-  Cariello Maria  -  05/09/2012

NULLITA 'CONTRATTUALE RILEVABILE D'UFFICIO - Cass. S.U.14828 2012 - Maria CARIELLO

Il giudice può rilevare d'ufficio qualsiasi forma di nullità del contratto, anche quando la causa è stata promossa per la risoluzione. Lo hanno deciso le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 14828 depositata ieri, così risolto il contrasto tra le sezioni della Corte.

Le Sezioni unite hanno sposato l'indirizzo di maggiore flessibilità, sulla scorta delle modifiche degli articoli 101 e 153 del Codice di procedura civile. Sin dalla versione originaria del Codice era previsto il dovere del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio, tra le quali la nullità del contratto. Successivamente, con la riforma del 1990, l'obbligo del giudice è collegato alla conoscenza dei fatti della causa da ricavare anche attraverso richiesta di chiarimenti in sede di libero interrogatorio.

Sicchè,  in seguito alla segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria le parti hanno la possibilità di formulare una domanda che ne sia conseguenza, potendo convertire o cumulare la domanda di risoluzione in l'azione di nullità.

La Cassazione in un precedente del 2005 (n. 21108), aveva precisato che il giudice che ritiene, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporgliela con l'obiettivo di provocare un contraddittorio sul punto e permettere di svolgere le relative difese. La omessa segnalazione rappresenta una violazione del dovere di collaborazione e determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

La Cassazione si sofferma anche sugli effetti del giudicato. «Qualora – osservano i giudici –, dopo il rilievo officioso sia stata formulata, tempestivamente o previa rimessione in termini, domanda volta all'accertamento della nullità e ad eventuali effetti restitutori, la statuizione sul punto, se non impugnata, avrà effetto di giudicato».

Quando la sottolineatura della nullità da parte del giudice non è stata effettuata e l'omissione viene fatta valere in sede di appello, il giudice di secondo grado dovrà rimettere in termini l'appellante. Inoltre, «il giudicato implicito sulla validità del contratto, secondo il paradigma in uso, potrà formarsi tutte le volte in cui la causa relativa alla risoluzione sia stata decisa nel merito con esclusione delle decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della validità del contratto».




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