Consumatori  -  Redazione P&D  -  11/06/2023

trasporto ferroviario, nuove regole: niente rimborso in caso di "circostanze eccezionali"

Il 7 giugno è entrato in vigore il regolamento europeo che aggiorna i diritti dei passeggeri dei treni. In caso di eventi meteo estremi o ritardi causati “da parte di terzi” non si ha più diritto all’indennizzo

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Giusto in tempo per l’estate 2023: dal 7 giugno è in vigore il nuovo regolamento sui diritti dei passeggeri ferroviari. Il provvedimento 2021/782 aggiorna il precedente, che risale a 16 anni fa (era il 2007), ma non è necessariamente un passo in avanti. Anzi, in alcuni passaggi va più incontro alle compagnie ferroviarie che ai passeggeri.

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Partiamo da una delle principali novità, che non è contenuta in un articolo ma tra le considerazioni iniziali. Se fino al 6 giugno qualsiasi ritardo superiore a un’ora dava diritto a un rimborso almeno parziale, da oggi i passeggeri di un treno che ritarda per “circostanze straordinarie” non hanno più questo diritto. Per straordinario si intendono “condizioni meteorologiche estreme o gravi catastrofi naturali”, una pandemia, ma anche un ritardo causato “dal passeggero o da taluni atti da parte di terzi”. In quest’ultima casistica, molto generica, possono quindi rientrare moltissimi eventi, ad esempio un controllo di sicurezza a bordo del treno andato per le lunghe, una manifestazione che blocca i binari o il caso più drammatico di un suicidio, purtroppo non così raro. C’è però un dettaglio che sottolinea la direttrice del Centro europeo del consumatore, Maria Pisanò: “Si parla di condizioni meteo estreme, non avverse come nel trasporto aereo. Questo significa che per negare i rimborsi i vettori ferroviari devono superare un’asticella ben più alta”.

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In sostanza i passeggeri dei treni sono stati equiparati a quelli del trasporto aereo, dove il concetto di circostanza eccezionale è stato stabilito da anni. Il lato positivo è che tra le circostanze di questo tipo non rientrano gli scioperi del personale: se un’azione di questo tipo causa un ritardo, i passeggeri hanno diritto al rimborso.

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Con questa mossa la Commissione cerca di evitare il mare di contenziosi che ha interessato il trasporto aereo. Negli ultimi anni infatti diverse sentenze, comprese quelle della Corte di giustizia europea, hanno stabilito che se lo sciopero viene annunciato con largo anticipo ed è il risultato di una lunga vertenza con la compagnia aerea, non può essere considerato una circostanza eccezionale. E l’azienda deve rimborsare i propri clienti.

 




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