-  Santuari Alceste  -  10/08/2012

LE FARMACIE NON SONO OBBLIGATE A RISPETTARE I TURNI DI FERIE – Cons. St. n. 3210/12 - Alceste SANTUARI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è pronunciato, con il decreto 2 agosto 2012, n. 3210, valido fino al 31 agosto, sul ricorso proposto da alcuni farmacisti napoletani contro l"Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, l"ASL NA-1, la Regione Campania, nonché il Comune di Napoli per la riforma cautelare del TAR Campania – Napoli, sez. V, n. 1099/2012, concernente precisazioni sugli orari di turni e ferie delle Farmacie, accogliendo l"istanza di misure cautelari urgenti, sospendendo, di conseguenza, gli effetti degli atti impugnati in primo grado. Il Consiglio di Stato ha fissato la discussione della causa in camera di consiglio in data 31 Agosto 2012.

 

E" opportuno analizzare il decreto del Consiglio di Stato, atteso che ancora una volta come già si è avuto modo di evidenziare su questo sito (cfr. http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28427&catid=97&Itemid=344&mese=12&anno=2008), si colloca nella "terra di mezzo" tra libertà imprenditoriale dei farmacisti, intesi come professionisti e la tutela della salute, quale diritto garantito dalla Costituzione e "componente" fondamentale dell"esercizio farmaceutico.

 

I giudici di Palazzo Spada, in linea di continuità, per certi versi, con altre recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa regionale (al riguardo, si veda http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=39147&catid=133&Itemid=380&mese=06&anno=2012) hanno sostenuto che in capo ai farmacisti non scatta nessun obbligo di rispettare un periodo di chiusura estivo di 15 giorni, così come stabilito dalle autorità preposte. Anzi, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto di rimanere aperti durante il periodo agostano. E perché? Perché il Consiglio di Stato svolge questa linea di ragionamento:

 

1. l"art. 11, comma 8, primo periodo, d.l. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 stabilisce che i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori;

2. la norma citata si inserisce nella progressiva liberalizzazione del mercato distributivo dei farmaci, che sottende la libertà degli operatori di autoregolamentare l"apertura delle loro farmacie rispetto ad una eventuale più stringente e dirigistica definizione pubblica dell"equilibrio del mercato stesso;

3. tale facoltà/libertà non esclude in toto ogni potestà dell"Autorità sanitaria a vincolare i farmacisti, per evidenti ragioni di garanzia di efficiente continuità del relativo servizio in qualunque giorno dell"anno, al rispetto di orari e di turni di apertura degli esercizi, ma la norma non le consente più di imporre turni predefiniti di chiusura contro la volontà degli operatori;

 

4.la decisione dei farmacisti di restare aperti non può essere considerata in contrasto con il diritto alla salute, perché, anzi, tal obiettivo non è di per sé incompatibile con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci e, certamente, non con un più lungo periodo di apertura delle farmacie;

5. il diritto dei farmacisti di tenere aperti non deve comunque compromettere i diritti alle ferie dei lavoratori addetti alle loro farmacie;

sussiste il danno di contrazione degli utili delle farmacie degli appellanti, cui è ragionevolmente possibile ovviare tenendo appunto aperti i loro esercizi durante il mese di agosto, almeno fino all"udienza camerale di trattazione dell"appello.

 

La posizione espressa dal Consiglio di Stato merita di essere approfondita, soprattutto nel senso di tentare di comprenderne i risvolti di collegamento con l"impianto normativo più generale riguardante la liberalizzazione nel comparto farmaceutico e le implicazioni relative al confronto con gli altri esercizi di distribuzione del farmaco.

 

In primis, preme evidenziare che i giudici amministrativi considerano legittima la decisione dei farmacisti di tenere aperto nel mese in cui altrimenti, secondo l"autorità sanitaria, gli stessi avrebbero dovuto osservare il turno di ferie. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un ulteriore affievolimento del potere programmatorio delle autorità competenti in materia di vigilanza e di controllo sulle sedi farmaceutiche. Nel caso di specie, il diritto dei singoli farmacisti di decidere gli orari e i turni di apertura – diritto riconosciuto dall"art. 11, l. n. 27/2012 – sembra prevalere sul potere decisorio delle autorità sanitarie. In altri termini, si potrebbe affermare che la norma e, quindi, l"ASL definiscono un calendario di "aperture" minime, che può essere modificato ed integrato dai singoli farmacisti.

In secondo luogo, il reasoning dei giudici del Consiglio di Stato sembra riconoscere ai farmacisti, al pari delle c.d. parafarmacie e dei punti di vendita collocati nella grande distribuzione, una libertà / flessibilità gestionali che rendono i primi maggiormente "competitivi" con i secondi.

 

In termini generali, conseguentemente, il decreto del Consiglio di Stato in argomento sembra rappresentare un importante passo in avanti – almeno per quanto riguarda questo aspetto – nella direzione di "uniformare" la filiera del servizio farmaceutico, riconoscendo ai farmacisti, muovendo dalla componente "imprenditoriale" sottesa alla loro professione a tutela della salute dei cittadini, una leva significativa per rafforzare il servizio sul territorio.




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