L’art. 4, punto 7, reg. (Ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dir. 95/46/Ce (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: un precedente amministratore di sostegno, che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi di tale disposizione, come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, e un siffatto trattamento deve rispettare tutte le disposizioni di tale regolamento, in particolare l’art. 15 di quest’ultimo.
Fonte: Foroitaliano .it