sua quantificazione materiale, tuttavia può essere dal Giudice liquidato equitativamente con libera determinazione riferibile alle massime di esperienza di cui all'art.115, secondo comma, c.p.c. Nel caso di specie, essendovi sufficiente prova dei fatti e delle circostanze ad essi relativi, è facilmente intuibile lo stato di frustrazione e di impotenza degli attori trovatisi inopinatamente a dover affrontare la critica situazione derivante dalla cancellazione del volo intercontinentale acuita dalla impossibilità di avere certezze di soluzione loro favorevole e dall'inerzia del responsabile del villaggio, e ciò per l'arco di tempo intercorso tra il momento in cui vennero a conoscenza della cancellazione fino a quando ebbero conferma del nuovo operativo a loro nome. Questo Giudice ritiene che in quell'arco di tempo di due o tre giorni gli odierni attori - che stavano godendo di una vacanza - subirono, per i motivi suddetti, un disagio ed una sofferenza psico-fisica che alterando la presumibile condizione di serenità e spensieratezza proprie della vacanza, provocarono un danno alla loro vita di relazione, quel danno cioè riverberantesi sui diritti fondamentali della persona e tutelato dall’art. 2 e seguenti della Carta Costituzionale che garantisce i diritti dell'uomo come singolo individuo anche in relazione ai danni "che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Corte Costituz. n.84/86). Ed in tale espressione possono certamente ricomprendersi tutte quelle attività o situazioni che, nel caso di specie, hanno propiziato il viaggio nonché la realizzazione ed il godimento della programmata vacanza: ciò è normale e generale atteggiamento di ciascuno in circostanze analoghe, e perciò fatto notorio, indipendentemente dalla peculiarità del caso in esame. Valutato tutto quanto precede, questo Giudice, pronunciando secondo equità, ritiene giusto liquidare in favore degli attori la complessiva somma di euro 550,00 in moneta attuale ed omnicomprensivi, da porre a carico della convenuta.

 
Trib. Genova 5 aprile 2007, www.personaedanno.it

L'entità del danno può essere determinata in via equitativa, tenendo conto del fatto che, almeno per gli ultimi sei giorni, gli attori poterono comunque pienamente partecipare alle attività di bordo: essa può quindi determinarsi nella misura di Euro 3.000,00 per ciascuno degli attori. Le spese sostenute da A. sono da porre interamente a carico di C. e si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 di cui Euro 5.500,00 per diritti e onorari. e spese sostenute da C. e dagli attori possono compensarsi nella misura della metà, con la condanna di C. a rifondere a ciascuno di essi la metà della somma complessiva determinata, per ciascuno, in Euro 6.000,00 di cui Euro 5.500,00 per diritti e onorari.


Trib. Palermo, 5 ottobre 2006, www.consumerlaw.it

La sentenza riconosce il danno patrimoniale, in misura percentuale, del prezzo della vacanza quale rimborso per la spesa sostenuta per un servizio non effettuato, che, come per legge, dovrebbe “corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, o in una riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore abbia potuto godere della vacanza, ma questa sia stata rovinata da disservizi, contrattempi o altri disguidi. Tale riduzione, in ragione di quanto corrisposto da ciascuno degli attori e dalla circostanza che gran parte del viaggio venne caratterizzata dai disagi di cui s’è detto, può stimarsi nel 75% del valore del “pacchetto”, ammontante nell’intero (come da documentazione attorea) ad € 1.587,00.=, cadauno, al netto dei costi di trasferimento a Roma e dell’abbuono indicato nel contratto di vendita del dicembre 2002 allegato al fascicolo attoreo, e dunque in € 1.190,25, da rivalutare (trattandosi di posta risarcitoria) in attuali € 1.280,00, liquida il danno non patrimoniale in via equitativa, dando spiegazione, solo sommaria, dei motivi che portano alla liquidazione stessa”, mentre “per il danno non patrimoniale, di più difficile stima, può accedersi alla richiesta attorea di valutazione equitativa, considerando taluni fattori: che si trattava di viaggio in periodo natalizio, di gruppo, e per gli attori G. e B. era pure viaggio di nozze. In considerazione di tali parametri, in uno alle caratteristiche particolarmente brillanti indicate nel catalogo, che certamente rendevano alta l’aspettativa di godere d'ottimi servizi, fanno stimare detta posta in € 3.000,00 cadauno per G. e B., ed in € 1.500,00 cadauno per gli altri due attori; poste queste espresse in valuta attuale.

 
Trib. Fasano, 29 maggio 2005, www.personaedanno.it

Il Tribunale liquida “in via equitativa, trattandosi di domanda autonoma in litisconsorzio facoltativo (Cass, n. 8141/1998) e, pertanto, in considerazione della specificità del viaggio così come voluto ed acquistato, ed alle modalità in cui, invece, esso si è svolto, visti gli artt. 115 c.p.c. e 1226 C.C., la richiesta di Euro 1.400,00 per ciascun coniuge appare congrua e va confermata”.

 
Gdp Roma, 25 giugno 2005, www,consumerlaw.it

Vista la qualità del viaggio e delle prestazioni promesse il Giudice riconosce che “il risarcimento del danno non patrimoniale derivato agli istanti dall’inadempimento e consistente nello stress e nel minor godimento della permanenza in albergo ed in definitiva della vacanza; danno, a ristoro del quale può essere equitativamente liquidata a ciascun attore la somma attualizzata di euro 200,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo” ma nega il risarcimento del danno patrimoniale perché l'aeratore acquistato dagli attori rimane nella loro disponibilità di utilizzo: “va escluso qualsiasi riconoscimento a titolo di danno patrimoniale, non potendo ritenersi che ne costituisca una voce l’esborso della somma di euro 59,00 sostenuto per il documentato acquisto di un aeratore, rimasto pur sempre nella disponibilità degli attori, e non potendo ritenersi imputabile all’albergo convenuto – secondo quanto sarà più avanti precisato – il pernottamento in altra struttura ricettiva nella notte del giorno 11 aprile 2004.”

 
Trib. Roma 23 gennaio 2004, www.ricercagiuridica.it

In un caso di viaggio di nozze finito male la sentenza riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale da c.d. “vacanza rovinata”. “Tale danno non può essere risarcito in via equitativa ed occorre tenere conto della durata del disagio sofferto, in rapporto alla durata complessiva del viaggio, del momento in cui è intervenuto il disservizio e del prezzo complessivo corrisposto per il pacchetto turistico: ora, considerato il costo totale del viaggio di nozze (oltre £. 21.892,000, pari ad € 11.306.27), la sua durata complessiva (dall’11/6/2000 al 1°/7/2000), il fatto che i coniugi avevano comunque completato il loro soggiorno nelle isole della Polinesia e che la perdita del volo e l’organizzazione d'altro viaggio aereo per Hong Kong hanno ritardato di un solo giorno il loro programma di viaggio, appare equo liquidare un importo complessivo di € 1.500, ai valori attuali. Deve poi essere riconosciuto anche il risarcimento del danno patrimoniale sofferto, ulteriore rispetto al rimborso, già percepito, del costo della business class del biglietto non usufruito, per l’acquisto d'altro biglietto aereo per Hong Kong (da cui era prevista, per il giorno 30/6/2000, la partenza per l’Italia), limitatamente all’importo di £. 2.972.200, pari ad € 1.535,01, come da documentazione in atti (estratto carta di credito dell’attore M., doc.to 5), in difetto do prova offerta circa il maggiore esborso dedotto in citazione”. La stessa sentenza dà anche conto dei criteri che hanno indotto il giudicante a determinare il tasso d'interessi riconosciuto a favore degli attori: “detta somma, trattandosi d'obbligazione di valore, dato che il risarcimento del danno per equivalente ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo ed è quindi diretto ad un'effettiva reintegrazione del patrimonio medesimo, deve essere rivalutata ad oggi dalla data del fatto illecito (giugno 2000), e pertanto va determinata nella somma di 1.667,78 (coefficiente di rivalutazione secondo gli Indici Istat: 1,0865). Sull’importo totale dei danni liquidati, pari ad € 3.167,78 (€ 1.667,78 + € 1.500), sono altresì dovuti i c.d. interessi compensativi, dalla data del fatto illecito (giugno 2000) alla data della presente sentenza, in quanto deve essere enumerato il creditore per il mancato godimento della somma suddetta.”


Trib. Roma 26 novembre 2003, www.consumerlaw.it

 Riconosciuto l’inadempimento contrattuale il giudice riduce il prezzo così come stabilito dall'art. 15 del d. lgs 111/1995 pur senza richiamare la norma: pertanto, agli attori può senz’altro essere riconosciuto il diritto di ripetere la somma corrispondente alla quota di partecipazione della crociera (Lire 865.000 x 9 = 7.785.000), mentre nulla è dovuto per le spese di soggiorno in quanto non v’è prova dell'impossibilità di un rientro anticipato in Italia e, dunque, della asseritamene forzata permanenza in Turchia; la somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT (coeff. 1.0526 Anno 2000) in quanto debito di valore e sulla stessa spettano gli interessi legali dalla domanda”. E liquida il risarcimento per la vacanza rovinata a fronte “del disagio determinato dal disservizio, imputabile a colpa del tour operator ed indubbiamente prevedibile, provocato dalla non integrale esecuzione del contratto (cfr. art. 19, D.lgs. n. 111/95), appare equo liquidare agli attori, che pure hanno fruito di una parte della vacanza di cui al contratto, con valutazione all’attualità, necessariamente ispirata ai criteri di cui all’art. 1226 c.c. e che tiene conto anche del costo del pacchetto e della condotta posta in essere dalla società convenuta nel corso dell’intero rapporto, al somma di Lire 1.000.000 = per ciascun componente il gruppo, oltre gli interessi legali dalla domanda”.


Gdp Massa 13 novembre 2003, www.consumerlaw.it

 La perdita dei bagagli e la breve durata del viaggio inducono il giudice a liquidare oltre alle spese sostenute il danno “Risponde ad equità risarcire i disagi-non solo strettamente economici-derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve durata della vacanza. Considerato il valore della causa, la decisione può esser resa ai sensi dell’art. 113 c.p.c., determinando l’entità del risarcimento da "c.d. vacanza rovinata" in applicazione dell’art. 1226 c.c., non potendo il danno essere provato nel suo preciso ammontare. Considerata congrua la spesa di Euro 149,00 per acquistare i beni di prima necessità, l’ulteriore danno morale può essere liquidato in Euro 500,000.”

 

Trib. Ostia 2 ottobre 2003, www.consumerlaw.it

Il Tribunale in un caso di un viaggio compromesso a seguito della soppressione di un volo si svincola dalle limitazioni sulle somme indicate nella CCV perché ritenute del tutto orientative.(dalla normativa in tema di contratto di trasporto aereo il risarcimento del danno è ammesso nei limiti di cui all'art. 13 CCV e cioè 50.000 franchi per danno alle persone, 2.000 franchi per danno alle cose e 5.000 franchi per qualsiasi altro danno). E così liquida il danno “la somma che appare equo e giusto, viste le circostanze e l’intensità dell’inadempimento, liquidare a favore degli attori ammonta pertanto ad €.5.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo”.

 
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

 
Gdp S.Anastasia 14 settembre 2006, www.personaedanno.it

 Il caso tratta di una richiesta danni per ritardo del volo aereo veramente inconsistente. Il giudice lo risarcisce anche in considerazione che il viaggiatore non aveva notizie circa le ragioni e la durata del ritardo, informazioni dovute dal vettore. Ci si chiede però se in tal caso senza la prova di un danno a seguito del ritardo (una perdita di opportunità per esempio) era veramente possibile risarcire il danno.

 

Giud. Pace Napoli 17.9.2004, www.personaedanno.it

In base ai principi enunciati anche successivamente dal Codice del Consumo “l’operatore commerciale, dunque, ai sensi dell’art. 5 l. n. 50/1992, aveva l’onere al momento della stipulazione del contratto di informare il consumatore in caratteri chiaramente leggibili sui termini, modalità, condizioni per l’esercizio del diritto di recesso. Tale obbligo non risulta assolto dalla convenuta, nel caso di specie, infatti, come già osservato innanzi, parte del testo del documento appare poco leggibile, mentre sul retro dello stesso, non si rinvengono le condizioni generali del contratto ivi compreso il richiamato art. 8, né vi è prova che tali condizioni o l’opuscolo informativo risultino recapitati all’attore”.


Gdp Milano, 2 luglio 2003, www.consumerlaw.it

La sentenza riconosce la responsabilità contrattuale per grave inadempimento e condanna alla restituzione della somma di € 648.15 oltre al risarcimento del danno per il pregiudizio subito al benessere psicologico quale danno da vacanza rovinata “ritiene equo questo Giudice che il danno c.d. da "vacanza rovinata" venga liquidato in Euro 1.892,81, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed agli interessi legali maturati e maturandi dal 04.07.01, ultimo giorno del soggiorno, sino al soddisfo”.


Trib. Roma, 23 giugno 2003 inedita

 Il giudice di Roma riconosce in via equitativa il danno da vacanza rovinata e respinge la domanda di riduzione del prezzo, non ritenendo provati dagli attori gli elementi utili alla determinazione della differenza di valore tra la prestazione promessa e quella realmente offerta e usufruita.

 

Trib. Cagliari, 9 marzo 2000, www.forodicagliari.it

 Un esempio di un conteggio posto in essere per giungere alla determinazione del danno è offerto dalla sentenza resa dal Tribunale di Cagliari. Nel caso deciso i viaggiatori lamentavano di aver perso un giorno di vacanza a seguito di uno scalo non previsto a Parigi. Così il Tribunale motiva: per effetto dello sosta non prevista (Parigi) ed in considerazione della mancata indicazione dello scalo nella rotta di normale percorrenza (Bangkok), gli attori hanno perduto una giornata di permanenza nel luogo di vacanza, già pagata alla società convenuta, e tale perdita deve essere risarcita, con valutazione equitativa, quale ritardo apprezzabile nell’adempimento così come oggettivamente determinato secondo buona fede, ai sensi degli artt. 1218-1223-1226 c.c., in misura proporzionale alla durata complessiva del viaggio, detraendo dal valore dei sette giorni venduti uno non goduto, pari a lire 685.714 (lire 4.800.000 : 7).

 
Trib. Cagliari, 9 marzo 2000, www.forodicagliari.it

Lo stesso giudice adotta criterio analogo per quantificare il danno da vacanza rovinata: l’apprezzamento del danno in questione trova riscontro nella previsione a contrario dell’art. 2059 c.c., che sancisce la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali nei soli casi determinati dalla legge. Trattasi, come è evidente, di principio generale, dettato in materia di risarcimento del danno, a cui è consentito fare ricorso, anche in via analogica per la responsabilità contrattuale, che pone il limite della tassatività dei danni risarcibili ipotizzati dalla legge, come nella fattispecie del contratto di viaggio. Il danno de quo, da liquidarsi secondo equo apprezzamento, può essere nella specie accordato nella misura di lire 600.000 (lire 300.000 x 2), avuto riguardo al valore per un giorno del pacchetto acquistato a forfait. La società convenuta deve, dunque, essere condannata al pagamento della somma di lire 4.263.457(lire 685.714 + lire 600.000 + lire 2.977.743) a titolo di risarcimento dei danni in favore degli attori.

 

 

 




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