In allegato la recente pronuncia della Corte di Cassazione nella quale si è ribadito, fra l'altro, che, l'amministrazione di sostegno, pur non esigendo che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità d'intendere o di volere, presuppone "il riscontro di una condizione attuale di menomata capacità che non consenta alla persona di provvedere ai propri interessi, per cui non può essere disposto nei confronti di chi si trova, invece, nella piena capacità di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica".
Vi è inoltre la necessità che l'eventuale "tutela del beneficiario, avvenga in modo tale da non intaccare la sua dignità personale, conservandogli il più possibile la capacità d'agire, di cui è espressione l'art. 408 cod. civ. che ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno, e tenendo conto della volontà contraria all'attivazione della misura che provenga da una persona pienamente lucida".
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