"Se l'ex non paga, il mantenimento del figlio tocca ai nonni": la sentenza della Cassazione
Il padre del bambino non lavorava, viveva in casa dei genitori e aveva rinunciato all'eredità del padre, che aveva invece migliorato le condizioni di vita della nonna: la Suprema Corte conferma la decisione dei giudici di Velletri
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Se i genitori sono inadempienti spetta ai nonni occuparsi del mantenimento dei nipoti, se i genitori sono separati. Un principio che è sancito dall'articolo 316 bis del codice civile, che era stato confermato già nel 2017 dalla Cassazione e che ora è stato ribadito dalla Suprema corte nel dispositivo di una nuova sentenza di Appello. Il caso è sempre lo stesso, ed è relativo alla controversia ingaggiata da due famiglie romane.
I genitori si erano separati anni fa. Il padre del bambino non lavorava, viveva in casa dei suoi genitori cosi nel 2010 il tribunale di Velletri aveva disposto che fosse la nonna paterna a garantire il mantenimento del nipote per conto del figlio.
I giudici avevano stabilito che la donna dovesse versare 200 dei 350 euro calcolati in fase di separazione per garantire il mantenimento del piccolo, oggi 17enne. La donna però si era opposta, facendo ricorso. Aveva chiamato in causa i nonni materni. Eppure non c'e stato niente da fare. Anche perchè nel frattempo la donna aveva avuto un aumento dei redditi grazie all'eredità del marito defunto, alla quale il figlio aveva rinunciato. Intanto le condizioni economiche della nuora non erano migliorate, mentre il nipote era cresciuto, con lui anche le sue esigenze economiche.
Ora la Suprema corte ha ribadito il valore normativo dell'articolo 316 bis del codice civile: "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti - recita la norma - gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli». Nel caso specifico la Cassazione aveva disposto un nuovo Appello per definire i termini economici. Nell'Appello bis la nonna paterna aveva tentato di coinvolgere anche la sua omologa materna. Ma si era vista nuovamente dare torto.
Per i giudici, l'altra nonna avrebbe dovuto essere citata in giudizio come parte sin dall'inizio, affinché la Corte potesse valutare le sue condizioni economiche e decidere se gravarla dell'onere nei confronti del nipote. Ma la nonna paterna non si è arresa ed è tornata in Cassazione, ribadendo la richiesta di coinvolgere la sua omologa. Ora i giudici di piazza Cavour scrivono la parola fine a questa lunga controversia e ribadiscono che le due donne potranno trovarsi in giudizio per una terza causa, ma intanto la nonna paterna dovrà provvedere al nipote da sola.