La Corte di Cassazione Sez. I, con Ordinanza, 04/11/2022, n. 32542, ha ribadito il principio secondo il quale la nomina di un amministratore di sostegno, anche se non esige che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, implica, comunque, una condizione attuale di limitata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso all'istituto è, invece, escluso nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, anche se affetto da patologie di natura fisica, solo in funzione di esigenze di gestione patrimoniale, in quanto ciò implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona soprattutto quando quest'ultima manifesti lucidamente una volontà contraria all'attivazione dell'istituto.
Tale volontà, se proviene da soggetto lucido e consapevole, deve essere tenuta in considerazione in quanto è evidente che una condizione di ridotta autonomia, che si colleghi a menomazioni soltanto fisiche, è assolutamente compatibile con l'esplicazione di una volontà libera, consapevole e dunque non coercibile.
L’amministrazione di sostegno persegue la finalità di offrire a chi si trovi - all'attualità - nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica" non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la "capacità di agire" e che - a differenze dell'interdizione e dell'inabilitazione - sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Il supporto offerto dall’amministratore di sostegno deve essere proporzionato a tutte le peculiarità della fattispecie per consentire che lo stesso sia adeguato alle esigenze del beneficiario, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire.
Inoltre tutti i decreti del Giudice tutelare, quale che sia il loro contenuto gestorio o decisorio, sono ricorribili in Corte di Appello (Cass. Sez. U. n. 21985/2021).
La Corte rileva, altresì, che l’art. 408 cc che consente al soggetto di designare il proprio amministratore di sostegno, in previsione di una sua futura incapacità, è sinonimo del principio di autodeterminazione in cui si realizza uno dei valori fondamentali della dignità umana.