Nota a commento Sentenza Corte d’Appello di Torino
Corte d'appello di Torino (pubblicata il 20.7.2023) che, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'operatività della polizza infortuni in caso di decesso da Covid 19.
il giudice torinese afferma che le infezioni virali, tra cui l’infezione da SARS-CoV-2 , non rientrano nella definizione di infortunio, in quanto non si configurano quali eventi cagionati da causa violenta, mancando la traumaticità esterna. Nè può applicarsi, analogicamente ed estensivamente al contratto di assicurazione infortuni tra privati, la disciplina giuslavoristica applicabile nel diverso ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Il principio Assicurativo
Qualsiasi Contratto di Polizza Infortuni si basa sui principi contrattuali condivisi tra Assicuratore e Contrente, integranti le Condizioni Generali di Polizza, nelle quali è indicato il “presupposto assicurativo “ che configura l’ “ infortunio indennizzabile “ e la “ indennizzabilita’ delle sue conseguenze
Il principio assicurato è rappresentato dal presupposto causale di lesione , il quale deve avere i caratteri della “fortuita’” ( cioè che si manifesti in maniera imprevedibile e indeterminabile ) della “esteriorita’” ( cioe’ che il fattore traumatico, qualunque sia il suo meccanismo lesivo, agisca dall’esterno della persona ) e della “ violenza” ( cioè che il fattore lesivo sia concentrato nel tempo e non “diluito” cronologicamente nel tempo )
In nessun contratto di Polizza sono previsti specifiche modalità e/o tempi di manifestazione clinica della lesione conseguente all’evento causale assicurato , proprio in relazione al fatto che lo stesso principio assicurativo non prevede quali debbano essere i meccanismi d’ azione lesiva , ove questa si manifesti per causa esterna, fortuita e violenta
In altri termini la copertura assicurativa non fa alcuna distinzione sui mezzi di produzione della lesione ( traumatica meccanica, fisica, tossica, infettiva ecc) purchè sia rispettato il principio assicurato individuato nelle Condizioni Generali del Contratto di Polizza e accettato tra le Parti
Le conseguenze indennizzabili dell’evento, realizzatosi a seguito di “ causa violenta esterna e fortuita” , devono poi trovare riscontro in “ lesioni corporali obiettivabili “ , che , come anticipato , possono anche non essere immediate ed avere ( in rapporto ai differenti meccanismi eziopatogentici ) differente manifestazione clinica : Un frattura di un arto determina l’immediato riscontro di una “ lesione corporale obiettivabile” , mentre l’ingestione accidentale di sostanze tossiche, un avvelenamento, una asfissia o infezione acuta , possono avere manifestazioni cliniche differenti ed ingravescenti , senza che ciò possa escludere l’indennizzabilita’ dell’infortunio e delle sue conseguenze di danno
Confondere concettualmente la “causa “ di lesione con le “ conseguenze della stessa” rappresenta purtroppo un frequente “ difetto interpretativo” , cui è incorre spesso il “ giurista”
Chiaro esempio di questi equivoci emerge dalla lettura della recente Sentenze in tema di esclusione dell’indennizzabilita delle infezioni acute virali ( quali il Covid) nelle quali il Giudice , disattendendo il “ principio contrattuale “ , ha confuso la “ causa lesiva “ con il suo “ effetto” , cioe’ la “ malattia” infettiva , che rappresenta solo una “ conseguenza “ e non la “ causa “, che costituisce il presupposto contrattuale
Disattenzione concettuale , foriera di inadeguata applicazione giuridica , che ignora che con il termine “ malattia” -secondo consolidata definizione (Treccani e principi dell’ OMS ) si intende solo una “…. generica condizione di “ stato di sofferenza di un organismo in toto o di sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia ed il complesso di fenomeni reattivi che ne derivano in contesto di transitorietà ed evoluzione verso un esito ( guarigione, morte o menomazione )
La “ malattia” rappresenta quindi solo l’”effetto “, cioè la “ conseguenza”, di una qualsiasi condizione lesiva e non può essere confusa concettualmente, sia sotto il profilo medico legale sia giuridico , col principio assicurativo fondante i presupposti contrattuali di infortunio , cioè la causa violenta, esterna e fortuita.
Peraltro sono proprio le stesse Condizioni Generali di Polizza che definiscono come “ malattia “ tutto cio’ che non deriva da causa violenta, fortuita ed esterna” , senza altra specificazione .