Molteplici gli spunti di riflessione offerti dalla lettura di questo inedito decreto del Tribunale di Genova in tema di reclamo contro il decreto del Giudice Tutelare, eccone un paio.
-Il “nuovo” reclamo
Si tratta di una delle prime applicazioni della disciplina in vigore a seguito della Riforma Cartabia che dal 28 febbraio u.s. ha introdotto l’art. 473 bis 58 cpc (1) , novellato articolo 739 cpc (2) (Reclami delle parti) e infine abrogato l’art.720 bis cpc (3) (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno).
Con la riforma la competenza sul reclamo, prima appartenuta alla corte d’appello, è stata attribuita al tribunale, giudice di grado immediatamente successivo, che giudicherà in camera di consiglio a seconda dell’oggetto del reclamo stesso: in composizione monocratica quando il provvedimento ha un contenuto patrimoniale o gestorio (tipicamente emesso durante la fase di vita della misura e avente natura ordinatoria/amministrativa) e in composizione collegiale, della quale non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, negli altri casi (apertura e chiusura della misura di protezione oppure, come nel decreto in commento, revoca dell’amministratore di sostegno).
Sul punto val la pena ricordare che solo nel luglio 2021, un apprezzabile intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva affermato il seguente principio di diritto: “I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c., comma 2 unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio)” (4) chiudendo una volta per tutte una questione che aveva creato non pochi contrasti giurisprudenziali fra Tribunali e Corti di Appello.
Questo ritorno al passato è una svista del legislatore o una precisa scelta ? Come che sia, i profili risolti dagli Ermellini (immediata individuazione del giudice competente, eliminazione di conflitti giurisdizionali), con l’evidente e benefica ricaduta di ottenere una decisione in tempi rapidi circa il merito del provvedimento adottato dal giudice tutelare, sembrano destinati a tornare in discussione.
-La co-amministrazione di sostegno
La scelta dell’ads avviene, per esplicita previsione normativa, “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario” (cfr. art 408 c.c.) .
Normalmente il GT individua la figura che meglio risponde al caso e così, in effetti, è stato in occasione dell’apertura della misura di protezione, quando l’incarico è stato affidato ad un professionista terzo.
In sede di disamina del rendiconto tuttavia, il rapporto fiduciario si incrina e il GT, ritenuta la gestione del patrimonio da parte dell’ads non del tutto trasparente, ne dispone la revoca sostituendolo con altro professionista.
Di qui il reclamo e l’occasione di ripercorrere, in camera di consiglio, ogni singola operazione effettuata dal revocato, acclarandone la correttezza e l’effettiva rispondenza alle esigenze di cura della persona amministrata.
Nessuna mala gestio dunque, e questo è un punto fondamentale per restituire intatta l’onorabilità del professionista al quale può tuttavia essere mossa la critica di non aver esposto con sufficiente chiarezza le spese e gli esborsi (in effetti documentati e giustificati) nell’originaria sede di rendicontazione al giudice tutelare.
Il Collegio si trova a questo punto a dover esprimere una scelta e lo fa guidato dal superiore interesse della beneficiaria della misura, scindendo la cura della persona dalla gestione del patrimonio e ponendo in essere una co- amministrazione affidata, per il primo aspetto, all’originario ads, al quale va riconosciuta una lodevole opera di accudimento, che viene reintegrato per questa parte dell’incarico e, per il secondo aspetto, confermando l’ads già in carica.
La possibilità della co-amministrazione, ancorché inusuale, non è sconosciuta nell’ambito della giurisprudenza formatasi in questi anni (5) e l’Ufficio del Giudice Tutelare genovese vi ha più volte aderito (6) subordinatamente all’esistenza di particolari esigenze riconducibili a situazioni quali conflitto di interesse fra beneficiario e amministratore, complessità dell’incarico, necessità di competenze specifiche in capo all’ads e, non da ultimo, sotto il profilo della ricerca del best interest del beneficiario (7).
Viva, allora, la duttilità della misura, la lungimiranza dell’interprete e gli ads perbene.
“Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. ”
“Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716,719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell’articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.”)
cfr Cass.Civ. SS.UU.30.07.2021, n. 21985
Fra i precedenti : Tribunale Modena, Decreto del Giudice Tutelare del 24/10/05, Tribunale Trieste, Decreto del Giudice Tutelare del 14/01/2008, Tribunale Varese, Decreto del Giudice Tutelare del 26 maggio 2010, Tribunale Modena, Decreto del Giudice Tutelare del 16/06/2014.
In merito alle prospettive future, si segnala la c.detta bozza Cendon, PdL n. 1985 presentata il 23 gennaio 2014 , la quale all’art 19 propone : “Il comma 3 dell’art. 405 c.c. è riformulato come segue: “Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell’ interesse del beneficiario”
Relativamente alla giurisprudenza di merito genovese : Giudice Tutelare di Genova in data 10 ottobre 2006 ; Corte di Appello di Genova , con Decreto reso nel procedimento 834 / 2011 VG ; Giudice Tutelare di Genova, con Decreto reso nel procedimento 1160 / 2012 VG .
cfr. Tribunale Genova , Decreto 17/12/2015 sulla nomina dei genitori a co – ads del figlio neomaggiorenne motivata “dall’esigenza di non far venire meno il rapporto bigenitoriale, pienamente instauratori con il figlio, che per quest’ultimo rappresenta una ricchezza emotiva indistinta che fa capo tanto all’uno quanto all’altro genitore“ era basata su valida motivazione “in quanto la presenza di due figure di amministratore di sostegno è sicuramente da favorire in casi, come questo, nei quali il beneficiario sia estremamente legato a varie figure familiari la cui esclusione, dal rapporto diretto con il beneficiario, potrebbe costituire un danno proprio per quest’ultimo.” ()
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