-  Negro Antonello  -  24/01/2014

LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA ED IL DANNO DA LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - Antonello NEGRO

Il Tribunale di Tivoli ha proposto alla Corte di Giustizia Europea una domanda volta, in sostanza, a far dichiarare non compatibile con le direttive europee (in tema di responsabilità e circolazione dei veicoli) l'art. 139 del codice delle assicurazioni.

Detta norma, come è noto, prevede un criterio (cd. "di legge") per la liquidazione del danno biologico contenuto entro il 9% di invalidità permanente (e solo per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli e dei natanti).

Il Tribunale proponente ha evidenziato come l'utilizzo di dette tabelle di legge prevede somme nettamente inferiori rispetto a quelle che verrebbero risarcite utilizzando le tabelle milanesi (oggi a diffusione nazionale, o quasi) ed ha rilevato che l'art. 139 c.d.a. non prevede espressamente il risarcimento del danno morale.

La Corte di Giustizia Europea - con la sentenza qui di seguito riportata - ha dapprima osservato che gli Stati membri sono liberi di determinare quali danni causati da autoveicoli debbano essere risarciti, quale sia la portata del risarcimento e quali siano le persone che ne hanno diritto.

La normativa italiana, ha quindi proseguito la Corte, non ha quale effetto quello di escludere o limitare in modo sproporzionato il diritto della vittima ad un risarcimento nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli ed ha aggiunto che le limitazioni imposte dal citato art. 139 non pregiudicano le garanzie previste dal diritto dell'Unione Europea.

Da ciò la conclusione per cui é consentito ad una legislazione nazionale - che prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali - limitare il risarcimento di detti danni rispetto a quanto avviene per danni identici, ma non conseguenti alla circolazione dei veicoli o dei natanti.

Nel motivare la propria decisione la Corte ha sottolineato il fatto che nel sistema italiano un risarcimento viene comunque previsto, che il metodo di calcolo più restrittivo si applica solo a determinate tipologie di danni di lieve entità e che tale criterio consente al giudice di adeguare l'importo del risarcimento con una maggiorazione che può arrivare fino ad un quinto.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film