"La Corte costituzionale, con la sentenza numero 200 (...) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al primo comma dell’articolo 199 del codice di procedura penale, disposizione che, mentre riconosce ai prossimi congiunti dell’imputato la facoltà di astenersi dal testimoniare, introduce un’eccezione per il familiare che sia persona offesa dal reato.
Decidendo sulle censure del Tribunale di Firenze, riferite agli articoli 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha affermato che tale eccezione alla facoltà di astensione non è irragionevole, né sproporzionata, e neppure lede la vita e l’unità della famiglia, in quanto essa, da un lato, corrisponde al fatto che proprio la condotta offensiva dell’imputato normalmente incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi e, dall’altro, protegge la vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre." (...)
Comunicato stampa della Corte Costituzionale del 16.12.2024