Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  17/11/2022

L'amministratore di sostegno: considerazioni ragionate su una figura, nella prassi quotidiana, spesso non adeguatamente compresa e breve vademecum semplificato - Carmela Bruniani

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L’amministratore di sostegno è un soggetto che cammina accanto alla persona debole dandogli il braccio.

La definizione che meglio interpreta l’elaborazione di questa figura, dal mio punto di vista, è “qualcuno che accompagna”.

Quindi una persona che sta accanto e aiuta il suo assistito che non è in grado di adempiere ai piccoli o grandi problemi che la vita quotidiana gli pone.

Questo qualcuno non è logicamente un badante ma è chi, per semplificare, nel caso serva, si adopera per trovare un badante.

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L’amministratore compie per l’amministrato tutte le incombenze quotidiane che non è più in grado di sostenere, pagare fatture, provvedere a riparare lavandini che gocciolano, persiane rotte e pavimenti che saltano ma aiuta il suo assistito anche a capire e risolvere problemi burocratici più complessi.

Si fa interprete delle sue scelte di vita con riferimento anche a compravendite, donazioni, investimenti, che dipenderanno esclusivamente dalle scelte e dalla volontà del beneficiario.

L’amministratore di sostegno non è solo ma si avvale di un referente tecnico che è il Giudice Tutelare.

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Nella struttura della legge l’assistito, collocato al centro di questa triade, viene inteso come persona, nella sua accezione anche giuridica, cioè titolare di diritti e di obblighi che conserva ancora, in base alla gravità delle condizioni, la sua capacità di agire.

Il referente unico dell’amministratore di sostegno e del Giudice Tutelare è il soggetto che ha bisogno di aiuto.

La persona, quindi, al centro e al di sopra di qualunque struttura o sovrastruttura giuridica.

Il ricorso per la nomina può essere presentato dallo stesso beneficiario, dai parenti e nei casi più delicati dai Servizi Sociali e dal Pubblico Ministero

Va ribadito, comunque, che l’amministratore di sostegno può sempre essere revocato.

L’amministratore di sostegno è naturalmente sempre un uomo con le sue debolezze o le sue grandiosità.

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Ci sono amministratori molto bravi, consapevoli del delicato compito che gli è stato attribuito e amministratori, incapaci, sciatti e superficiali.

Ci sono Giudici Tutelari, capaci, preparati, empatici e Giudici incapaci e non in grado di connettersi con l’amministrato.

Quindi, come spesso accade, ci sono amministrazioni virtuose, nelle quali i tre protagonisti si relazionano perfettamente, si comprendono e svolgono il loro compito con enorme vantaggio per il soggetto debole della triade.

Naturalmente ci sono anche situazioni in cui non vi è sintonia tra le parti, in cui i ruoli non vengono rispettati in cui si fa il proprio lavoro con sufficienza e senza metterci né il cuore né il cervello.

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L’elemento fondamentale che però, dal mio punto di vista, va ribadito perché spesso non sufficientemente compreso è che, l’amministratore di sostegno può essere sempre revocato e che i familiari, realmente interessati alle sorti del soggetto debole, possono intervenire nella procedura rilevando contrasti, omissioni o atti dannosi per l’amministrato.

Allo stesso tempo il soggetto debole non viene mai sottratto alle cure e attenzioni dei suoi cari che, anzi, possono seguirlo senza ricorrere alla nomina di amministratori esterni ma facendosi anche investire direttamente dalla qualifica, con l’assunzione diretta di poteri e responsabilità.

Evidentemente i casi più delicati, riferibili a soggetti che non conservano capacità cognitive o che, per problemi legati a particolari patologie, non sono in grado di determinarsi consapevolmente, comportano soluzioni più complesse e laboriose.

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Non vi è, però, nelle scelte di tutti i protagonisti alcuna possibilità di determinarsi autonomamente senza il rispetto delle prescrizioni di legge e senza il rispetto della dignità dell’amministrato.

Tutti i provvedimenti emessi in violazione della legge sono annullabili.

L’amministrazione di sostegno può anche essere temporanea.

Non vi sono ragioni serie per contestare nella sua accezione originaria un istituto giuridico che ha ridato dignità alla persona ponendola al centro delle scelte piccole o grandi della sua esistenza.

Spesso sfugge alle nostre menti distratte la circostanza essenziale che per capire e per scegliere consapevolmente bisogna prima conoscere.

Carmela BRUNIANI - Coordinatrice ‘’Diritti in Movimento’’ per la Calabria




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