Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  23/05/2020

Perché non mi hanno permesso di diventare (forse) magistrato – perché ho le foto di Falcone, Borsellino, Livatino appese in studio - Angelo Marra

1 - 23 maggio 2020, e sono 28 anni. Con amarezza ricordo che sono passati 28 anni dall'assassinio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.  I morti meritano tutti di essere almeno chiamati per nome, senza distinzione di funzione e con identico rispetto e gratitudine. 

Uno di essi, però, era un Magistrato. E - come molti della mia generazione - avrei voluto diventare Magistrato, avendo come modelli proprio Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino. 

Avrei voluto, dicevo, ma non ho potuto. Quella che segue è una storia, una storia “brutta”, che mostra come il sistema di accesso alla magistratura sia respingente nei confronti delle persone con disabilità. Per lungo tempo non ho condiviso questa storia che per me è un “fallimento”.

Però, per onorare la memoria di persone perbene, servitori della giustizia, vale la pena foenire la mia testimonianza: 

2 Con opportuna domanda ho chiesto di partecipare al concorso per  Magistrato Ordinario  indetto quell’anno  e nella domanda il ricorrente ho esposto, tra l’altro, di essere persona con disabilità  e di avere necessità di utilizzare il PC  con software di dettatura ed assistivo. Ho inoltre domandato che fosse fornita  una stampante chiedendo espressamente di essere autorizzato ad utilizzare i codici e i testi legislativi  ammessi anche in formato digitale.

Infine ho chiesto di essere autorizzato  e  a consegnare la stampa degli elaborati.

2 Il  Consiglio Superiore della Magistratura, ha respinto la domanda diretta a conseguire l’autorizzazione a consegnare la stampa degli elaborati ed ha ritenuto di concedere un’ora aggiuntiva rispetto al tempo fissato per la consegna, un generico sostegno ed un amanuense.

3 L’imposizione  di un amanuense, il  divieto di consegnare lo stampato (e  la concessione di una sola ora di tempo aggiuntivo)  mettono il candidato disabile in una condizione di svantaggio rispetto agli altri determinando una discriminazione vietata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabillità, dal diritto nazionale e da quello Eurounitario. Ma non solo, infatti l’art. 16 comma 1 della legge 68/1999 dispone che “i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”. La legge 104/92 dispone poi che “La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari ”. Il legislatore impone dunque di consentire ai candidati disabili di sostenere le prove in condizioni di parità con gli altri candidati, sopperendo con ogni speciale modalità e con ogni ausilio necessario alle limitazioni del candidato dovute alla disabilità. 

4 Io   avevo necessita di questa configurazione:

- Il sistema operativo Windows  (che è il solo compatibile con il sistema di dettatura);

- il software di dettatura Dragon NaturallySpeaking versione 11 che ha comprato e “addestrato” alla propria voce;

- Text Aloud e Dspeech per il text-to-speech che gli consente di far rileggere gli elaborati alla voce sintetica senza essere penalizzato dal proprio handicap;

- Pdf reader, html browser Calibre per gli epub per tutti i testi legislativi ammessi nei vari formati dei codici eBook e raccolte legislative;

- Libre office per scrivere;

Avevo bisogno del computer (così predisposto) durante tutto lo svolgimento della prova, ma – soprattutto - nella delicata fase di consegna dell’elaborato alla commissione.

5 Arriviamo al punto che spiega perché – nei concorsi pubblici – le persone con disabilità non sono ( a causa dell’organizzazione che viene imposta dalla prassi attuale per “assisterle”) alla pari con gli altri:   La presenza di un amanuense non è uno strumento idoneo a garantire le condizioni di parità con gli altri candidati poiché, dopo la elaborazione e redazione del tema con l’ausilio del PC e quindi in completa autonomia da parte del candidato, il frutto del  lavoro di costui  è affidato alle mani di una altra persona.

 Si tratta di una persona che in un’ora  - se il candidato ne ha utilizzate solo 8 per completare l’elaborato - dovrebbe copiare su carta e che potrebbe non riuscire a copiare tutto quanto svolto dal candidato e commettere errori materiali per stanchezza o distrazione (tenuto conto che l’attività dell’amanuense dovrebbe essere compiuta dopo 8 ore dalla dettatura della traccia – che avviene molte ore dopo l’ingresso dei candidati nei padiglioni usati per il concorso –  e quindi, spesso, nel tardo pomeriggio).

6 In buona sostanza, quello che succede al candidato con disabilità (e che è successo anche a me in più di una occasione) è che , dopo aver lavorato per otto ore o più alla redazione di un elaborato, sarebbe costretto a controllare l’operato dell’amanuense, rileggendo ulteriormente il tema trascritto con una grafia sconosciuta, dovendo chiedere al trascrittore di correggere o rettificare gli eventuali errori. 

Tutto ciò dovrebbe essere fatto, nel migliore dei casi,  in un’ora di tempo, nel tardo pomeriggio di una impegnativa giornata concorsuale. 

Insomma, imponendo l’amanuense si rende il candidato dipendente anziché autonomo (in aperto contrasto con l’ art. 3 della  Convenzione Onu 2006)  dalle abilità dell'amanuense (grafia, resistenza alla fatica, capacità di concentrazione). Abilità su cui il candidato non ha – né può avere – controllo alcuno.

   

7 Affiancare al candidato un amanuense significa ‘legare a doppio filo’ due persone ai fini concorsuali per tutto l’iter delle prove scritte. Infatti, cosa succederebbe se, dopo il primo giorno di concorso, l’amanuense assegnato al candidato fosse impossibilitato a intervenire prestando la propria opera nei giorni successivi ( per incidente, grave impedimento o – Dio non voglia – morte)?

Se ne avrebbe che il candidato non potrebbe concludere l’ impegno concorsuale.

Infatti, l’amanuense non è sostituibile una volta che abbia iniziato a scrivere una prova in quanto, se venisse sostituito, si avrebbe un cambio di grafia negli elaborati che sarebbe qualificabile alla stregua di  un “segno di riconoscimento”.  

Questo avviene solo per il candidato disabile e non per gli altri. Si tratta di fattori su cui il candidato non ha nessun controllo che però incidono sulla sua prova. 

Dunque, che la presenza dell’amanuense non solo non costituisce un ausilio per il candidato, ma lo pone in gravi condizioni di disparità di trattamento rispetto agli altri candidati i quali hanno la possibilità di consegnare alla commissione un tema redatto in piena autonomia, mentre il disabile, dopo aver elaborato il tema, dovrebbe controllare l’operato di altra persona il cui apporto potrebbe determinare un pregiudizio irreparabile. ( situazione ancora peggiore per i candidati non vedenti, per inciso)

8 sottolineo come l’art. 20 della legge n. 104/1992, nel prevedere che il  candidato disabile (e non un altro soggetto)  indichi  l’ausilio necessario, in relazione alla propria limitazione, opportunamente non determina in maniera tipizzata quali debbano essere gli ausili, prevedendo solo in via eventuale la concessione di tempi aggiuntivi (per inciso, detti tempi aggiuntivi sono a beneficio del candidato, non di chi - eventualmente lo assista; non sono dati al trascrittore perché ricopi, ma al candidato in ragione della disabilità), mentre lascia indefinite le altre misure idonee a porre il candidato in condizioni di parità con gli altri, proprio perché le disabilità sono molteplici e individuare in maniera specifica una o più misure avrebbe determinato una limitazione contraria all’obbiettivo della norma: di consentire a tutti i soggetti disabili di affrontare le prove in applicazione del principio di parità di trattamento. 

Ne deriva che l’amministrazione è tenuta a garantire l’uso di ogni ausilio necessario al disabile per superare le proprie difficoltà. La possibilità di utilizzare il PC  corredato di software assistivi , di testi di legge privi di commenti e giurisprudenza  al fine di redigere un elaborato da affidare alle mani di un amanuense non costituisce sistema idoneo a garantire pari opportunità, nella parte in cui si obbliga il candidato a servirsi di un altro soggetto e a dipendere da questi.

9 Si ha, allora,   una lesione  del principio di non discriminazione. L’art. 2 della legge n. 67/2006 dispone “Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.

Siamo al cospetto di una discriminazione indiretta, in quanto l’imposizione dell'amanuense, se a prima vista può sembrare un ausilio, in effetti costituisce un pregiudizio che determina una discriminazione tra i candidati disabili e quelli che non lo sono. Infatti, mentre allo scadere del tempo previsto, tutti i candidati possono consegnare i risultati dello svolgimento del tema assegnato, il candidato disabile, in base a ciò che ha previsto il provvedimento di autorizzazione, dopo aver lavorato per molte ore, non dispone di un elaborato consegnabile, ma deve sperare che un’altra persona riesca a trascrivere in  - tempo utile - un testo, che può essere costituito da numerose pagine. 

Inoltre, al contrario degli altri candidati, la persona con disabilità   non può, in caso di necessità  e al fine di dimostrare comunque cosa ha elaborato, allegare le minute. Perché le stampato prodotto dal PC , secondo una prospettatone “perversa”, non dovrebbe quasi esistere.  Il che comporta in ogni caso una restrizione del tempo realmente a disposizione del candidato per l’elaborazione del tema (quindi, ulteriore discriminazione in danno del disabile).

10 A me, una volta, è successo anche che di peggio: l’amanuense a me  assegnato non solo non è riuscito a copiare integralmente l’elaborato, ma ha apposto sul foglio, per distrazione, scarabocchi e piccoli disegni. Pertanto, dopo 8 ore di lavoro,  sono stato costretto a non consegnare ciò che l’amanuense aveva scritto, poiché il cartaceo non rifletteva l’originale e recava segni impropri per cui la commissione si sarebbe con certezza pronunciata in senso negativo. 

11 Viene in rilievo anche  la Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità  ratificata con legge n. 18 del 2009,  che  definisce la discriminazione sulla base della disabilità come segue:

 “Qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;” (art. 2). Pertanto, la mancata predisposizione di un accomodamento ragionevole costituisce discriminazione. Non sfugge inoltre che, perché si integri la discriminazione, è sufficiente che vi sia un effetto pregiudizievole e non rilevo lo scopo  di discriminare.

Quindi, può essere rilevante uma restrizione di diritti fondamentali e la mancanza di un accomodamento ragionevole. E nella vicenda che sto raccontando, cosa abbiamo? In questa situazione entrano in gioco alcuni articoli specifici della Convenzione: mi riferisco agli artt. 5  (non discriminazione) e 27 (Lavoro ed occupazione) e  l’“accomodamento” potrebbe ben  consistere nel consentire al candidato di consegnare l’elaborato stampato.

12 La possibilità di consegna della stampa è ammissibile ed opportuna per diverse ragioni :

A)   Ciò non crea  pregiudizio concreto  nei confronti di alcuno né viola il principio dell’anonimato, in quanto tale principio deve essere contemperato con quello di non discriminazione (rectius di parità di trattamento per come definito dal co. 1 dell’art, 2 della legge 67/2006)  tenuto conto che entrambi, si fondano sull’art. 3 della Costituzione ma il principio di non discriminazione comporta la tutela concreta ed effettiva della specifica peculiarità naturale e fondamentale della Persona, pertanto prevale rispetto al principio dell’anonimato che è strumentale. Di conseguenza questo deve essere mantenuto con gli strumenti e le modalità che non ledano il principio di parità di trattamento. 

B)  Per non consentire la riconducibilità di un certo scritto ad un singolo candidato in ragione della stampa, basterebbe, comunque, autorizzare alla  consegna a stampa più candidati

C) L’utilizzo da parte di tutti i candidati di strumenti informatici non è estraneo alle procedure concorsuali più recenti essendo  peraltro possibile la installazione di identici ambienti operativi gratuiti – penso a GNU Linux -  su più macchine (persino su computer dei candidati), ben si potrebbero ottenere – con l’impiego di pochissime risorse – configurazioni idonee (ferma restando la possibilità di configurazioni particolari per i candidati disabili che ne abbiano necessità) all’espletamento delle prove (prive cioè di elementi non ammessi) che mettano tutti in condizioni di parità di partenza.

D) Inoltre, espletare le prove per il Concorso in Magistratura con il PC restituisce elaborati più comprensibili perché più leggibili e più facilmente valutabili anche dalla commissione.

E) Infine, se si confrontano due elaborati stampati dalla stessa stampante ( in thesi procurata dal ministero) e scritti con identico font ed uguale interlinea e giustificazione del testo, questi scritti sono realmente meno riconducibili ai rispettivi autori rispetto a due temi scritti a mano. Perciò, l’anonimato è più tutelato con consegna di stampati.

F) Tanta gente potrebbe partecipare con maggiore serenità ai concorsi senza doversi preoccupare di “imparare di nuovo” a scrivere a mano dopo anni di distanza dai temi scolastici.

13   Questo  è quello che è successo e che mi ha impedito di partecipare alla pari al Concorso per diventare Magistrato.  Vedo in quello che ho raccontato una iniquità ed una moltitudine di aspetti di organizzazione che penalizzano ingiustamente giovani appassionati al diritto e alla Giustizia.  

14  Lo Stato che respinge, discrimina, non valorizza è particolarmente odioso. Non nascondo che dopo aver lottato ho perso l’energia e non ho più partecipato a quel concorso per non dovermi trovare di nuovo “gestito” da quella stessa struttura che ho portato in tribunale (anche questo, insegna qualcosa… ed è triste che la Struttura fosse il mio Stato). Una perdita netta? Non saprò mai se  veramente fossi adatto ala magistratura, in ogni caso non ho smesso di servire la Giustizia e considerarmi servitore dello Stato.  

15 Oggi, da Avvocato, combatto la mafia in un altro modo: continuo a  lavorare per aprire spazi di libertà per i più fragili e per le persone perbene; ricordo  a me stesso che “Il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo”, e ho la foto di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone sulla parete del mio studio.   

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