Corte Suprema di Cassazione, Penale, Sent. Sez. 1, Num. 37385, Anno 2024, Presidente Vincenzo Siani, Relatore Raffaello Magi, udienza del 21/06/2024.
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In tema di riconoscimento della continuazione, il Giudice di merito deve apprezzare, attraverso un esame concreto dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse dall’autore del reato, l'esistenza, o meno, degli indici rivelatori, tali da consentire, ove fossero rinvenuti, la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale la Cassazione ha ritenuto che debba essere intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici, nelle loro linee essenziali, attuate da parte del soggetto agente. Così da potersi escludere una successione delle risoluzioni criminose autonome.
In tal modo ha ritenuto giustificata la valutazione espressa circa la pericolosità sociale “ridotta”, che giustifica unicamente il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale. Poiché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo dell’unità della ideazione, che abbraccia i diversi reati commessi e che caratterizza il reato continuato (Cass. Sez. I, n. 40123, del 22.10.2010, rv 248862).
Ad avviso dei Giudici Supremi la ricostruzione del processo ideativo, fondato sull’accertamento dell’atteggiamento psicologico può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori indiziari tra le diverse condotte attuate. Le quali non esprimo in modo assoluto ed incontrovertibile una indefinita adesione ad un sistema di vita. Pertanto, l’unicità del disegno criminoso (art. 81 c.p., comma 2°) non può identificarsi con una scelta di vita che implichi la reiterazione di determinate condotte criminose. E neppure con una generale tendenza a attuare determinati reati.
Al contempo la nozione giuridica di continuazione non può parimenti ridursi all'ipotesi che i singoli reati siano stati progettati e previsti dettagliatamente, in relazione al loro graduale (ma non progressivo) svolgimento. Secondo i tempi, nelle occasioni e nelle modalità delle condotte poste in essere. Poiché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme alla norma descrittiva del "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta. Data la variabilità delle situazioni di fatto e le loro prevedibilità in via approssimativa.
Dunque, è indispensabile, a scrutinio dei Giudici, che si abbia una programmazione visibile ed una deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. E che perciò la programmazione possa essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo od intento, prefissato e sufficientemente specifico, (Cass., Sez. I, n. 12905, del 17.3.2010).