Nelle tante vicende ricollegabili al c.d. caso Gilardi (posto alla ribalta social per opera della trasmissione televisiva Le Iene) la lettura della ricostruzione fattuale e delle motivazioni della sentenza lasciano alcuni dubbi, in ordine alla loro ragionevolezza. In questa sede, cerchiamo di esaminare una delle molteplici questioni che sono suscettibili di emergere, dalla lettura del suddetto provvedimento giurisdizionale.
Precisamente, nella causa incardinata presso la Prima Sezione della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Causa Calvi e C.G. c. Italia e definita con sentenza 06/07/2023, il ricorso n. 46412/21, riguarda l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno nei confronti del C.G. e dell’isolamento sociale derivato dal suo ricovero in una residenza sanitaria assistenziale («RSA»)
Al paragrafo 94 della sentenza, si dichiara che:
"La Corte osserva che dopo che il secondo ricorrente [C.G.] "era stato collocato nell'istituto nel 2020, un regime di isolamento rigoroso era stato deciso dall'amministratore di sostegno sebbene l'interessato chiedesse di poter ritornare a casa propria. Quest'ultimo è stato perciò privato, al di fuori di alcune eccezioni, di ogni contatto con l'esterno, e qualsiasi domanda di colloquio telefonico o di visita era sottoposta a un filtro da parte dell'amministratore di sostegno o del giudice tutelare [...]". Proviamo a focalizzarci sul dichiarato "regime di isolamento rigoroso deciso dall'amministratore di sostegno", siamo sicuri che la qualificazione del fatto, eseguito dalla Corte EDU, sia aderente alla realtà? Invero, la stessa Corte tende ad attenuare la severità della sua censura precisando che sussistevano eccezioni alla privazione di contatti con l'esterno, quindi, l'utilizzo l'aggettivo "rigoroso", forse non sarà il più appropriato al caso di specie; ma anche la parola "isolamento", non appare pertinente alla realtà, dato che l'amministrato trovandosi in una RSA, insieme ad altri ospiti, aveva ampi spazi di socialità. Il concetto di libertà non è solo quello rinvenibile all'art. 13 Cost., ma ha tante altre declinazioni meritevoli di salvaguardia (pensiamo alla specifica declinazione della libertà personale sul piano negoziale. bene giuridico tutelato dall'art. 643 c.p.) una persona, ancorché fedele a precetti francescani, qualora sia depauperata del proprio patrimonio, inevitabilmente vedrà compressa la propria libertà negoziale.
Bisogna prendere atto che, nella permanenza del ricovero in RSA, nel marzo 2023, l'amministrato ha inviato a Paolo Cendon due suoi libri, con dedica autografa, del lieto recapito delle poesie, da parte dell'insegnante airunese, è stato reso noto a tutti coloro che seguivano le vicende del C.G. Orbene, a luglio 2023 la Corte EDU censura l'Italia, per violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ravvisando un'ingerenza giudiziale nella vita privata di C.G., concretizzata in un "isolamento dal mondo esterno". Orbene, com'è possibile che una persona sottoposta ad un "regime di isolamento rigoroso" possa inviare i suoi scritti poetici, a persone di suo gradimento?
Ma c'è un altro passaggio della sentenza che lascia qualche perplessità: al paragrafo 98, la Corte osserva che: "le autorità giudiziarie, anche se hanno compiuto una valutazione approfondita della situazione dell’interessato prima di procedere al suo collocamento nella residenza sanitaria assistenziale, non hanno cercato, nel corso della sua permanenza in tale struttura, data la vulnerabilità particolare che ritenevano di aver individuato, di adottare misure ai fini del mantenimento dei suoi rapporti sociali [...]". Su quest'altro punto, forse sarà sfuggito un altro fatto notorio, chiunque, accedendo alla testata on-line www.primalecco.it 02/02/2023, potrà sincerarsi in ordine ad eventi ed iniziative totalmente antitetici rispetto alla preclusione dei rapporti sociali in capo all'amministrato.
Se il C.G. ha potuto svolgere (con tutto il lavorio sotteso) iniziative volte alla pubblicazione di libri, espressione delle sue inclinazioni personali, appare evidente che in questa rifioritura, che in questo promovimento interiore, abbia partecipato l'amministrazione di sostegno istituita dal Tribunale di Lecco.