Diverse sono state, nel corso del tempo, le pronunce giurisprudenziali in tema di identificazione e risarcibilità del danno psichico.
In una storica sentenza del 1994, la Corte Costituzionale, nel distinguere il danno morale dal danno biologico, ha precisato che lo shock psichico non è necessariamente limitato al danno morale inteso quale sofferenza interiore, essendo il danno alla salute, in tali casi, il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va commisurato il risarcimento (Corte cost. 27.10.1994, n. 372).
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Nel 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno distinto la sofferenza morale in sé considerata dalle degenerazioni patologiche della sofferenza ed hanno affermato che rientra nell'area del danno biologico ogni sofferenza fisica o psichica (Cass. civ., Sez. U., 11.11.2008, n. 26972).
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Da evidenziare anche la distinzione, operata dalla Corte di Cassazione, tra il danno morale ed il danno psichico, nel caso di un uomo deceduto in seguito ad un sinistro stradale: a tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che una sofferenza psichica di durata contenuta non è suscettibile di degenerare in patologia e dare luogo, così, ad un danno biologico (Cass. 12.2.2010, n. 3357); in ipotesi consimili, rilevo, si rende ancor più necessaria un’attenta valutazione delle conseguenze dell’illecito nella vita dei superstiti.
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Più di recente, è stato osservato che il danno biologico può scaturire tanto da una lesione fisica, quanto da una lesione psichica; e che il danno psichico è un tipo di danno biologico consistente nell’alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e va valutato in punti percentuali in base ad un accreditato barème (Cass. 5.7.2019, n. 18056).