La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, osserva che solo l’autenticazione, ad opera del difensore o di altro pubblico ufficiale abilitato, assicura l’identificazione del soggetto privato legittimato a formulare la richiesta di essere sottoposto a interrogatorio.
Cass. pen., sez. II, ud. 2 ottobre 2024 (dep. 15 novembre 2024), n. 41961
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