Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  04/06/2023

Riforma Cartabia, revoca temporanea dell’autorizzazione rilasciata dal notaio ex art. 21 D. Lgs 149/2022 - Tribunale di Perugia, Decreto 1 giugno 2023 - Laura Provenzali

L’art. 21 del D.lgs. 149/2022 (Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione) ha conferito al notaio rogante la possibilità di rilasciare le autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali debba intervenire un minore, un interdetto, un inabilitato, un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno oppure atti che hanno ad oggetto beni ereditari.

Nell’introdurre  questa nuova funzione affidata al notaio,  voluta per “esigenze di semplificazione” come si legge nella Relazione Illustrativa, il legislatore ha tuttavia mantenuto in capo al giudice tutelare, naturalmente competente, la possibilità di modificare o revocare, in ogni tempo e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede acquisiti in epoca antecedente la modifica o la revoca, le autorizzazioni suddette.

Nel caso di specie il notaio rogante viene incaricato di ricevere un atto di compravendita di immobile nel quale una delle parti acquirenti beneficia di amministrazione di sostegno e, per ottenere la provvista necessaria all’acquisto, necessita di svincolare delle somme.

Il notaio quindi rilascia l’autorizzazione a favore dell’amministratore di sostegno al (preventivo) svincolo di somme ed al (successivo) acquisto dell’immobile e relativa sottoscrizione dell’atto di compravendita.

Conformemente a quanto stabilito al comma 4 dell’art. 21 D.lgs. 149/2022, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie (quali, ad esempio, l’annotazione a cura del cancelliere dell’autorizzazione nel registro di competenza), l'autorizzazione viene comunicata dal notaio incaricato alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti, rileva, quanto all’autorizzazione rilasciata dal notaio, la carenza della quantificazione delle spese a carico del beneficiario per la stipula e che nulla si  motiva sulla reale utilità dell’acquisto del bene da parte dell’amministrato. 

Nel merito dell’andamento della misura, osserva inoltre il GT che l’amministratore di sostegno ha mancato di depositare due annualità di rendiconto, ragion per cui è già stato convocato a chiarimenti senza presentarsi all’udienza e, quindi, riconvocato per il medesimo incombente a nuova data.

La decisione che ne consegue è assunta in base a quanto disposto al comma 6 dell’art. 21 D.lgs. 149/2022 il quale, come sopra anticipato, riserva al giudice tutelare il potere di modifica o di revoca in ogni tempo, a maggior ragione visto che nel caso in questione l’autorizzazione rilasciata dal notaio non ha ancora acquistato efficacia (per non essere ancora decorsi i venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste al comma 4 senza che sia stato proposto reclamo).

Gli elementi emersi motivano la revoca temporanea dell’autorizzazione, riservando il G.T. ogni decisione all’esito dei chiarimenti che verranno forniti dal notaio, convocato alla stessa udienza già fissata per i chiarimenti richiesti all’amministratore di sostegno.

A chiusura, il giudice dispone che sia notiziato il P.M. che potrà pertanto valutare di essere presente all’udienza ed esprimere il proprio parere.

La recente introduzione del “doppio binario” rende comprensibilmente delicato questo primo avvio applicativo della normativa tuttavia, in particolare per quanto riguarda le misure di protezione, è bene tenere prudenzialmente presente che non sempre e non necessariamente le esigenze di speditezza e semplificazione perseguite dal legislatore trovano compimento nei nuovi strumenti a disposizione.

Le molteplici sfumature della vita, passata e presente, le relazioni familiari, l’assenza o meno di conflittualità, le condizioni economiche e patrimoniali dell’interessato sono tutti elementi fondamentali e preziosi che ben possono concorrere a formare la miglior decisione e si trovano custoditi nel fascicolo seguito dal Giudice Tutelare, il quale resta il presidio fondamentale di riferimento.

Ignorare questo aspetto o non tenerne in debito conto potrebbe rivelarsi fonte di notevoli criticità. 


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