Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  10/06/2024

Riflessioni de iure condendo a vent’anni dall’emanazione della legge sull’amministrazione di sostegno - Carmela Bruniani

Il bilancio relativo all’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, entrata in vigore con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, a venti anni di distanza, nel suo complesso può definirsi buono.

Il passaggio da un sistema, interdizione e inabilitazione, finalizzato a comprimere completamente la capacità legale a quello che, invece, mira a preservare ogni minima e residua capacità della persona, attuato con la legge n.6/2004, ha costituito un salto in avanti nel sistema delle tutele del soggetto fragile.

 La legge ha garantito a quest’ultimo la possibilità, sussistendone le condizioni, di gestire autonomamente, con un aiuto esterno, “le ombre” (secondo una definizione tipicamente cendoniana) 

che caratterizzano, indebolendola, la vita del soggetto vulnerabile.

De iure condendo, e per fornire un contributo di maggiore respiro alla tematica, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha, recentemente, affermato che il ricorso ad un amministratore di sostegno esterno va escluso quando la tutela del soggetto fragile è assicurata da una struttura familiare efficiente o da un sistema di deleghe attivato dallo stesso interessato.

Il sistema di protezione istituzionalizzato, pertanto, deve operare solo in via residuale quando manchi una tutela adeguata della persona in modo da limitare il più possibile la violazione dei diritti fondamentali della stessa, tra cui l’autodeterminazione e la dignità personale.

Si registra, pertanto, a livello sociale e giurisprudenziale, l’esigenza di attribuire, ove esistente e disponibile in tal senso, maggiore rilievo al gruppo familiare e affettivo all’interno del quale il soggetto fragile vive. 

 A livello di diritto comparato questa esigenza ha trovato attuazione in Spagna nella Ley n. 8/ 21 che ha individuato un sistema improntato sull’assistenza familiare sganciata da investiture formali esterne.

La cd “guarda de echo”, ha introdotto, infatti, un sistema di protezione che, nell’ambito delle tradizionali misure, privilegia le relazioni affettive familiari, considerate essenziali per la salvaguardia della dignità della persona.

Il guardator de echo può accedere alle informazioni sanitarie riguardanti la salute dell’assistito ed essere consultato in caso di necessità.

Inoltre può richiedere le prestazioni economiche a favore del disabile nonché compiere atti negoziali nei limiti dell’ordinaria amministrazione.

La legislazione, quindi, ha preso atto che, nella società, “il sostegno di fatto”, non istituzionalizzato o negoziato privatamente, ottempera adeguatamente alla cura degli interessi personali e patrimoniali del soggetto vulnerabile, quando non risulti assolutamente necessario ricorrere alla nomina di soggetti esterni.

Tale orientamento si rinviene anche nel Codice delle famiglie della Repubblica di Cuba nel quale si esprime una particolare attenzione nei confronti della cura della persona disabile e l’affermazione del suo diritto “a una vita dignitosa”, al divieto di interferenza nella vita familiare, all’abilitazione e alla riabilitazione, alla sua autonomia, preferibilmente nel contesto familiare”.

La figura dell’assistente familiare viene delineata legislativamente come “colui che si assume la responsabilità totale o parziale della cura di una o più persone facenti parte della propria famiglia, che, per motivi derivanti dall’età, dalla malattia o dalla disabilità, si trovano in una situazione di dipendenza per svolgere le attività della vita quotidiana e per soddisfare i propri bisogni materiali ed emotivi”,

Si individuano per lo stesso diritti e doveri che gli garantiscono, oltre alla formazione, la collaborazione degli altri familiari e dell’assistenza esterna nonché al riposo e a forme di indennizzo e rimborso spese.

Tale orientamento è coerente con i principi espressi anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite, che attribuisce al sostegno di fatto il rango di attività meritevole di tutela da parte dell’ordinamento.

Prevale sempre di più, quindi, la prospettiva, che pur non intaccando le norme che regolano l’amministrazione di sostegno, immergano la disciplina in essa contenuta, in una dimensione che privilegia la finalità di assistenza e cura del soggetto fragile nel contesto endofamiliare.

Emerge, altresì, in questo contesto evolutivo la necessità di integrare le norme civilistiche con previsioni di natura pubblicistica che, sulla scorta delle indicazioni della Convenzione Onu, istituiscano una sorta di struttura complessa che, con ramificazioni anche a livello territoriale, possa collegare i servizi e le tutele offerte alla persona incapace e costituire il punto di riferimento nella quale, questi ultimi, confluiscano.

Avv. Carmela Bruniani




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