-  Santuari Alceste  -  22/03/2015

LE IMPRESE SOCIALI E I BENEFICI SULLA COMUNITA – Alceste SANTUARI

Deboli svantaggiati – Servizi sociosanitari

Le imprese sociali costituiscono un efficace strumento di coesione sociale e di sviluppo locale

Dalla riforma del Terzo settore ci si attende una ulteriore spinta nella direzione del loro sviluppo

 

In questi ultimi mesi, soprattutto in ragione dei provvedimenti governativi che incidono sulle banche popolari e a seguito dello scandalo di Mafia Capitale che ha coinvolto una cooperativa sociale di inserimento lavorativo, ci si interroga sul mondo della cooperazione e dell"impresa sociale e le prospettive future.

Dobbiamo renderci conto che è in atto un"evoluzione in cui la novità è l"introduzione della componente partecipata e circolare. In quest"ottica, Stato/mercato/Terzo Settore partecipano alla produzione di valore, che non è solo economico e di profitto, ma sociale. Non esiste più la dicotomia fra lo Stato committente che incarica il Terzo Settore nell"erogazione esternalizzata di beni e servizi di utilità sociale, contro il mercato e le imprese di profitto. Oggi sono tutti chiamati a produrre valore.

Si potrebbe ritenere che tale evoluzione metta in discussione l"aspetto identitario del mondo cooperativo. Il mondo della cooperazione richiede una "grande opera di aggiornamento": valori e principi fondanti non sono in discussione. Si tratta invece di ammodernare le modalità con cui quei valori e principi si applicano.

La l. n. 381/1991 prevede in capo alle cooperative sociali di perseguire una finalità sociale nell"azione svolta, di servire determinate categorie di soggetti, nonché una compagine sociale ampia. Questo assetto, complesso e difficile da gestire, può costituire un vantaggio competitivo per le cooperative sociali, in quanto permette loro di essere maggiormente presenti nel territorio e legittimate, e quindi produrre servizi che rispondono con più efficacia e tempestività ai bisogni.

Riconosciuto il ruolo di innovazione sociale e di sperimentazione organizzativa delle imprese sociali occorre dunque superare i paradigmi anche di natura giuridico-amministrativa che hanno fino ad oggi caratterizzato il rapporto tra P.A. ed enti erogatori. Poiché la finalità degli affidamenti alle cooperative sociali e imprese sociali rientra in quelle di interesse generale, così come riconosciute anche a livello europeo, dovrà essere cura della P.A. affidante verificare che le procedure di selezione siano idonee non soltanto ad assicurare il rispetto dei principio di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, ma soprattutto ad assicurare il pieno rispetto e valorizzazione, ai sensi dell"art. 118, u.c. Cost., della capacità progettuale e del processo di produzione del servizio oggetto dell"affidamento che le cooperative sociali sono in grado di garantire. In questo modo, si potranno superare i compartimenti stagni e si potrà realizzare una efficace misurazione dell"impatto sociale delle attività e degli interventi realizzati dai soggetti non profit e cooperativi. Con benefici diretti per le comunità servite.

In questi giorni, la Commissione XII Affari Sociali della Camera dei Deputati ha licenziato il testo coordinato adottato come testo risultante dagli emendamenti approvati in Commissione del disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore e del servizio civile universale. L"art. 4 del disegno di legge in parola è dedicato all"impresa sociale: essa sembra uscirne maggiormente rafforzata non soltanto nella sua configurazione giuridico-organizzativa, ma anche e soprattutto forse nella sua dimensione di realtà imprenditoriale a vocazione sociale e comunitaria, capace di attivare e svolgere attività, servizi e interventi a favore della crescita sociale.




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