Giustizia civile  -  Nicola Todeschini  -  01/05/2016

"Lecito diffamare nel processo ex art. 89 cpc" - App. Torino 9.7.2015, n. 1348

1. I fatti. - La vicenda (interamente documentale) decisa dal collegio piemontese (Pres. Riccomagno, cons. Della Fina, cons. Rel. SALVETTI) in sede di gravame è particolarmente importante poiché investe argomenti giuridici delicatissimi quali: a) l’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (dunque i confini di esso e di riflesso quando si realizzi l’abuso del processo); b) l’esercizio delle funzioni difensive degli avvocati (dunque i confini di liceità delle espressioni e delle tesi utilizzate); c) la liceità o meno della diffamazione nel processo (con gli scritti difensivi, oralmente in udienza e nel contenuto del verbale).

Il caso in esame vede contrapposti due avvocati, il primo dei quali (attore) agisce verso il secondo (convenuto) per fare accertare e condannare questi per la sua realizzazione di due illeciti (anche penali) di particolare gravità, consumati dal convenuto in occasione di un primo procedimento avviato dalla cliente assistita dal convenuto dinanzi al Tribunale dei Minori di Torino (per l’affidamento condiviso e il mantenimento del minore) e poi in un secondo procedimento dinanzi alla Corte d’Appello, sez. famiglia (per la mera riduzione del quantum del mantenimento). Illeciti gravi quali: (1) la diffamazione in atti giudiziari poiché il difensore convenuto avrebbe definito il primo (parte processuale) gratuitamente, falsamente, strumentalmente e avulsamente dall’oggetto e dalle domande dei giudizi, in tutti gli atti e procedimenti come autore di una persecuzione giudiziaria” e di una vera persecuzione giudiziaria in ambito civile” verso la sua cliente, a fronte di varie cause iniziate dallo stesso attore (ma tutte da quest’ultimo vinte); (2) lesione del diritto alla genitorialità per aver egli concorso negli illeciti e reati di sottrazione del minore e di inesecuzione dolosa del provvedimento dell’autorità giudiziaria, come documentato con atti a firma del difensore convenuto. 

L’attore ha chiesto, dapprima con un giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche nei confini dell’art. 89 c.p.c., lamentando che la gravissima accusa ascrittagli, dinanzi a decine di giudici, in modo strumentale e vittimizzante, di “persecuzione giudiziaria” (oramai pacificamente riconosciuta da anni come stalking giudiziario) fosse palesemente falsa (priva di veridicità), per nulla pertinente all’oggetto del giudizio (affidamento condiviso e non invece di separazione/divorzio o di responsabilità aquiliana), tale da travalicare ogni diritto di difesa, sfociando nella pura diffamazione. 

Il convenuto si è difeso in giudizio, quanto alla diffamazione, dapprima negando la sua responsabilità (addossandola alla cliente) e poi viepiù confermando la liceità della tesi della “persecuzione giudiziaria” allegando materiale cartaceo esclusivamente di origine e provenienza della sua cliente, mai accettato dall’attore, che a detta del convenuto avrebbe dimostrato il dichiarato intento dell’attore di agire verso la sua cliente con più cause. Cause però tutte vinte dall’attore, come documentato. E poi opponendo nella sua difesa il convenuto, in via riconvenzionale, la richiesta di risarcimento danni per essere stato diffamato in due esposti presentati dall’attore dinanzi all’Ordine degli avvocati, avendogli ascritto di avere tenuto un comportamento “di inaudita gravità, sleale, scorretto ma soprattutto menzognero e premeditato … idoneo ad integrare il reato di favoreggiamento della sottrazione del minore.” e di avere “mentito … realizzando ictu oculi il reato di favoreggiamento della sottrazione del minore.”. 

L’attore opponeva a sua volta una domanda contro-riconvenzionale chiedendo l’accertamento della lesione del diritto alla genitorialità, per aver il convenuto concorso negli illeciti/reati di sottrazione del minore e di inesecuzione dolosa del provvedimento dell’autorità giudiziaria, come documentato.

2. La decisione del giudice di prime cure. - Il Tribunale di Torino, G.U. Pochettino, statuiva correttamente e logicamente che quanto all’

espressione “persecuzione giudiziaria” usata dal difensore qui convenuto, si ritiene che neppure la complessità ed animosità desumibili dal (e connesse al) molteplice contenzioso intercorso tra le parti fossero tali da giustificare l’uso di siffatta locuzione, escluderne la portata lesiva dell’onere dell’attore e quindi l’illiceità.   

Il termine persecuzione, accostato al termine giudiziaria, evoca infatti e descrive non soltanto una successione più o meno ravvicinata di giudizi proposti nei confronti di un medesimo soggetto, ma anche e soprattutto una valutazione in termini di infondatezza o comunque pretestuosità del contenzioso tali da connotare il ricorso alla giustizia in termini (negativi) di abuso, nel senso di sviamento o almeno di eccesso rispetto allo scopo previsto di strumento di tutela di diritti proprio dell’azione giudiziale.

Mentre nella vicenda in esame, sebbene le numerose azioni giudiziali (…) siano (state) del tutto verosimilmente caratterizzate da notevole coinvolgimento emotivo, la documentazione relativa ai numerosi giudizi cui la frase è chiaramente riferita rivela che le domande e/o difese proposte dall’odierno attore si sono rivelate di per sé fondate, ed hanno trovato accoglimento. 

L’osservazione di cui sopra appare decisiva per escludere che il succedersi in pur ristretto arco temporale delle numerosi azioni intentate sia qualificabile come “persecutorio”, e per ritenere connotato da carattere di offensività la qualificazione in tali termini della condotta processuale tenuta dal convenuto.

Questo giudice non ignora che in una pronuncia di legittimità l’utilizzo della medesima definizione “persecuzione giudiziaria” qui oggetto di esame è stato ritenuto non offensivo (Cass. Sez. I n. 805 del 20.1.04); in fattispecie peraltro nella quale i Giudici della Suprema Corte – rilevando come tale frase aveva avuto la funzione di “dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni”, e ritenuto che avuto riguardo a quella vicenda le difese “non esulassero dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive” – sono pervenuti a decisione di rigetto, oltre che della istanza di cancellazione della predetta espressione contenuta nel controricorso, anche (e soprattutto) dei motivi esposti a fondamento del ricorso (…) 

L’esegesi della giurisprudenza di legittimità, e tra esse anche della pronuncia sopra richiamata, conduce invero a ritenere che elemento necessario e sufficiente per ritenere l’offensività di espressioni difensive sia anche per l’ipotesi prevista all’art. 89 c.p.c. – così come più in generale per condotte qualificabili come “diffamatorie” – la non rispondenza al vero e/o l’estraneità o eccessività delle stesse rispetto all’oggetto della causa; in quanto – come è stato evidenziato in pronuncia delle Sezioni Unite che ha contribuito a delineare i principi in materia – il dovere imposto al difensore è quello di “elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, di mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo” (così Sez. U. n. 520 del 19.1.91).” 

(Trib. To, GU Pochettino, ordinanza 28.2.14, pagg. 5/7).

 

Tuttavia il Giudice di prime cure, pure in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto resistente, riteneva offensive le locuzioni usate dall’attore ricorrente nei due esposti all’Ordine scrivendo che le domande avversarie sono fondate “[perché ciò] “travalica quei medesimi limiti di verità e continenza” [così da integrare] “illecita offesa” (ordinanza pagg. 8-9) [giungendo a condannare il ricorrente al] “danno in Euro 3.000,00 per ciascuno dei due esposti” (Trib. To, GU Pochettino, ordinanza 28.2.14, pag. 10). 

Infine il Giudice di prime cure dichiarava “inammissibile”  la domanda contro-riconvenzionale del primo (risarcimento del danno da lesione del diritto alla genitorialità) e ciò avveniva però in violazione dell’art. 104 c.p.c. o quantomeno era stridente con l’ammissione della domanda riconvenzionale del resistente (anch’essa spuria rispetto all’oggetto del giudizio).

3. La decisione del giudice del gravame. - Il ricorrente ha dunque proposto appello avverso l’ordinanza perché mentre egli veniva diffamato falsamente e gratuitamente in due procedimenti giurisdizionali (momenti solenni per decidere le sorti di diritti fondamentali, come nella specie dove si decideva del diritto alla bigenitorialità e del diritto alla genitorialità, ossia diritti di straordinaria valenza per l’esistenza delle persone), liquidandogli peraltro un importo assolutamente irrisorio (€ 3.000), senza nemmeno duplicarlo secondo lo stesso criterio che poi applica il Giudice nel risarcire il resistente (€ 6.000), accertava pure erroneamente come il resistente fosse stato diffamato, in due procedimenti amministrativi (quali quelli disciplinari) dinanzi a illeciti che erano invece palesemente documentati attraverso la lettura di atti a firma di questi. E comunque evidenziando, il ricorrente/appellante, come le locuzioni censurate col risarcimento in favore del resistente, fossero “aggettivi e sostantivi qualificanti le condotte tenute dall’avv. (…) (documentate, dunque vere, autentiche, incontrovertibili tant’è che lo stesso avv. (…) nelle sue memorie scritte depositate all’Ordine (…) non le smentisce ma le qualifica come concordate con la sua cliente!”. 

Se nonché il collegio in appello scrive invece con la sentenza 9.7.2015 n. 1348/15 che 

Fondato è, invece, il motivo di appello incidentale riguardante il contenuto delle presunte offese, per la cui valutazione questa Corte dissente dal giudizio espresso dall’ordinanza impugnata, ritenendo condivisibile l’opposto orientamento espresso dall’ordinanza impugnata [in nota Cfr. Cassazione Civile, Sez. I n. 807 del 20.01.2004], dalla quale il primo Giudice ha, pur con ampia motivazione, ritenuto, invece, di discostarsi.

Occorre infatti rammentare che la norma citata sanziona solamente le offese estranee all’oggetto del giudizio, ovvero quelle che non hanno attinenza con le esigenze difensive concrete, esulando così dallo “jus postulandi” e che esulano dai limiti della continenza espressiva [in nota Cassazione civile sez. III 06/12/2011 n. 26195, a proposito dell’uso dell’avverbio “subdolamente”], ovvero allorchè l’uso di espressioni connotate da tali caratteristiche risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo che riveli un intento offensivo verso la controparte ed ecceda le esigenze difensive [in nota Cfr. Cass. Civ. Sez. I 20.1.2004 n. 805, Sez. Lav. 22.2.2005 n. 3525;].

Nel caso in esame l’utilizzo della locuzione “persecuzione giudiziaria” nel ricorso (…) non esulava dall’oggetto del contendere o dalle esigenze difensive, anzi pare strettamente funzionale allo scopo di ottenere l’autorizzazione al trasferimento della residenza della madre con il minore in altra Regione richiesto anche sull’affermato presupposto, delle costante gravi pressioni esercitate (…) sulla ex convivente che (…) aveva intentato ben sette differenti azioni giudiziarie contro la (…). Nulla di inappropriato, esagerato o eccedente le esigenze difensive della cliente dell’Avv. (…) pertanto si registra nell’uso dell’espressione “persecuzione giudiziaria”, che, fra l’altro, non pare nemmeno poi fuori luogo, dal punto di vista della [cliente, n.d.a.] del suo legale, se si tiene conto delle numerose azioni giudiziarie effettivamente intentate

(sentenza App. Torino 9.7.15, n. 1348/15, pagg. 4/5).

Il collegio scrive poi con la sentenza 9.7.2015 n. 1348/15 che 

“Lo stesso vale per la reiterazione dell’espressione medesima nella memoria costitutiva (…) innanzi alla Corte di Appello di Torino, in sede di reclamo presentato dall’avv. (…) avverso il decreto (…) memoria in cui la parte reitera le proprie difese in punto disagio della signora (…)a fronte dei comportamenti del proprio ex convivente che indica come vessatori, fra cui (…) l’offensiva giudiziaria attuata contro la (…) che qualifica, nuovamente, come “persecuzione giudiziaria”, affatto arbitraria, dal suo punto di vista e secondo la tesi difensiva dell’atto stesso. 

In accoglimento dell’appello incidentale, si riforma pertanto l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità civile ex art. 89 c.p.c. dell’avv. (…) per l’utilizzo della menzionata espressione difensiva nei due atti citati, revocando la conseguente condanna.”

(sentenza App. Torino 9.7.15, n. 1348/15, pagg. 5).

Il collegio scrive infine con la sentenza 9.7.2015 n. 1348/15,  che

“L’appello risulta, da ultimo infondato, ove sostiene la mancanza di offensività delle espressioni utilizzate nei propri esposti di nuovo sulla scorta della propria, già qui confutata tesi, secondo cui effettivamente l’avv. (…) avrebbe mentito all’avversario, nell’intento di agevolare la sottrazione del minore e la violazione di un provvedimento giudiziale. Trattasi di deduzione tutte smentite clamorosamente dai più volte menzionati provvedimenti del TM e della Corte che hanno regolamentato affidamento, permanenza abitativa, visite e contributo patrimoniale a favore del minore (…) del quale certo non può dirsi che sia stato oggetto di sequestro, senza riscontrare alcun illecito da parte della (…).”   

(sentenza App. Torino 9.7.15, n. 1348/15, pagg. 6/7).

Se nonché il collegio incorre nell'evidente errore di ritenere che il Tribunale dei Minori e la Corte d’Appello, sez. famiglia, si fossero pronunciati negativamente sugli illeciti ascritti al resistente-appellato (“tutte smentite clamorosamente dai più volte menzionati provvedimenti del TM e della Corte”), quali la lesione del diritto alla genitorialità come conseguenza degli illeciti/reati di sottrazione del minore e l’inesecuzione dolosa del provvedimento dell’autorità giudiziaria, quando invece ciò non è proprio mai accaduto (come appunto documentato) per tre semplici motivi: a) gli illeciti non sono mai stati oggetto di giudizio (vertendo sul mero affidamento condiviso e sul quantum); b) è documentato proprio dai provvedimenti come la cliente del legale difensore resistente-appellato si sia trasferita unilateralmente a distanza di circa 1.000 km dal luogo di residenza sul quale era fondato l’affidamento condiviso autentico al 50% in spregio agli stessi provvedimenti giurisdizionali e in difetto assoluto di consenso del padre del minore e appunto del provvedimento del tribunale, con la menzogna scritta e la condotta con atti processuali del suo difensore.

4. I confini dell’art. 89 c.p.c. e la licenza di offendere. – La sentenza è importante e delicata, travalicando ben oltre la fattispecie, perché il collegio, quanto alla valutazione ed applicazione dell’art. 89 c.p.c., giunge a conclusioni diametralmente opposte rispetto al giudice di prime cure, sino a spingersi in generale ad affermare un principio giuridicamente ardimentoso: ossia che (richiamando di fatto il contenuto dell’art. 89 c.p.c.) “Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori” pur scrivendosi accuse false e gravi (quali nella specie la “persecuzione giudiziaria” ergo lo stalking giudiziario, ossia l’accusa di un reato avvertito come particolarmente grave) esse non appaiano invero come “espressioni sconvenienti od offensive” così negando di “assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa [2059 c.c.]”, il cui oggetto della causa non è cristallizzato da petitum e causa petendi ma dal solo contenuto (che dunque può estendersi ad libitum ben oltre l’oggetto della causa) delle memorie difensive (anzi offensive) e dalla stessa percezione della veridicità della parte processuale o del difensore che le pronunciano. 

Infatti mentre il giudice di prime cure scrive correttamente che “Il termine persecuzione, accostato al termine giudiziaria, evoca (…) anche e soprattutto una valutazione in termini di infondatezza o comunque pretestuosità del contenzioso tali da connotare il ricorso alla giustizia in termini (negativi) di abuso, nel senso di sviamento o almeno di eccesso rispetto allo scopo previsto di strumento di tutela di diritti proprio dell’azione giudiziale. Mentre nella vicenda in esame (…)  rivela che le domande e/o difese proposte dall’odierno attore si sono rivelate di per sé fondate, ed hanno trovato accoglimento.” e che pertanto “L’osservazione di cui sopra appare decisiva per escludere che il succedersi in pur ristretto arco temporale delle numerosi azioni intentate sia qualificabile come “persecutorio”, e per ritenere connotato da carattere di offensività la qualificazione in tali termini della condotta processuale tenuta dal convenuto.”. 

L’assunto è pacifico, ragionevole, logico, giuridicamente conforme alla piena osservanza dello stesso art. 24 Cost. e dunque della sua cornice, valicata la quale si sconfina nell’abuso del diritto (del processo). L’art. 89 c.p.c. contiene in sé in nuce un elemento fondamentale, ancorchè non esplicitato dal legislatore codicisitico: la veridicità. 

Le espressioni adoperate negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori, possono divenire certamente ictu oculi sconvenienti ed offensive se non sono vere. Soprattutto se sono già di per sé sconvenienti ed offensive come nella fattispecie ove esse siano costituite dall’accusa grave e infamante di “persecuzione giudiziaria”, ossia inequivocabilmente di atti persecutori compiuti attraverso più atti giudiziari e cause che pretendono ovviamente una condizione fondamentale quale l’abuso del processo.

Diversamente, secondo il teorema del collegio del gravame, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori, si potrebbe lecitamente giungere a sostenere qualsivoglia tesi palesemente falsa come “sei uno stupratore”, “un soggetto avvezzo al furto”, “alla pedofilia”, purchè (e questa è la seconda tesi imbarazzante espressa dal collegio) percepita come attendibile da parte di chi la esprime (“dal punto di vista della [cliente, n.d.a.] del suo legale, se si tiene conto delle numerose azioni giudiziarie effettivamente intentate”, sentenza App. Torino 9.7.15, n. 1348/15, pagg. 4/5).

Al collegio del gravame non interessa dunque se le “espressioni sconvenienti od offensive” siano oggettivamente tali perché corrispondenti all’accusa falsa di un reato, poiché per il collegio torinese determinanti divengono due soli aspetti: a) che tali espressioni siano fondate secondo la prospettiva di chi le esprime ed anzi il fatto che siano infondate, proprio perché accertato da numerosi provvedimenti giurisdizionali, come nella specie, diviene paradossalmente penalizzante; b) che riguardino presuntivamente l’oggetto della causa, e non verificando in concreto il petitum e la causa petendi (come rispecchiato nei provvedimenti giurisdizionali poi assunti nei procedimenti) ma dal contenuto ad libitum delle memorie difensive (anzi offensive) in cui si può andare (secondo il collegio) ben oltre e discutere di tutt’altro che nulla attenga alla causa.

Ci si domanda infatti come si possa discutere di “persecuzione giudiziaria” (oggettivamente falsa e smentita da tutte le condanne della autodichiaratasi vittima e suggellata così dal suo difensore) in giudizi in cui si discuta esclusivamente di “affidamento condiviso del minore” e del quantum del mantenimento. Giudizi nei quali mai è stata introdotta (neppure con ricorso ex art. 709 ter c.p.c.) una discussione su comportamenti illeciti delle parti.

Così il collegio piemontese del gravame arriva a sostenere che si possa liberamente diffamare una parte del processo anche con tesi/espressioni false e che non riguardino realmente il giudizio (che non era né una separazione, né un divorzio, né un ricorso ex art. 709 ter c.p.c., né un’azione aquiliana) e che non era oggetto di domande delle parti.

Tale tesi non solo non ci convince ma riteniamo che possa costituire un discutibile ed insidioso precedente tale da legittimare le parti a violare i confini dell’esercizio dell’art. 24 Cost., proprio sino all’abuso del diritto della difesa (e del processo), che proprio la giurisprudenza più recente richiama per giustificare la (legittima) applicazione dell’art. 96 c.p.c. sino alla configurazione del danno punitivo (cfr. in tal senso Mazzola M.A., Responsabilità processuale¸ 2013, Utet). 

La sentenza pone uno scenario che non ci piace affatto, quale quello di incentivare lo scontro nel processo (soprattutto nel diritto minorile) adoperando qualsiasi strumento improprio, contando sulla non punibilità di quanto asserito. Esattamente l’opposto di ciò che dovrebbe avvenire nel diritto minorile, nel rispetto dei sacri e fondamentali diritti delle parti. E non ultimo della cornice di uno dei diritti sacri così disegnato dai nostri padri costituenti: il diritto di difesa.  




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