Giustizia civile  -  Federico Basso  -  07/12/2021

Problemi in tema di impugnabilità del provvedimento di chiusura della fase sommaria nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2 e 617, comma 2 c.p.c.

Con il presente articolo si vuole offrire un breve quadro del regime di impugnabilità del provvedimento di chiusura della fase sommaria nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2 e 617, comma 2 c.p.c. con il quale il giudice dell’esecuzione non solo ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito e di statuire sulle spese relative alla fase appena conclusasi, ma, in aggiunta, dichiari anche estinto il processo esecutivo, con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento già eseguito.

E, invero, la maggior problematicità della fattispecie in esame consiste nella corretta individuazione del rimedio azionabile dall’opponente o dal creditore opposto avverso un provvedimento che, da un lato, dichiari estinta l’esecuzione e, in quanto tale, astrattamente impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, ma, dall’altro, ometta anche di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, per la cui eventualità - lo si anticipa- la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la parte interessata possa alternativamente o chiederne al giudice la relativa fissazione mediante il procedimento di cui all’art. 289 c.p.c. ovvero introdurre o riassumere, di propria iniziativa, il giudizio di merito.

Occorre, dunque, procedere con ordine.

In primo luogo, come affermato da Cass. sez. III, 24 ottobre 2011, n. 22033, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, tanto se in senso negativo, quanto in senso positivo, deve provvedere sulle spese per la medesima fase sostenute dalla parte (temporaneamente) vincitrice.

In secondo luogo, in base a un consolidato orientamento della Suprema Corte inaugurato con una pronuncia del 2011 (Cass., Sez. III, 24 ottobre 2011 n. 22033; Cass., Sez. III, 28 giugno 2012, n. 10862; Cass. ord., 4 marzo 2014, n. 5060; Cass. civ. sez. VI, 14 giugno 2016, n.12170; Cass., Sez. III, 8 marzo 2017 n. 5779; Cass. ord., sez.VI, 22 giungo 2017, n. 15605) se il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento (positivo o negativo) di chiusura della fase sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 619 c.p.c., omette di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine (restando, dunque, preclusa per entrambe le parti l’impugnabilità del predetto provvedimento con il ricorso per Cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., stante la mancanza di definitività del medesimo). E ciò – a detta di Cass. ord., sez. VI, 22 giungo 2017, n. 15605 - non solo quando il giudice dell’esecuzione con il provvedimento di chiusura della fase sommaria sospenda l’esecuzione ex art. 624, comma 1 c.p.c. ma anche quando egli non assegni alcunché al creditore procedente e dichiari improcedibile l’esecuzione per inesistenza del diritto di questi a procedere ad esecuzione forzata, con conseguente estinzione di essa (c.d. estinzione “atipica”) e liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento (per la distinzione tra estinzione c.d. tipica ed estinzione c.d. atipica si veda la medesima Cass. ord., sez. VI, 22 giungo 2017, n. 15605).

In tale ultima fattispecie, inoltre, il solo creditore opposto, ferma la possibilità, qualora ne abbia interesse, alternativamente, di chiedere la fissazione del termine ovvero di direttamente introdurre o riassumere il giudizio di merito, potrà, in aggiunta, secondo la giurisprudenza (Cass., 23 dicembre 2008, n. 30201; Cass. 12 aprile 2017, n. 9362; Cass. 24 maggio 2017, n. 13108; Cass. ord., sez. VI, 22 giungo 2017, n. 15605; Cass. 28 marzo 2018, n. 7754; Cass., sez. III, 13 settembre 2019, n. 29355; Trib. Belluno, 12 gennaio 2016), impugnare il provvedimento del giudice dell’esecuzione con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2 c.p.c. (o solamente con essa qualora il giudice abbia fissato il termine per l’introduzione della successiva fase a cognizione piena), in quanto il fatto che il giudice dell’esecuzione abbia dichiarato improcedibile l’esecuzione forzata e abbia disposto la liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento «[…] esclude che tale provvedimento, pur avendo accolto la tesi del debitore opponente, possa sussumersi sic et simpliciter entro la categoria di quelli terminativi delle fasi sommarie delle opposizioni esecutive ed in quanto tali non suscettibili di autonoma impugnazione: dovendo qualificarsi ben al contrario come di chiusura anticipata del processo esecutivo - visto che quest'ultimo, in dipendenza del tenore letterale specifico di quel provvedimento, più non pendeva e non avrebbe potuto produrre alcun utile effetto o risultato, visto lo svincolo dello staggito - e, in quanto tale, necessariamente impugnabile non solo direttamente, ma anche (per tutte: Cass. ord. 13/05/2015 n. 9837; Cass. ord. 19/11/2014, n. 24628), per la natura generale del relativo rimedio avverso ogni pronuncia conclusiva del processo esecutivo diversa dalle fattispecie espressamente definite di estinzione tipica, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi […]» (Cass. 24 maggio 2017, n. 13108) e, perciò, non anche con il reclamo previsto dall’art. 630 c.p.c. che, invece, rappresenta lo strumento impugnatorio per la dichiarazione di estinzione tipica.

E, invero, la ratio del riconoscimento solamente in capo al creditore del predetto rimedio va ravvisata nell’«[…] esigenza di salvaguardare il diritto del creditore a scongiurare il rischio della definitiva dispersione dei beni sottoposti ad esecuzione […]» (Cass., sez. III, 13 settembre 2019, n. 29355), non potendosi, pertanto, ritenere ammissibile tale rimedio se esperito dal debitore, il quale, avendo già a disposizione, alternativamente, il procedimento di cui all’art. 289 c.p.c. ovvero la possibilità di proporre direttamente il merito, non avrebbe alcun interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre opposizione agli atti esecutivi, nella quale «[…] la nullità può essere fatta valere dalla parte che non vi ha dato causa e che non vi ha rinunciato solo se essa lede in concreto la sua posizione giuridica: cioè se la parte ha interesse a farla valere» (F.P. LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2017, III, 279); ed è palese come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun interesse in capo al debitore opponente, il quale, con la dichiarazione di estinzione dell’esecuzione, ha visto accolte le proprie doglianze e che potrà - anzi, dovrà, secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. III, 24 ottobre 2011 n. 22033; Cass. civ. sez. VI, 31 maggio 2019, n.15082; Cass. civ. sez. VI, 20 novembre 2019, n. 30300; Tribunale Bari sez. II, 24 aprile 2018) - far valere il proprio interesse ad ottenere una statuizione sulle spese della fase sommaria ed una pronuncia finale avente carattere di decisorietà e di definitività con la diretta instaurazione del giudizio di merito o con la richiesta di fissazione del termine nelle forme di cui all’art. 289 c.p.c.

A ben vedere, tali rimedi sono, infatti, posti a tutela di interessi differenti: l’opposizione agli atti esecutivi è volta ad evitare che la procedura esecutiva si chiuda illegittimamente a danno del solo creditore, mentre il procedimento di cui all’art. 289 c.p.c. o, in alternativa, la proposizione diretta del merito è volta, invece, ad assicurare alla parte che ne abbia interesse una decisione definitiva sul merito della controversia.

I due rimedi, pertanto, non sono legati da una relazione di incompatibilità, ma di semplice diversità e di possibile coesistenza in relazione alla differente posizione soggettiva e ai differenti interessi che muovono le parti del processo esecutivo.

 




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