Si rende disponibile in allegato la pronuncia con la quale la corte di cassazione adita afferma il seguente principio di diritto:
"Laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale risulteranno quelle per cui:
- l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tuo court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata
- la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur."