Del 2013 la norma che impedisce di sottoporre ad esecuzione forzata (espropriazione) la casa del debitore.
In caso di debiti tributari solamente.
Modificata infatti la legge sulla riscossione fiscale. Non altre (almeno significativamente), che io sappia.
- Ma, "casa", intendiamoci.
Si deve trattare di immobile, abitativo, non di lusso (non comunque A8 od A9!) - i. Dell'unico immobile di proprietà (del debitore) - ii. Ove lo stesso (debitore) abbia fissato la propria residenza, giusta le risultanze d'anagrafe comunale (de la p. r.) - iii.
- Prima casa (non è questo il punto):
avesse il debitore, mettiamo, due immobili, il Fisco ben potrebbe "aggredire" anche solo uno di questi. Prima casa magari.
- Fondo patrimoniale: al Fisco non interessa gran ché la cosa (...).
però, in particolare, civ., Cass. trib. n° 15862/2009, Fam. pers. succ., 2010. Più in generale, quanto ai creditori particolari, non fiscali, v. se vuoi, civ., Cass. 4-12-2009, n. 25556; Id. 9-4-2009, n. 8680; Id. 18-7-2008, n. 19940; Id. 8-8-2007, n. 17418; Id. 19-1-2007, n. 1210; Id. 31-5-2005, n. 11582; Id. 17-3-2004, n. 5402; Id. 27-3-2001, n. 4422; Id. 2-9-1996, n. 8013; Id. 16-1-1970, n. 93; Id. 24-6-1968, n. 2109; Id. 29-8-1963, n. 2406; per la giurisprudenza di merito, sempre a titolo esemplificativo, App. Brescia, 13-2-1981; App. Catania, 21-12-1985; App. Firenze, 2-10-2006, n. 1600; Id., 8-7-1989; App. Milano, 8-4-1986; App. Perugia, 4-3-2000; App. Roma, 22-7-1996; Trib. Bari, 7-2-2008; Id. 31-3-2008; Trib. Belluno, 16-3-2009; Trib. Firenze, 6-3-1987; Trib. Cagliari, 21-11-2003; 15-9-2000; Id. 1-6-2000; Id. 26-2-1997; 10-12-1996; Trib. Camerino, 21-9-2007; Trib. Catania, 31-10-1985; 2-6-1986; Id., 31-5-1986; Trib. Genova, 23-5-2005; Trib. Milano, 23-4-2008, n. 5363; Id. 1-6-2007, n. 6922; Id. 12-6-2006, n. 5218; Id. 29-12-2005, n. 13946; Id. 27-9-2005; Id. 14-4-2003; Id. 6-12-2001; Id. 17-11-1994; Id. 11-4-1985; Id. 2-6-1983; Trib. Monza, 18-3-2004; Trib. Napoli, 5-2-2008; Id. 21-5-2002; Id. 10 luglio 2002; Id. 12-12-2001; Id. 16-1-1997; Id. 27-1-1993; Id. 18-1-1993; Trib. Nocera Inferiore, 14-3-1996; Trib. Perugia, 12-2-1987; Trib. Nuoro, 4-7-2005; Trib. Pesaro, 30-1-2006; Trib. Prato, 21-4-2009; Trib. Savona, 28-12-2005; Id., 17-12-2005; Trib. Spoleto, 21-9-1996; Trib. Taranto, 22 marzo 1999 Trib. Terni, 21-4-1997; Trib. Tivoli, 6-6-2007; Trib. Torino, 15-4-2005; Trib. Voghera, 9-2-2002; Pret. Pordenone, 1-10-1997; per quella contabile, ancora a titolo di esempio, C. Conti, Lombardia, 5-9-2007, n. 448; Id., Puglia, 12-6-2006, n. 615. [Iuris data]. In dottrina, v. ad. es., oltre le note trattazioni, A. Donato, Responsabilità del fondo patrimoniale per obbligazioni tributarie e d’impresa, Fam. pers. succ., 2010, 4, 271; M. Pasquini, Il fondo patrimoniale del ”fideiussore di conto corrente” e l’actio pauliana, Giur. it., 2010, fasc. 1; M. Marini, Più agevole l’azione revocatoria, ecc., in Nuova giur. civ. comm., 2009, fasc. 4; D’Auria, Azione revocatoria, solidarietà passiva e pregiudizio, Giur. it., 2008, 2; e la ricca nota redazionale della Giur. it., anno 2000, fasc. 3 (anche ovviamente su Pluris). V. pure Cass., sez. I civ., sentenza 11 aprile 2013, n. 8882, pres. Salmè, rel. De Chiara (fallimento del coniuge "disponente").
Nulla (al Fisco) interessa, in caso di reato.
Ciò che in tal caso conta è la "disponibilità dominicale" (se mi è concessa l'espressione, beninteso impropria, stipulativaeconomicamente) del bene: p. e. Cass. pen., III, 15 ott. 2012, pres. Saverio (F.), rel. Amoresano, n° 40364; Cass. pen. 7 genn. 2014, n° 129.
Per Sara MECCA, "è’ ormai pacifica in giurisprudenza la possibilità di sequestrare i beni del fondo patrimoniale qualora sia dimostrato che il fondo stesso sia stato costituito per eludere le garanzie del fisco. Tuttavia, non si comprendere come possa giungersi ad affermare tale possibilità quando il bene oggetto del sequestro, e confluito nel fondo medesimo, fosse in precedenza di esclusiva proprietà del coniuge non indagato".
Cfr. anche Cass. pen., III, sentenza 6 marzo – 3 maggio 2013, n. 19099, Presidente Teresi – Relatore Andreazza; Id., Sez. 3, n. 40364 del 19/09/2012, Chiodini, Rv. 253681; Sez.3, n. 6290 del 14/01/2010, Zurzetto, Rv. 246191; Sez. 2, n. 29940 del 27/06/2007, Rv. 238760. Da ultimo Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2022, n° 6765, pres. Liberati, rel. Di Stasi.
Ora.
Anzi, semmai, a fronte del "conferimento" in fondo patrimoniale, avrebbesi - coeteris paribus - potuto ipotizzare la commissione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (D. 74/2000): pioggia magari sul bagnato (…)
- Prima ed unica casa.
La si potesse anche scampare, a mente del nuovo/rinnovato T.U. riscossioni (art. 76). Inesorabile sarebbe comunque il sequestro e poi se del caso la confisca. Posto che: << la disposizione in questione non può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco (...) >>.
Torna a dirlo la Cassazione, giusto oggi.
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