La mediazione, ad avviso dello scrivente, sta assumendo in modo sempre più marcato la fisionomia che le è propria e che dovrebbe avere, vale a dire non un mero strumento di deflazione del contenzioso giudiziario, ma uno strumento efficace di risoluzione delle controversie, che esalta gli interessi effettivi delle Parti e fa sì che le decisioni in relazione alla risoluzione delle stesse non sia delegata a terzi, ma provenga direttamente dalle Parti.
La convinzione che ho espresso deriva dalla lettura di una recente sentenza della Cassazione, la numero 40035 del 20 ottobre 2021, peraltro brevemente commentata su questa pagina dal sottoscritto di un’ordinanza del Tribunale di Firenze del 22 dicembre 2021, entrambe in materia di mediazione delegata.
Il provvedimento del Tribunale di Firenze, in particolare, trae origine da un procedimento di opposizione a precetto notificato a seguito del mancato pagamento, da parte del padre, di quanto dovuto a titolo di assegno di mantenimento della figlia Elise, studentesse maggiorenne non autosufficiente.
Il Giudice, a seguito dell’opposizione svolta dal padre, ritenendo la sussistenza dei presupposti per previsti dall’articolo 615 c.p.c., sospende il giudizio invitando, contestualmente, i genitori ad esperire tentativo di mediazione, ai sensi del D.M. 28/2010, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell’ordinanza e differendo l’udienza al fine di verificare l’esito del procedimento.
L’interesse del provvedimento del Tribunale di Firenze sta, anzitutto, nella precisione con la quale il Giudice valuta e motiva, come si richiede in caso di mediazione delegata, la “mediabilità” della controversia e con il riferimento alla compatibilità della soluzione prescelta con l’articolo 111 della Costituzione, in relazione al principio di ragionevole durata del processo.
Successivamente, il Giudice, espone in modo chiaro e dettagliato le modalità di svolgimento e gli effetti della mediazione delegata, da considerare non facoltativa, ma obbligatoria precisando che la stessa non solo dovrà essere effettiva, ovvero alla presenza personale delle Parti, dovendo considerare come residuale la possibilità di conferire procura ad un terzo a fini di rappresentanza sostanziale.
Inoltre, nel provvedimento in commento, viene precisata la possibilità per le parti di richiedere all’organismo la nomina di un mediatore ausiliario e di esperire, eventualmente, una consulenza tecnica che potrà essere prodotta, in caso di mancato accordo e di necessità di prosecuzione del giudizio.
Infine, il Tribunale, ricorda alle parti le conseguenze derivanti dal mancato esperimento e/o mancata comparizione in mediazione, vale a dire l’improcedibilità della domanda e la possibile condanna alle spese di giudizio, anche ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. e richiede che nella nota di aggiornamento relativa all’esito della mediazione venga dato atto di eventuali proposte formulate dal mediatore e il loro eventuale rifiuto, ai fini della valutazione in punto spese.
L’ordinanza in commento pare, allo scrivente, da mediatore civile e commerciale, un’ordinanza modello di mediazione delegata, in quanto valuta ed evidenzia alle Parti tutti gli aspetto normativi rilevanti in materia di mediazione, individuando gli effettivi interessi delle Parti, quali genitori i una figlia maggiorenne non autosufficiente che potrebbe subire pregiudizio da un atteggiamento bellicoso e irresponsabile dei genitori.
Inoltre, l’ordinanza, anticipa quelli che sono i contenuti e le novità della legge delega di riforma del processo civilem approvata nello scorso mese di dicembre, che prevede espressamente la possibilità di esperire ctu e mezzi di prova in sede di mediazione e l’obbligo di partecipazione personale delle Parti in mediazione, al fine di renderla, come sottolineato in apertura, non un mero strumento deflattivo delle controversie ma uno strumento utile a risolvere controversie per le quali la via giudiziale non è il percorso migliore da seguire.