-  Redazione P&D  -  30/04/2012

LA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE DI PRODOTTI PERICOLOSI (AL CONSUMATORE) - Carlo BIASIOR

Con l'articolo che qui pubblichiamo, inizia la sua collaborazione con PersonaeDanno, Carlo Biasior, Dottore di ricerca in Comparazione giuridica e storico-giuridica - Università di Ferrara
Direttore Centro di Ricerca e Tutela Consumatori e Utenti - Trento.


 La disciplina generale comunitaria sulla sicurezza dei prodotti nel Codice del consumo

Il legislatore comunitario al fine di assicurare la tutela della salute dei consumatori europei attraverso l'immissione nel mercato di prodotti sicuri, affida ad uno strumento di normazione orizzontale la disciplina generale della sicurezza dei prodotti (Dir. 2001/95/CE), a normative verticali la disciplina armonizzata per le singole categorie di prodotto (direttive o regolamenti che prevedono la marcatura CE), demandando a norme tecniche la definizione dei requisiti di sicurezza (CEN, CENELEC). In Italia la disciplina della Dir. 2001/95/CE è confluita negli articoli da 102 a 112 del cod. cons..

Il momento dell"immissione sul mercato

L"art. 102 del codice del consumo, nel definire l"ambito di applicazione del Titolo I, Sicurezza dei prodotti, intende garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. "Un prodotto può considerarsi immesso sul mercato (ex art. 2, n. 2, del Reg. CE 765/2008 del 9.7.2008 recante "norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti") quando ne sia avvenuta la prima "messa a disposizione" sul mercato comunitario (per "messa a disposizione" dovendo intendersi la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l"uso sul mercato comunitario nel corso di una attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito: cfr. art. 2, n. 1, del citato Reg. 765/2008", U. Carnevali, in Commentario breve al diritto dei consumatori, G. De Cristofaro, A. Zaccaria, Cedam, 2010, p.720). L"articolo 119 cod. cons. specifica che la Messa in circolazione del prodotto si ha quando viene consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova, al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata (...)".

Gli obblighi del produttore e del distributore (venditore)

Un prodotto può risultare pericoloso non solo nel caso in cui sia stato mal progettato o costruito, ma anche se messo in condizioni di nuocere qualora il consumatore non ne conosca il corretto funzionamento. Pertanto, gli obblighi che gravano sul produttore sono di immettere nel mercato prodotti sicuri e fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi (art. 104 cod. cons, co. 1 e 2).

Il distributore (venditore) (definito dal co. 1, lett. e), art. 103 cod. cons., come qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti), deve, invece, agire con diligenza nell"esercizio della sua attività per contribuire a garantire l"immissione sul mercato di prodotti sicuri, al punto di "non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale" (art. 104, co. 6, lett. a) cod. cons.), ad esempio, appunto, rifiutandosi di venderlo (Cass. Pen. Sez. III, n. 2205 del 04.10.2005).

Se il venditore è il primo importatore del prodotto nel mercato comunitario è equiparato al produttore extra UE (Cass. Pen. Sez. I, n. 1430 del 20.1.1997).

Deve qualificarsi come "produttore" il commerciante, anche al minuto, di prodotti pericolosi quando la sua attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (Cass. Pen. Sez. III, n. 6787 del 4.12.2007).

La "diligenza professionale" è secondo l"art. 18 co. 1 lett. h) cod. cons. (Titolo III, Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali) il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.

L"art. 39 cod. cons. (Regole nelle attività commerciali) pretende, inoltre, che le attività commerciali siano improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Il legislatore, in sostanza, si attende dai venditori la conoscenza o la conoscibilità delle normative sulla sicurezza dei prodotti e sulle informazioni al consumatore, condizione necessaria e sufficiente per garantire l"immissione in commercio di prodotti sicuri.

La presunzione di sicurezza

Secondo l"art. 105, cod. cons., un prodotto si presume sicuro se conforme alle disposizioni di carattere legislativo (europee e, ove mancanti, della nazione in cui il prodotto viene commercializzato) e alle c.d. norme tecniche europee (atti di normalizzazione la cui osservanza non è obbligatoria, art. 1, lett. b), della l. 21.6.1986, n. 317). Importanti criteri da seguire per valutare la sicurezza di un prodotto, in mancanza di entrambe le norme giuridiche e/o tecniche, sono gli "ultimi ritrovati della tecnica" e "il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi" (art. 105, co. 3, cod. cons.).

Sanzioni

L"art. 112 cod. cons. prevede sanzioni penali (contravvenzioni) e amministrative.

Rimedi per il consumatore a garanzia della conformità dei prodotti al contratto

Il prodotto pericoloso acquistato dal consumatore è un prodotto difforme al contratto e, pertanto, trova applicazione la disciplina del Titolo III del codice del consumo relativa alla Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, che prevede, tra gli altri rimedi a disposizione del consumatore, la richiesta al venditore di ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione del prodotto.

La vendita di un prodotto pericoloso si ritiene possa anche configurare una vendita aliud pro alio.

… e per il risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno è disciplinato dagli artt. 1218 e 1494 cod. civ. (la dottrina è divisa sulla disciplina da applicare, per approfondimenti si veda il commento all"art. 135 cod. cons. in Commentario breve al diritto dei consumatori, G. De Cristofaro, A. Zaccaria, Cedam, 2010, p. 902), per il rimando fatto dall"art. 135 cod. cons., alle disposizioni del codice civile, in tema di contratto di vendita, per quanto non previsto dal Titolo III del Codice del consumo.

L"art. 114 cod. cons. prevede l"azione diretta del consumatore nei confronti del produttore per il risarcimento del danno causato da difetti del suo prodotto.

 

 

 

 




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