Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Redazione P&D  -  01/03/2022

Sequestro preventivo: occorre valutare l’attualità del periculum e non fatti ipotetici e futuri - Cass. pen. 26149/2021 - Annalisa Gasparre

Nella vicenda in commento, il tribunale del riesame annullava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo dell'area demaniale, abusivamente occupata e dei muretti di recinzione, realizzati sul perimetro.

Il sostituto procuratore ha proposto ricorso in cassazione, deducendo l’erronea applicazione e l’inosservanza della legge penale per avere il tribunale del riesame, dapprima, preso atto della natura demaniale dell'area, su cui l’indagata aveva realizzato opere abusive, e, di seguito, ritenuto insussistente il periculum sulla base di un’attestazione comunale meramente programmatica di eventi, ad oggi inesistenti, ossia l’approvazione del piano spiaggia, ancora in fase di completamento, e il processo di sdemanializzazione dell’area, neppure avviato.

Ad avviso della Suprema Corte, il provvedimento del tribunale del riesame è errato. 

Il tribunale, infatti, ha valutato la sussistenza del periculum sulla base di due dati, ossia il piano spiaggia e la sdemanializzazione dell’area, allo stato ancora non esistenti. Nell’ordinanza si afferma che il piano spiaggia è in fase di completamento, ma non è stato ancora approvato, e che è imminente la sdemanializzazione di una parte dell’area, di fatto, però, non ancora avvenuta, così che, in difetto anche di previsioni dei tempi di approvazione del piano, le circostanze restano mere eventualità.

Sul tema va rimarcato che il periculum in mora, cioè il pericolo che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati, deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell’adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva di un contrasto, desumibile dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, con le esigenze protette.

Nel caso in esame è indiscusso che attualmente l’area ha natura demaniale e non può dirsi se e quando la situazione dell'area potrà essere diversa, ferma restando che la sdemanializzazione dell’area richiede provvedimenti espressi e non può avvenire per facta concludentia.

Il provvedimento, pertanto, si fonda una nozione di periculum errata nella parte in cui non esamina la situazione reale ed attuale dei luoghi e ipotizza eventi allo stato futuri e incerti. 

Va in definitiva affermato che il periculum in mora, requisito del sequestro preventivo, deve presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola un’astratta verificabilità di un evento futuro.

Avv. Annalisa Gasparre – foro di Pavia

Cass. pen., sez. II, ud. 25 maggio 2021 (dep. 8 luglio 2021), n. 26149 - Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale aveva disposto nei confronti di S.A. il sequestro preventivo dell'area demaniale, abusivamente occupata di mq 262,60 e dei muretti di recinzione, realizzati sul perimetro, ricadente sul foglio di mappa X, particella (…), situata in (omissis) , località (omissis).

La predetta S. è indagata per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. e artt. 54 e 1161 c.n..

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che ha dedotto l'erronea applicazione e l'inosservanza della legge penale per avere il Tribunale del riesame, dapprima, preso atto della natura demaniale dell'area, su cui l'indagata ha realizzato opere abusive, e, di seguito, ritenuto insussistente il periculum sulla base di un'attestazione comunale meramente programmatica di eventi, ad oggi inesistenti, ossia l'approvazione del piano spiaggia, ancora in fase di completamento, e il processo di sdemanializzazione dell'area, neppure avviato.

All'odierna udienza camerale, si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Costituisce ius receptum quello secondo cui, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è consentito solo per violazione di legge: nozione che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, dopo avere affermato che la realizzazione senza concessione di opere su area demaniale integra il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. e di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., ha ritenuto che difettasse il periculum in mora. Ciò in quanto l'istanza di concessione demaniale, proposta dall'indagata, aveva ad oggetto la destinazione a giardino dell'area occupata e, "in considerazione della concreta e riscontrata finalizzazione dell'area oggetto del sequestro a giardino privato, conforme all'espressa volontà della Pubblica Amministrazione competente, e dell'imminente sdemanializzazione dell'area oggetto del sequestro per cui è procedimento non appare sussistere la concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene, sottoposto a vicolo cautelare reale, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati nè tantomeno impedire la fruizione del bene da parte della collettività, posto che siffatto bene sarà destinato ad asservire proprietà private".

Siffatta motivazione è inficiata da errore di diritto, non interpretando correttamente la nozione di periculum in mora.

Il Tribunale del riesame, infatti, ha valutato la sussistenza del periculum sulla base di due dati, ossia il piano spiaggia e la sdemanializzazione dell'area, allo stato ancora non esistenti. Nell'ordinanza si afferma che il piano spiaggia è in fase di completamento, ma non è stato ancora approvato, e che è imminente la sdemanializzazione di una parte dell'area, di fatto, però, non ancora avvenuta, così che, in difetto anche di previsioni dei tempi di approvazione del piano, le circostanze, poste dal Collegio del riesame a sostegno dell'epilogo decisorio, restano mere eventualità.

Ciò è in evidente contrasto con la valutazione che il Giudice del merito è chiamato a svolgere in tema di periculum in mora.

Difatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 3, n. 47686 del 17/9/2014, Rv. 261167), il "periculum in mora" richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 1 - ossia il pericolo che la disponibilità del bene aggravi o protragga le conseguenze del reato ipotizzato o agevoli la commissione di altri reati - deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva di un contrasto, desumibile dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p..

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche è evidente che, nel caso in esame, è indiscusso che attualmente l'area ha natura demaniale e, in mancanza di indicazioni specifiche e concrete sull'iter e i tempi dell'approvazione del piano spiaggia, non può dirsi se e quando, nella pendenza del vincolo cautelare, la situazione dell'area potrà essere diversa, ferma restando che la sdemanializzazione dell'area richiede provvedimenti espressi e non può avvenire per facta concludentia.

L'ordinanza impugnata, quindi, si fonda una nozione di periculum errata laddove non esamina la situazione reale ed attuale dei luoghi e ipotizza eventi allo stato futuri e incerti. Eventi che, ove dovessero poi realizzarsi, potranno dare adito a nuove richieste e nuove valutazioni, allo stato però non effettuabili.

Giova aggiungere che, come già rimarcato in sede di legittimità (Sez. 3, n. 53347 del 28/9/2018, Rv. 275181), in tema di tutela del demanio, l'avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall'art. 1161 c.n., trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale.

Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, il quale, nello scrutinio si atterrà al seguente principio di diritto: "Il periculum in mora, richiesto dall'art. 321 c.p.p., deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola un'astratta verificabilità di un evento futuro".

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324 c.p., comma 5.




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