-  Marcella Ferrari  -  10/10/2016

Sospensione della patente: sta al proprietario dimostrare la circolazione invito domino - Cass. 20072/2016 - Avv. Marcella Ferrari

Il proprietario dell'auto non risponde solidalmente con l'autore della violazione solo qualora dimostri di aver posto in essere un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto.

Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza 6 ottobre 2016 n, 20072  

La sentenza in commento scaturisce dall"ordinanza ingiunzione intimata al proprietario di un veicolo, giacché un suo collaboratore aveva circolato abusivamente, nel periodo di sospensione della patente di guida, con l"auto del titolare; quest"ultimo, ai sensi dell"art. 196 codice della strada, risultava obbligato in solido al pagamento della sanzione irrogata - nel caso di specie pari ad euro 7.370,81 - per la violazione dell'art. 218 c. 6 codice della strada, rubricato "sospensione della patente"[1]. Avverso tale sanzione era stata proposta opposizione, rigettata dal giudice di pace ma accolta dal tribunale in funzione di giudice d"appello. Si giungeva così in Cassazione.

Il proprietario dell"auto, secondo la sentenza impugnata, aveva chiaramente manifestato il divieto di mettere in circolazione la vettura di sua proprietà, alla cui guida era stato fermato il collaboratore. Il mezzo, infatti, si trovava parcheggiato nell'area di pertinenza della ditta del titolare, era privo di copertura assicurativa e non era stata revisionato, inoltre le chiavi erano custodite nel cassetto dell'ufficio, luogo non aperto al pubblico. Le suddette circostanze venivano addotte come prova liberatoria volta a vincere la presunzione di circolazione del veicolo con il consenso del proprietario. Ai sensi dell"art. 196 codice della strada, infatti, il titolare del veicolo è solidalmente responsabile con l"autore della violazione salvo il caso in cui provi che la circolazione sia avvenuta invito domino. Secondo il ricorrente, ai fini della prova liberatoria, «non appare sufficiente qualsiasi comportamento che manifesti il divieto di messa in circolazione del veicolo, essendo richiesto il riscontro di un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione, che deve estrinsecarsi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate»[2]. La Suprema Corte ritiene fondata la doglianza e precisa che la responsabilità solidale del proprietario del veicolo al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, è esclusa solo nel caso in cui egli «fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto».[3]

Invero, occorre segnalare che secondo talune pronunce il principio di solidarietà, previsto in tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie, non trova applicazione con riguardo alla sanzione della sospensione della patente giacché essa ha carattere strettamente personale[4], incidendo sull"atto amministrativo di abilitazione alla guida, così come affermato anche dalla Corte Costituzionale[5]. È pur vero che l'art. 196 codice della strada, unitamente all"art. 6 legge 689/1981, stabiliscono un principio generale in base al quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà; tuttavia il suddetto principio non risulta applicabile al caso della sospensione della patente stante il confliggente principio della personalità della responsabilità amministrativa contenuto nell'art. 3 legge 689/1981.

Avv. Marcella Ferrari –  Avvocato del Foro di Savona



[1] Art. 218 c. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

[2] Corte Cass., sez. III, sentenza n. 15478 del 2011

[3] Ex plurimis, Corte Cass., ordinanza n. 22318 del 2014

[4] Corte Cass. sentenza 28 marzo 2006 n. 7008

[5] In tal senso si segnala la pronuncia della Corte Costituzionale n. 27 del 2005




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