Danni  -  Redazione P&D  -  29/09/2022

uccisione eso - Il danno morale e quello esistenziale del figlio - P.C.

Stimato Prof. P. Cendon 

Le scrivo questo mio pensiero critico sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, magari lo trova interessante. In caso contrario, mi scuso per la molestia arrecata (spero non risarcibile, per il bene delle mie tasche).

Vado dritto al punto: ritengo conforme al diritto vigente (norme scritte e principi generali) ammettere la risarcibilità, anche in via equitativa, per equivalente pecuniario soltanto di quei danni i cui effetti negativi sulla vittima siano dimostrabili oggettivamente (i.e. mediante criteri scientifici e/o della logica). Ciò premesso, ritengo che gran parte dei tipi di danni oggi risarcibili andrebbe riveduta.

Faccio un esempio. Il danno da perdita del rapporto col congiunto (per sua morte), presuppone di per sé un effetto negativo nell'esistenza futura della vittima superstite. Ma tale assunto non mi pare affatto dimostrato dalla scienza né dalla logica. Cioè, non è dimostrato che, ad esempio, i figli giovani che rimangono orfani di un genitore subiscano automaticamente, al di là del naturale periodo transitorio del lutto (risarcibile dunque), dei danni nella loro sfera psichica, fisica e/o nel loro sviluppo esistenziale. Non mi pare affatto dimostrato che abbiano, quantomeno, più probabilità di incorrere in certi tipi di danno rispetto a coloro che, invece, non subiscono quella perdita del congiunto.

Eppure, attualmente tale tipo di risarcimento postula proprio un danno, una qualche sicura e grave conseguenza negativa in sé e per sé (oltre al dolore transitorio del lutto, innegabile) nella sfera soggettiva, presente e soprattutto futura, della vittima, per il solo fatto cioè di essere privato del rapporto col congiunto deceduto, confondendo così il "danno evento" (non risarcibile) con il "danno conseguenza" (l'unico risarcibile, secondo il diritto vigente).

Facendo un esempio pratico, dove sarebbero le conseguenze negative risarcibili nel caso di un adolescente che perdesse un genitore e che, ciononostante, continuasse a vivere normalmente, sviluppando negli anni a seguire la sua personalità in modo normale e responsabile (ad es laureandosi, o comunque trovando il proprio posto nella società), senza cioè andare incontro a disturbi o patologie di natura psichica/fisica, o a tracolli esistenziali (ad es. diventando un delinquente, o vivendo da mentecatto o da irresponsabile), riconducibili, con buona probabilità, alla perdita del genitore patita in precedenza?

Eppure, oggi gli viene riconosciuto ugualmente un risarcimento pecuniario, di enorme importo per giunta. Credo emerga con forza l'anomalia attuale.

 

Saluti Cordiali

 

Filippo Orsini

 

risposta CENDON >>>  il danno esistenziale e anche il danno morale vanno certamente provati – esistono però le presunzioni – penso si possa dare per scontato che un adolescente che resta orfano subisca entrambi – la misura del quantum andrà stabilita con prudenza – abolire delle standardizzazioni tabellari mi sembrerebbe imprudente – meglio permettere  al congiunto vittima di dimostrare che lo sconvolgimento esistenziale o il dolore sono nel suo caso maggiori del consueto, e al convenuto di dimostrare che l’una o l’altra voce sono in effetti minori o inesistenti

 

 




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