Cultura, società  -  Redazione P&D  -  10/04/2022

Una finestra sulla Costituzione della Federazione Russa - Claudia Trani

Mai come ora è interessante conoscere la previsione normativa della Costituzione della Federazione Russa (FR) e la stessa potestà in capo al Presidente e al Governo, momenti che si affiancano a quello esecutivo.

La Costituzione della FR post-comunista viene approvata il 12 dicembre 1993 ed entra in vigore il 25 dicembre, a seguito del risultato referendario nazionale e dopo la crisi costituzionale del ’93, che vide un’importante battaglia politica fra l’allora presidente Boris El’cin e il parlamento russo.

Anche in questo caso, la crisi venne risolta con un intervento militare, tale da lasciare sul campo centinaia di morti.

Si tratta di una Carta fondata su principi liberali, quali ad es. il principio di presunzione di innocenza,  di cui all’art. 49  che recita: ”chi viene accusato per un delitto è considerato innocente sino a che la sua colpevolezza verrà dimostrata e stabilita con sentenza passata in giudicato. Parimenti, l’imputato non ha obbligo di dimostrare la sua innocenza e, nei casi dubbi sulla colpevolezza, questi sono interpretati in favore dell’accusato”.

Nulla però è previsto sulla funzione della pena, il che è eloquente circa  le contraddizioni e le mancanze ravvisabili  in seno alla Carta stessa.

Di “forte” impatto, in particolare oggi, è l’art. 2 che garantisce i diritti e le libertà personali in quanto valori supremi e tutelati obbligatoriamente dallo stato.

Più in generale, scorrendo l’atto si leggono 137 articoli suddivisi in 9 capi assai espliciti già nella loro intitolazione.

E’ un documento complesso e molto articolato soprattutto nelle previsioni del Capo VIII - L’autogoverno locale – e nelle disposizioni contenute nella Parte Seconda,   Disposizioni finali e transitorie.

Analizzando il sistema delle fonti ivi previsto, questo risulta frammentato in particolare dai diversi ranghi delle norme: ciascuno di essi  è contraddistinto da una rigidità graduale,  che vede a livello apicale le fonti costituzionali (con forza giuridica preminente); l’impressione è quella di  una categoria disomogenea, con procedimenti di revisione diversi e complessi.

Ad un livello di poco inferiore ci sono le leggi costituzionali federali (art. 76), di seguito quelle federali e le leggi territoriali federate. Ancora, gli atti del Presidente federale (art.90) ed infine quelli del Governo (art. 115).

Punto focale è la possibilità di revisione totale della Costituzione che, nella pratica, potrebbe sostituire quella esistente con una nuova; il  che, a seconda del vento politico, porterebbe al mutamento della forma di Stato esistente.

E’ questo il motivo per cui Putin ha chiesto la votazione dei cittadini alla serie di emendamenti ai capitoli 3-8 della Cost.,  da lui proposti all’Assemblea Federale nel messaggio annuale del 15 gennaio 2020.

Anche qui si può notare una contraddizione del Presidente e delle norme russe: egli afferma che tali modifiche non andranno a variare le basi della Carta fondamentale;  ma, contemporaneamente, chiede la votazione dei cittadini perché esse  introdurrebbero delle modifiche alla politica federale. C’è da dire però che la legislazione della FR non prevede alcun sistema di democrazia diretta.

Dalla graduazione legislativa prevista, ne ha approfittato lo stesso Putin già nel suo primo mandato che, nel periodo post-comunista, temendo l’allora instabilità statale ha provveduto a degli adattamenti ed interpretazioni solo tramite editti (ukazy).

La Costituzione federale non tralascia la previsione della forza giuridica dei principi, delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, dei trattati internazionali ratificati che, ai sensi dell’art. 154 , sono parte integrante dell’ordinamento giuridico della FR e prevalgono sulle leggi federali in caso di contrasto.

Ovviamente, l’elevato rango di queste fonti è soggetto ad un controllo preventivo di legittimità costituzionale della Corte.  E così è stato nel caso del trattato tra Russia e il nuovo Stato di Crimea e della provincia di Sebastopoli, questione complessa risolta con una storica interpretazione in sentenza del 19.3.2014. In questo caso la Corte si è pronunciata ed ha verificato i presupposti giuridici del trattato praticamente in un solo giorno e senza seduta pubblica, fatto del tutto anomalo ed eccezionale, legittimandone l’applicazione e conseguente accoglimento dei due nuovi soggetti all’interno della FR, ovviamente dopo la procedura di sottoscrizione dell’atto da parte del Presidente (artt. 80 e 86 Cost.).

A seguito di questo trattato, si può dire che Putin ha sottratto all’Ucraina un’intera penisola e nel silenzio del diritto internazionale.

Un’ultima previsione tra le fonti primarie è il referendum disciplinato dall’art. 84 c) indetto dal Presidente della FR che può essere tanto abrogativo che costitutivo.

Nel testo costituzionale non si rinviene alcuna altra fonte che solitamente spetta al Governo: decreti d’urgenza e delega in caso di necessità e urgenza.

Come sopracitato, i poteri del Presidente sono molteplici ed importanti perché, oltre ad essere parte attiva nella funzione legislativa presso la Duma, ad avere il potere di veto sulle leggi approvate, può anche avvalersi di autonomi poteri normativi previsti dall’art. 90 Cost., con atti non soggetti a controfirma ed indipendenti da fonti legislative che possono intervenire anche dove una legge manca.

Non a caso, già nel 1995 l’allora Presidente Boris El’cin, in seduta parlamentare, ribadì l’obbligo presidenziale di colmare le lacuna legislative con atti propri.

La sua autonomia è così ampia da non trovare eguali se non in forme di stato autoritarie.

Il Presidente federale può gestire anche situazioni di emergenza assoluta tramite gli ukazy, con decisioni che in questo caso dovranno esse approvate dalla Camera Alta (Consiglio della Federazione Russa).

Ma la sua autonomia può arrivare fino alla proclamazione dello stato di guerra su tutto il territorio della FR o su parte di esso, semplicemente comunicandone la decisione al Consiglio della FR e alla Duma.

Da tutto quanto sopra, si capisce la risposta che ha dato Putin durante una conferenza stampa del dicembre 2019 ad una domanda precisa sulle possibili riforme costituzionali rispetto alle norme contenute nella Carta del 1993: “La Costituzione è uno strumento vivo che deve corrispondere al livello di sviluppo della società”, pertanto le modifiche che successivamente nel 2020 ha elaborato sono “rilevanti per lo sviluppo della Russia quale Stato sociale di diritto in cui i valori supremi sono la libertà e i diritti dei cittadini, la dignità dell’uomo e il suo benessere”. Nessun cenno però alla procedura di introduzione di tali modifiche, tenuto conto che la Costituzione russa è a rigidità variabile.

Sta di fatto che il 2 marzo 2020 Putin propone direttamente al Comitato per la Legislazione i suoi ultimi emendamenti alla Costituzione e di particolare rilievo la previsione per il Presidente in carica della FR di ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024, cancellando il limite dei due mandati presidenziali consecutivi ancora previsti. Naturalmente, a pochi giorni di distanza (31.3.2020), tanto la Duma che il Consiglio della Federazione approvano le modifiche proposte.

Gli emendamenti avanzati sono stati più di 200, con l’esplicito intento del Presidente di consolidare la tutela dell’unità statale, dell’integrità territoriale e della sovranità russa. In definitiva, si ribadisce la grandezza della Federazione di Russia unita dalla sua storia millenaria, dai suoi ideali e dalla fede in Dio. Tutto ciò si traduce nella volontà di rafforzare i poteri del Presidente nei confronti delle altre istituzioni governative e rispetto ai rapporti con la periferia della Federazione ad immagine dello Zar delle Russie e di quello che è stato il Presidium del Soviet supremo dell’URSS.

 




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