Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  19/03/2022

Riforma del processo civile: breve nota sulle disposizioni della legge delega in vigore da giugno 2022

Con la legge 26 novembre 2021 n. 206, il Parlamento ha conferito al Governo delega per l’emanazione dei decreti attuativi della riforma del processo civile, entro il termine del 24 dicembre 2022, fatti salvi i commi da 27 a 36  dell’unico articolo della legge delega, da attuare entro 6 mesi dalla pubblicazione in G.U, dunque entro il 24  giugno 2022.

Con questo breve scritto, si cercherà di dare conto, sinteticamente, delle  parti della riforma del processo civile di imminente attuazione, relative, in particolare, al diritto di famiglia,  al processo esecutivo ed alla negoziazione assistita.

Circa le novità di diritto di famiglia, il comma 27 dell’articolo 1 della legge in commento, prevede la modifica dell’articolo 403 c.c., (Intervento della pubblica autorità a favore di minore), nel senso di indicare, anzitutto, quale presupposto di intervento pubblico a favore di minori quello della situazione di abbandono morale e materiale, in sostituzione dell’anacronistico presupposto del collocamento in locali insalubri con genitori non in grado di svolgere il proprio ruolo per ignoranza , negligenza o immoralità, che si rifà ad una visione paternalistica dell’intervento dello Stato nelle vicende familiari, tipiche degli anni di entrata in vigore del codice civile.

Nei commi successivi, il legislatore disciplina in modo analitico il procedimento di cui all’articolo 403, che rimane di competenza del Tribunale dei minori.

Il Tribunale dei minori suddetto è oggetto di altre previsioni della legge delega, nell’ambito dell’ambizioso scopo della Commissione di studio e riforma presieduta dal Prof. Luiso, volto alla razionalizzazione della giustizia minorile, con la realizzazione del Tribunale Unico della Famiglia e la suddivisione, in modo organico, delle competenze tra T.O e T.M.

Il comma 28 dell’articolo 1, infatti, prevede espressamente, sulla scorta dell’attuale contenuto  dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che il Tribunale per i minori rimanga competente per i procedimenti di cui agli articoli 84 , 90, 250, ultimo comma, 351, 317 – bis, ultimo comma, 330,332, 333, 334, 335 e 271 ultimo comma c.c., mentre il Tribunale ordinario per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 222, 334 e 335 c.c., qualora sia già pendente o successivamente instaurato, tra le stesse parti, un giudizio di separazione, divorzio o ai sensi dell’articolo 250 , comma 4 c.c. oppure degli articoli 268, 277 comma 2, 316 c.c., 710 c.p.c. o  9 della legge 898/1970 (legge sul divorzio). Rimane fermo, dunque, il c.d. “criterio di prevenzione”.

Il Tribunale dei minori rimane, altresì, competente, per i provvedimenti di cui all’articolo 709 ter c.p.c., quando sia ivi pendente un procedimento ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 c.c.

Altra disposizione di rilievo è la modifica dell’articolo  78 c.c., che prevede il rafforzamento della figura del Curatore speciale del minore, al fine di una adeguata rappresentanza processuale del minore medesimo, nei casi di grave pregiudizio e/o di conflitto dei suoi interessi con quello dei genitori, anche su richiesta del minore medesimo, che abbia compiuto 14 anni o su disposizione del Giudice, qualora la condotta dei genitori appaia in contrasto con l’interesse del figlio; la norma prevede, altresì, la possibilità di attribuzione di poteri sostanziali, che ad avviso dello scrivente potrebbero sovrapporsi a quello di un tutore, a meno che non siano circoscritti e limitati.

In relazione alle sanzioni di cui all’articolo 709 – ter c.pc., la novità di rilievo della legge delega  prevede, espressamente, al comma 34, che il provvedimento di condanna al risarcimento a favore dell’altro genitore costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614 – bis c.p.c.

Circa i procedimenti di negoziazione assistita, l’articolo 35 estende la procedura ai procedimenti  per la determinazione degli alimenti al figlio maggiorenne non autosufficiente, ex art. 433 c.c., oltre che ai procedimenti relativi a figli minori nati al di fuori del matrimonio e per la modifica dei provvedimenti medesimi.

Infine, si do conto, con riferimento ai procedimenti esecutivi, la legge delega, al comma 32, modifica l’articolo 543 c.p.c., relativo al procedimento di pignoramento presso terzi, che prevede un ulteriore incombente per l’avvocato del creditore, vale a dire quello di notifica al  debitore ed al terzo, entro la data di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposito dell’avviso, o del mancato deposito, nel fascicolo dell’esecuzione, a pena di inefficacia del procedimento.




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