Amministrazione di sostegno  -  Manuele Pizzi  -  29/10/2023

Sostituire l'A.d.S. con un "Assistente personale", una prospettiva praticabile?

Sulla piattaforma change.org, è rinvenibile una "petizione", lanciata da A.I.L.A. Onlus-Ets - Associazione Italiana Lotta Abusi, avete il seguente obiettivo: "Basta Amministrazione di Sostegno! Firmiamo per l'Assistente Personale liberamente scelto". Nei dettagli della suddetta petizione, si legge dell'auspicio per il "riconoscimento dell'inadeguatezza della Legge n. 6 del 2004, nel far gestire la tutela della disabilità agli organi giudiziari, degli abusi commessi dagli amministratori di sostegno che si sono sostituiti in tutto e per tutto ai beneficiari della legge violando le normative italiane ed europee sui diritti dei cittadini, dei disabili, e dei malati, e della necessità di abrogarla sostituendola con l’istituzione della figura di ASSISTENTE PERSONALE preparato e fornitore di un servizio di aiuto esclusivamente su richiesta dell’interessato e per il tempo che ritiene opportuno".

Nello specifico, la suddetta petizione on-line richiede, di fatto, l'estromissione della figure del PM e del Giudice Tutelare, dalla vita individuale e sociale della persona disabile, con conseguente abrogazione della L. 6/2004: un atto che, se il nostro Legislatore dovesse porre in essere, non produrrà lo sperato effetto di cancellare la cultura dell'amministrazione di sostegno, per due ordini di ragioni:   1)  Abrogando tout court il testo della Legge n. 6/2004, resteranno, comunque, in piedi i preesistenti istituti civilistici dell'interdizione e dell'inabilitazione, con l'effetto di far sopravvivere le Tutele e Curatele ex art. 424 Cod. Civ.;   2)  L'istituto dell'amministrazione di sostegno si è talmente radicato, negli ultimi diciannove anni, nel diritto vivente, che sradicarlo, con un tratto di penna, sarà una mera velleità:  saranno sempre aditi dei giudici per problematiche inerenti a situazioni giuridiche soggettive inerenti a persone disabili, fragili, vulnerabili.  Insomma, all'eventuale abolizione dell'amministrazione di sostegno, l'effetto del vuoto legislativo, costituito da un'evidente mutilazione di una parte importante del Libro I del Codice Civile, porterà alla genesi di nuovi istituti di protezione civilistica, di matrice giurisprudenziale.

Aspetto essenziale della petizione A.I.L.A. poggia sull'introduzione della figura di un  << Assistente personale >> il quale, da quanto si leggem nei dettagli della petizione, "dovrebbe essere richiesto direttamente dagli utenti che possono scegliere di usufruire del servizio gratuitamente in quanto fornito dagli enti pubblici locali con finanziamento statale, oppure a pagamento con un contratto privato se preferiscono scegliere personalmente i professionisti. Gli utenti potranno rinunciare al servizio, riattivarlo, o chiedere la sostituzione dell'ASSISTENTE PERSONALE quando vogliono, liberamente".  Quindi, avremmo a che fare con una figura ambivalente, dove manca un connotato chiaro se la figura del c.d. l'Assistente personale abbia una natura pubblicistica o privatistica. Pare che quest' Assistente Personale sia una sorta di mandatario delle famiglie, subalterno a queste ultime.

Nella petizione si menziona anche della necessità di istituire un albo professionale, per i c.d. "Assistenti personali" e di un connesso percorso di formazione, effettivamente, anche per gli odierni amministratori di sostegno sarebbe utile l'istituzione di un Albo nazionale, ciò al fine di accrescere la qualità della professionalizzazione dell'amministrazione di sostegno, della inscindibile responsabilizzazione, nonché della tutela reputazionale degli A.d.S. allorquando si ravvisino atti illeciti, volti alla lesione dell'onorabilità del singolo professionista.

Quindi, la suddetta petizione on-line tende a valorizzare il principio di autonomia della comunità familiare rispetto allo Stato, l'autonomia del gruppo familiare di autoregolamentarsi ed autogestirsi, ove gli Enti pubblici locali devono solo dare un supporto, alle famiglie, a titolo gratuito.  Pertanto, resta un interrogativo irrisolto, se sia ammissibile che i familiari, in virtù del legame di sangue, assumano un potere gestorio illimitato ed incontrollabile, nella sfera personale e patrimoniale della persona fragile; e qualora sussistano dissidi, nella cerchia familiare, sarà preclusa la possibilità di rivolgersi ad un giudice?




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